Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6594.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31.

Art. 1

Art. 1.

Dopo l'art. 15 della legge 15 aprile 1985, n. 31 e' inserito il seguente:
"Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalita') 1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) sono tenuti a presentare denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della legge7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia di inizio attivita' deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo fornito dall' ATL conforme al modello regionale.
3. L'attivita', che deve avere carattere di saltuarieta' anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non piu' di tre camere con un massimo di sei posti letto.
4. Il periodo di apertura continuativa nell'arco dell'anno non puo' avere una durata inferiore ad un mese e mezzo e superiore a sei mesi, fermo restando il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno che non puo' superare i nove mesi.
5. I locali dell'unita' immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all'abitabilita' che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attivita'.
6. L'esercizio dell'attivita' di "bed & breakfast", esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale gia' in atto nell'unita' immobiliare.
7. L'esercizio dell'attivita' di "bed & breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio1983, n. 217.
8. L'attivita' di "bed & breakfast" non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte come tale nell'elenco previsto dall'art. 15 della l.r. 15/4/85 n. 31.
9. Ai fini della rilevazione statistica e' fatto obbligo a chi esercita tale attivita' di comunicare alla Provincia, su apposito modello ISTAT fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.
10. L'esercente l'attivita' deve altresi' comunicare all' ATL competente per territorio, entro il 1. ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali e i prezzi che intende applicare dal 1. gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1. ottobre hanno validita' dal 1. dicembre dello stesso anno.
11. Secondo le leggi vigenti in materia di Pubblica Sicurezza l'esercente e' tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso Ente; copia delle stesse deve essere conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attivita' per gli eventuali controlli di P.S. .
12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'art. 14 fermo restando che, qualora l'attivita' venga svolta in piu' di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.
13. L'esercente l'attivita' deve garantire:
pulizia quotidiana dei locali;
fornitura e cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione salvo l'ottenimento di specifica autorizzazione sanitaria".