Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 594.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31



Il crescente interesse registrato in questi ultimi anni verso l'attivita' del "Bed & Breakfast" accompagnato pero' dal parallelo incremento di richieste di chiarimenti e di indirizzi sulle modalita' di esercizio di tale attivita' nel quadro piu' ampio dell'attivita' di affittacamere, cosi' come prevista dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, hanno fatto ritenere indispensabile procedere ad una regolamentazione della materia con la specifica finalita' di semplificare al massimo le procedure che il privato deve porre in essere nel caso voglia svolgere saltuariamente l'esercizio di ospitalita'
Le caratteristiche peculiari di tale attivita' possono cosi' sintetizzarsi:
offerta saltuaria di alloggio e prima colazione avvalendosi della normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione;
esercizio di ospitalita' subordinato a denuncia al Comune di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 e successive modifiche;
periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non superiore a nove mesi ma non inferiore ad un mese e mezzo continuativo;
capacita' ricettiva massima di tre camere con un massimo di tre posti letto, capacita' dimezzata rispetto alla normale casistica concessa per legge agli Affittacamere;
l'esercizio di tale servizio non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 217/83;
obbligo di comunicare alla Provincia il movimento dei turisti ospiti obbligo di comunicare annualmente alla Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale competente per territorio (l.r. n. 75/96) le caratteristiche dei locali ed i prezzi da applicare;
obbligo di comunicazione giornaliera alla Questura delle persone alloggiate.
Le caratteristiche sopra delineate, oltre a rispondere ad effettive esigenze di snellezza sotto il profilo delle procedure amministrative, sono in linea anche con i requisiti delineati per tale attivita' dal parere espresso dal Ministero delle Finanze in data 14.12.1998, serv. III-div. 7 prot. 1998/115454, su di un analogo quadro normativo formulato dalla Regione Lazio con la l.r. 18/97.
E' evidente quindi come l'attivita' di "Bed & Breakfast", cosi' come delineata, rappresenti in sostanza una forma di esercizio di "affittacamere" estremamente semplificata ma comunque in grado di coprire un importante segmento della domanda di ricettivita' in particolar modo in aree che sono caratterizzate da una scarsa potenzialita' di offerta di posti letto.