Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6586.

Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 integra, con proprie risorse pari a lire un miliardo, la dotazione statale per l'anno 1999 del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 2000 la spesa di lire 1 miliardo.
2. All'onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2000, di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", avente dotazione di pari importo.
3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 15910.
4. All'onere derivante dall'integrazione della dotazione statale per l'anno 2000 e agli oneri che dovessero derivare in carico ad esercizi successivi, si provvedera' in sede di approvazione dei bilanci di previsione dei medesimi.

Art. 3.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.