Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6565.

Istituzione del Fondo Regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive.

Art. 1, 2

Art. 1.
(Istituzione del Fondo)

1. E' istituito il Fondo Regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti e ai criteri fissati dal Programma pluriennale per l'impiantistica sportiva previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico-motorie).
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire altresi' contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo e' articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle diverse funzioni di intervento finanziate ai sensi della presente legge:
a) contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 93/1995;
b) contributi per interessi attualizzati in relazione a mutui di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 93/1995;
c) fideiussioni regionali di cui all'articolo 4 della l.r. 93/1995.
5. Il Fondo e' istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di credito.
6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione Piemonte e, nel caso di venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni gia' formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizzera' per scopi di promozione e sviluppo dello Sport e delle attivita' fisico-motorie.

Art. 2.
(Norme finanziarie e transitorie)

1. Per l'attuazione della presente legge la spesa e' determinata , su base triennale, con legge di bilancio regionale concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale d'interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 della l.r. 93/1995.
2. Per il primo triennio di applicazione e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1999, di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 2000 e lire 9 miliardi per l'anno finanziario 2001.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1999 e seguenti viene istituito il seguente capitolo con la dotazione a fianco indicata:
a) "Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" con dotazione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1999, di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 2000 e lire 9 miliardi per l'anno finanziario 2001.
4. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 20930 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001, relativamente agli anni 2000 e 2001.