Relazione al Disegno di legge regionale n. 565.
Istituzione del Fondo Regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive
La legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico motorie" prevede all'articolo 2, comma 1, lettera d) di promuovere "il potenziamento e la qualificazione dell'impiantistica e delle attrezzature sportive"; la lettera f) dello stesso articolo e comma stabilisce, mediante l'adozione di Programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva, la promozione delle attivita' sportive, gli indirizzi , le azioni e le modalita' di intervento della Regione.
La stessa legge all'articolo 2 prevede che per l'attuazione degli interventi previsti dal programma pluriennale per l'impiantistica sportiva la Regione puo' concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi e autorizza la Giunta regionale a stipulare convenzioni con l'istituto di Credito Sportivo o con altri istituti di credito. Gli aiuti per le finalita' del programma pluriennale di impiantistica sportiva possono anche essere garantiti (art. 4 della l.r. 93/95) tramite fideiussione regionale.
In questo quadro normativo la Regione ha approvato con D.C.R. n. 240 - CR 2851 del 30 maggio 1996 il "Programma pluriennale delle attivita' sportive e fisico-motorie" ed il Programma pluriennale per l'impiantistica sportiva per il triennio 1996-1998.
In occasione della prima Conferenza regionale sullo sport tenutasi in data 22/02/99, effettuata dall'Assessorato Turismo, Sport e Parchi naturali sulla gestione degli interventi relativi all'impiantistica sportiva nel triennio 1996-98 e' stato rilevato, tra i vari temi discussi, la necessita' di semplificare le procedure amministrative di attribuzione degli aiuti ai beneficiari, di attivare il sistema di fideiussione regionale previsto dalla legge 93/95, ma non ancora operativo e di prevedere un sistema di contribuzione in conto capitale precedentemente non attivato (se non attraverso provvedimenti normativi riferiti ad altre leggi).
Per quanto riguarda il contributo in conto interessi l'analisi dei dati di gestione dell'attuazione del programma pluriennale per l'impiantistica sportiva per il triennio 1996-98 ha poi evidenziato che circa il 20% dei fondi regionali impegnati per la concessione di contributi in conto interessi sono stati successivamente revocati. Il 40% circa dei finanziamenti liquidati sono stati oggetto di atti amministrativi di proroga all'inizio dei lavori con conseguenti ritardi nell'erogazione.
Obiettivi della presente legge sono dunque 3:
favorire la semplificazione delle procedure di accesso ai contributi in conto interessi attraverso un meccanismo finanziario piu' agile ed efficace;
attivare nuove forme di contribuzione in conto capitale piu' incisive in un ambito di programmazione regionale;
attivare il sistema della fideiussione regionale per l'impiantistica sportiva.
Tali obiettivi si integrano sinergicamente con il quadro programmatico proposto dall'Assessorato al Turismo, Sport e Parchi naturali in concordanza al presente DDL in occasione del necessario rinnovo del Programma pluriennale d'interventi per l'impiantistica sportiva, periodo 1999-2001 che tiene conto delle seguenti considerazioni:
necessita' di recupero della funzione programmatica e territoriale nella politica degli investimenti in collaborazione, in particolare, con le province, gli enti e gli operatori nel campo dello sport;
sostegno agli investimenti per interventi di impiantistica sportiva volti a favorire la creazione di nuovi servizi integrati ad attivita' culturali, associative, di ritrovo e di utilizzo da parte dei portatori di handicap anche allo scopo di migliorare l'efficienza, l'economicita' e la fruizione degli impianti;
favorire l'accesso agli aiuti a soggetti di natura privatistica di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93, per interventi di manutenzione, ammodernamento e messa a norma attraverso la modifica dei meccanismi di finanziamento regionale attivando garanzie fideiussorie e linee di contribuzione in conto capitale.
creare le condizioni per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche di rango nazionale ed internazionale attraverso la ristrutturazione, il potenziamento, l'adeguamento ed il miglioramento funzionale di impianti sportivi ad elevata valenza specialistica a causa di gravi carenze impiantistiche riscontrate sul territorio regionale;
semplificazione delle procedure amministrative riattribuendo alla Giunta regionale ed ai suoi uffici i compiti propri, cosi' come gia' stabilito dalla legge regionale n. 51 dell'8 agosto 1997, di definizione delle procedure di attuazione del programma triennale comprensive della tempistica, dei criteri di ammissibilita' e valutazione per la presentazione delle proposte progettuali;
Entrando nel merito del DDL si prevede l'istituzione del Fondo Regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive in coerenza ai requisiti e criteri fissati dal programma pluriennale per l'impiantistica sportiva.
Tale Fondo si articola in apposite sezioni per l'attivazione di 3 linee di finanziamento:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi per interessi attualizzati per l'accensione di mutui;
c) fideiussione regionale.
Tale Fondo e' istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di credito consentendo una piu' efficiente e veloce attribuzione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte.
L'art. 2 del DDL prevede una programmazione della spesa su base triennale, con legge di bilancio regionale concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale d'interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93, la quantificazione delle risorse per il primo triennio 1999-2001, l'istituzione di un capitolo per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive allo scopo di attivare la fideiussione regionale, il sistema di contribuzione in conto capitale e l'attivazione dei meccanismi formali e finanziari necessari per assicurare la transizione al nuovo sistema di contribuzione ivi compresa la necessaria copertura finanziaria per gli anni 1999-2001.