Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6562.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (art. 17 d. Lgs. 5.2.1997, n. 22). Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate (prebon), procedure di attuazione e concessione di contributi per la realizzazione degli interventi. .

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
All. A., B.

Capo I. Campo di applicazione

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge stabilisce i criteri, le procedure e le modalita' per l'adozione del Piano regionale di bonifica ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 nonche' per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 17. In particolare provvede a definire i criteri e le procedure per:
a) l'adozione del Piano di bonifica delle aree inquinate;
b) l'approvazione delle linee guida ed i criteri per la predisposizione, la valutazione, la verifica e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad approvazione;
c) l'aggiornamento periodico della lista dei siti inquinati inserita nel programma a breve termine del Piano di bonifica delle aree inquinate;
d) l'istituzione e la gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare;
e) l'approvazione dei progetti di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale delle aree inquinate comprese nel territorio di piu' Comuni;
f) la valutazione e la verifica dei progetti di competenza comunale;
g) la definizione del programma di finanziamento per l'esecuzione di indagini, di analisi e di progettazione, nonche' per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate da rifiuti, da realizzarsi da parte di Enti pubblici in sostituzione dei soggetti obbligati;
h) le modalita' di concessione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di bonifica;
i) il recupero economico delle spese sostenute in via sostitutiva dagli Enti pubblici per gli interventi di cui al presente articolo.

Capo II. Funzioni

Art. 2.
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito della propria competenza la Regione provvede:
a) all'istituzione dell'Anagrafe dei siti da bonificare ed al suo aggiornamento, su proposta delle Province e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5;
b) all'approvazione del Piano regionale di bonifica ( PREBON ) ed al suo aggiornamento secondo le modalita' previste dall'articolo 7;
c) all'approvazione annuale del programma di finanziamento;
d) alla proposta dei siti da individuarsi dal Ministero dell'Ambiente per la bonifica a carattere nazionale;
e) a stipulare con il Ministero dell'Ambiente, per i siti di competenza nazionale, l'intesa prevista dall'articolo 17 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dal d.lgs. 389/1997 e dalla l. 426/1998;
f) a promuovere la realizzazione di studi, di indagini, di ricerche, di documentazioni, di progettazioni, di organizzazione di dati anche finalizzati all'attivita' di pianificazione;
g) a formulare indirizzi agli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 17 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dal d.lgs. 389/1997 e dalla l. 426/1998;
h) alla gestione delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 17, comma 4 del d. lgs. 22/1997;
i) a promuovere, per quanto di competenza le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati per il recupero dei finanziamenti d'intesa con gli Enti locali interessati.

Art. 3.
(Funzioni delle Province)

1. Nell'ambito delle loro competenze le Province provvedono a:
a) adottare l'Anagrafe provinciale dei siti da bonificare e ad aggiornarla sistematicamente;
b) verificare l'attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza ed il loro completamento comunicandone gli esiti alla Regione;
c) richiedere al Comune che vengano apportate le modifiche ed integrazioni o le specifiche prescrizioni al progetto di bonifica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del d. lgs. 22/1997;
d) approvare il progetto ed autorizzare gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di piu' comuni, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del d. lgs. 22/1997;
e) esprimere il parere sui progetti di bonifica predisposti dai Comuni che operano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 cosi' come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. 389/1997; f) esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 17, comma 9 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. 389/1997;
g) rivalersi degli oneri delle attivita' di verifica, di monitoraggio, in corso e successivamente all'intervento di bonifica e messa in sicurezza, e di certificazione secondo quanto indicato nell'articolo 13.
2. Le Province sono sentite dalla Regione sull'adozione del programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica, e possono a loro volta concedere contributi o integrazioni ai finanziamenti che i Comuni ricevono dallo Stato o dalla Regione.

Art. 4.
(Funzioni dei Comuni)

1. Nell'ambito della loro competenza i Comuni provvedono ad approvare, sentito il parere dell'apposita Conferenza dei servizi e recepite le eventuali osservazioni della Provincia, il progetto ed autorizzare gli interventi previsti, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dal d.lgs. 389/1997 e dalla l. 426/1998.
2. I Comuni contribuiscono al funzionamento dell'Anagrafe regionale dei siti da bonificare con le modalita' illustrate negli articoli 5 e 6.

Capo. III Anagrafe dei siti da bonificare e Piano di bonifica

Art. 5.
(Anagrafe dei Siti da bonificare)

1. L'Anagrafe dei siti da bonificare deve contenere:
a) l'elenco dei siti da bonificare;
b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, nonche' degli interventi realizzati nei siti medesimi.
2. L'elenco dei siti da bonificare e' predisposto ed aggiornato sulla base:
a) delle notifiche dei soggetti per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;
b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;
c) degli accertamenti eseguiti dall' ARPA che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;
d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle funzioni a loro attribuite abbiano individuato siti inquinati.
3. L'Anagrafe dei siti da bonificare individua:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Provincia intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
4. Le modalita' di attivazione dell'anagrafe verranno definite entro tre mesi dall'approvazione della presente legge e del PREBON con una apposita delibera della Giunta regionale, sentite le Province, e terranno conto dei seguenti criteri generali:
a) organizzazione su base regionale, gestita dall'ARPA, con suddivisioni a carattere provinciale;
b) modalita' di aggiornamento dei dati a cura dell'ARPA;
c) utilizzo di una rete telematica, per la Regione e le Province ( SIRA );
d) obbligo di segnalazione contemporanea alla Regione e all' ARPA , da parte di tutte le strutture competenti, di tutti i dati riguardanti i siti inquinati.

Art. 6.
(Aree con impianti dismessi)

1. I Comuni, i dipartimenti dell' ARPA , le Aziende sanitarie locali, le Camere di commercio, e gli Enti pubblici e privati che gestiscono impianti ed infrastrutture comunicano all'Assessorato all'Ambiente della Regione, Direzione n. 22, Settore Programmazione Interventi di Risanamento e Bonifiche, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti le aree con impianti dismessi, tra cui devono essere anche ricompresi le discariche dismesse ante decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e le cave dismesse.
2. Tali dati ed informazioni, necessari per la formazione dell'anagrafe delle aree con impianti dismessi, sono comunicati nei tempi e nei modi individuati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari delle industrie insalubri di I classe, devono, almeno 15 giorni prima della prevista dismissione o cessazione di lavorazione insalubre, che abbia comportato detenzione di sostanze e/o rifiuti pericolosi, darne comunicazione al Sindaco, indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti, stoccaggio, alienazione ovvero smaltimento delle sostanze e/o rifiuti.
4. Il Sindaco, avvalendosi dell' ARPA , prescrive l'effettuazione di verifiche atte ad accertare sussistenza di residuali rischi o fattori di nocivita' o di contaminazioni, nonche' di conseguenti interventi, ove necessario, di messa in sicurezza o bonifica.
5. Per le aree industriali dismesse il Sindaco puo', su richiesta dell' ARPA , subordinare il riutilizzo o la rioccupazione alle verifiche atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocivita' ovvero contaminazioni, nonche' alla presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica.
6. Il proprietario dell'area ovvero chi ne ha la disponibilita' deve comunque, anche in caso di non utilizzo o rioccupazione, provvedere alla messa in sicurezza e/o bonifica degli impianti, attrezzature e materiali presenti nell'area, nonche' a realizzare gli interventi idonei ad impedire l'accesso agli estranei, con l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi attuati.

Art. 7.
(Piano di bonifica)

1. Il Piano regionale di bonifica e' lo strumento di programmazione e pianificazione, con il quale la Regione, in coerenza con le previsioni normative nazionali, definisce:
a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
b) l'ordine di priorita' degli interventi;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, nelle sue diverse articolazioni: messa in sicurezza provvisoria, messa in sicurezza definitiva, bonifica, ripristino, risanamento e valorizzazione ambientale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione);
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
2. Il piano regionale in particolare contiene:
a) il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate;
b) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica;
c) i criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica;
d) i criteri per individuare le priorita' di intervento;
e) i criteri per definire il programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione.

Art. 8.
(Procedure di approvazione ed aggiornamento del Piano regionale di bonifica 1. Il PREBON , che integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti, viene approvato dal Consiglio regionale, anche separatamente e ha validita' triennale, salvo che per la prima scadenza, che coincide con quella del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

2. La Giunta regionale nel corso del triennio puo' aggiornare, sulla base dell'anagrafe di cui all'articolo 5, il programma di bonifica a breve termine.

Art. 9.
(Modalita' di aggiornamento della lista dei siti inserita nel programma a breve termine 1. Nel corso del triennio il programma a breve termine puo' essere aggiornato dalla Regione con apposita deliberazione di Giunta)

2. Nell'aggiornamento del programma si deve tenere conto dei seguenti elementi:
a) rinvenimento di siti di nuova segnalazione, sulla base dei dati derivanti dall'Anagrafe dei siti di cui agli articoli 5 e 6;
b) nuovi elementi conoscitivi sui siti gia' compresi nel programma, tali da determinare un diverso indice di rischio ovvero nuovi elementi di conoscenza per il calcolo dell'indice di rischio stesso;
c) completamento delle operazioni di bonifica sui siti in possesso di apposita certificazione provinciale, con conseguente cancellazione degli stessi dalla lista; la certificazione provinciale puo' anche essere riferita al completamento delle operazioni di bonifica di singole fasi successive ed omogenee facenti parte di un progetto complessivo.
3. Il programma dara' atto degli interventi gia' realizzati e certificati dalla Provincia.

Art. 10.
(Effetti vincolanti del Piano)

1. Fino alla determinazione dei limiti di accettabilita' della contaminazione dei siti, delle procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni, nonche' dei criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e la redazione dei progetti di bonifica continuano ad applicarsi i limiti, le procedure ed i criteri fissati nelle linee guida regionali approvate con D.C.R. 1005- C.R. 4351 del 8 marzo 1995, per quanto non in contrasto con il PREBON .

Capo IV. Disposizioni per la gestione dei siti inquinati

Art. 11.
(Occupazione temporanea dei terreni per i controlli e per il risanamento dei carichi ambientali inquinanti 1. In applicazione dell'articolo 17, comma 7 del d. lgs. 22/1997 e per l'accesso alle aree con sospetto inquinamento, alle aree con superamento dei limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli ed ai terreni compresi entro il raggio di influenza delle dette aree al fine di procedere all'installazione di centrali di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 9 del d. lgs. 22/1997, si avvalgono delle procedure per l'occupazione d'urgenza dei terreni ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.)

2. I proprietari, i possessori ed i titolari del diritto di uso delle aree e dei terreni, di cui al comma 1, che subiscono limitazioni sostanziali al loro diritto di proprieta' o di utilizzo delle aree o dei terreni occupati a causa di installazioni permanenti, hanno diritto all'indennizzo da parte del soggetto obbligato al risanamento. L'entita' dell'indennizzo e' commisurata al mancato utilizzo delle aree e dei terreni occupati.

Art. 12.
(Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati)

1. Chiunque ha dato causa alle misure di controllo previste nel precedente articolo e' chiamato a sostenere i relativi costi.
2. Nei costi sono comprese le spese per l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di singole attivita' tecniche di verifica, certificazione, misurazione e campionatura, nonche' ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi di bonifica.
3. Sono obbligati al risarcimento dei costi e delle spese in via prioritaria i soggetti che hanno causato l'inquinamento.
4. Se tali soggetti non sono individuabili ovvero se dagli stessi, pur individuati, non sia possibile conseguire alcun risarcimento o se questo e' solo parziale, sono chiamati a sostenere le spese ed i costi, in tutto o in parte, gli altri soggetti obbligati al risanamento.

Art. 13.
(Soggetti obbligati, esecuzione d'ufficio e azioni di rivalsa)

1. L'esecuzione d'ufficio, il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti di cui all'articolo 17, comma 12, lettera c) del d. lgs. 22/1997, sono affidati al Comune.
2. Nel caso di siti inquinati la cui bonifica risulti di entita' economica e tecnica non gestibile direttamente dal Comune ove e' compreso il sito, il soggetto che deve attivarsi in via sostitutiva e' il Consorzio di Comuni creato per la gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. n. 436-11546 del 30 luglio 1997; anche in tal caso, l'approvazione del progetto e' demandata alla Provincia.
2. Nel caso il Comune o il Consorzio non provvedano, si procede in via sostitutiva come nell'articolo 14.

Art. 14.
(Sostituzione del Comune inadempiente)

1. La Provincia, nel caso di inerzia del Comune o del Consorzio territorialmente competenti nell'attuazione d'ufficio degli interventi di cui all'articolo 17, comma 9 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. 389/1997, invita il Comune o il Consorzio inadempienti a provvedere; successivamente, in caso di ulteriore inadempienza, provvede alla messa in mora.
2. Ai fini dell'esercizio diretto del potere sostitutivo, la Provincia, verificata la necessita' di provvedere in via sostitutiva, nomina un Commissario provinciale scelto, di norma, fra i dirigenti e i funzionari provinciali. Il Commissario provinciale esercita, nella forma della determinazione e dell'ordinanza, gli stessi poteri degli organi del Comune o del Consorzio da esso sostituiti. Il Commissario provinciale, nell'esercizio del potere sostitutivo, si avvale degli uffici del Comune o del Consorzio sostituiti e puo' chiedere alla Giunta provinciale di essere affiancato da una unita' di crisi.
3. I costi che la Provincia sostiene per l'espletamento dei poteri sostitutivi sono posti a carico del Comune o del Consorzio inadempiente, mentre i costi per la realizzazione degli interventi sono posti a carico dei soggetti di cui al capoverso dell'articolo 17, comma 9 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. 389/1997 e solamente nel caso questi non siano individuabili ovvero se dagli stessi, pur individuati, non sia possibile conseguire alcun risarcimento o se questo e' solo parziale, sono posti a carico, in tutto o in parte, degli altri soggetti obbligati.
4. La Provincia puo' operare mediante anticipazioni delle spese a favore del Commissario per consentirgli l'immediata operativita'.

Art. 15.
(Quantificazione del danno ambientale)

1. La Regione partecipa, in accordo con gli altri enti locali territorialmente competenti, quando esistente, alla quantificazione del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 16.
(Crediti agevolati)

1. La Regione, su proposta della Provincia, ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica da parte dei soggetti privati, con le forme consentite, puo' assumere iniziative per concordare crediti agevolati con i maggiori Istituti di credito e con l' ABI .

Art. 17.
(Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. 389/1997 visto il PREBON e su proposta delle Province, approva entro il 30 aprile di ogni anno un programma di finanziamento di interventi, da realizzarsi da parte dei Comuni o dei loro Consorzi, in sostituzione dei soggetti obbligati)

2. Per consentire le definizione del programma di cui al comma precedente le Province fanno pervenire i progetti, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Per il recupero dei finanziamenti concessi, i soggetti destinatari dei medesimi devono avviare azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati che non abbiano dato ottemperanza alle ordinanze di intervento ovvero che siano stati individuati in pendenza della realizzazione dell'intervento o successivamente ad esso, restituendo alla Regione le cifre introitate, ai sensi dell'articolo 17, comma 10 del d. lgs. 22/1997 e s.m.i.

Art. 18.
(Compiti dell' ARPA)

1. Nell'ambito delle proprie competenze di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per protezione ambientale), l' ARPA , al fine di impostare metodologie di intervento e di realizzazione, nonche' per valutarne anche in raccordo con Politecnico e Universita' degli Studi di Torino, provvede altresi' a compiere le attivita' di studio preliminare, nonche' tutte le indagini, anche strumentali, necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica su un determinato numero di siti.
2. A tal fine procede agli indispensabili accertamenti mediante accesso diretto ai siti interessati all'inquinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11.

Art. 19.
(Concessione del finanziamento)

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma annuale di finanziamento, di cui all'articolo 17, sulla base del progetto adottato dal Comune e a seguito del parere da parte della Provincia, concede al Comune, definendone le modalita' di erogazione, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione degli interventi di bonifica o di singole fasi successive, funzionali ed omogenee facenti parte di un progetto complessivo.
2. Le spese per la realizzazione dei progetti sono comprensivi dei costi relativi alle indagini e studi preliminari, se non gia' preventivamente espletati.

Art. 20.
(Revoca del finanziamento)

1. Se entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non sono state espletate le procedure dell'esecuzione dell'intervento, la Regione puo' avviare le procedure di revoca del finanziamento al fine del riutilizzo delle somme per altri interventi prioritari.

Art. 21.
(Progetti di variante)

1. Qualora durante l'esecuzione dell'intervento si renda necessario procedere ad una variante del progetto approvato, la stessa variante dovra' essere preventivamente autorizzata, secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.
2. Se l'intervento e' pubblico, al fine di consentire il completamento dell'intervento avviato, gli eventuali maggiori oneri, derivanti dal progetto di variante, rientrano, prioritariamente, nel programma annuale di finanziamento dell'anno successivo a quello di presentazione della variante.

Art. 22.
(Criteri di qualita' ambientali)

1. La Giunta regionale, in base alle conoscenze maturate in campo scientifico epidemiologico e agli studi promossi sulle problematiche degli interventi di bonifica, nel corso della loro realizzazione ed in fase di collaudo, puo' chiedere una revisione dei criteri di qualita' ambientale definiti nel progetto iniziale, senza che cio' comporti un radicale aumento di costo dell'intervento.

Art. 23.
(Collaudo)

1. Nel caso di intervento pubblico il Comune nomina i collaudatori in corso d'opera e gli oneri di collaudo sono ricompresi nelle spese tecniche.
2. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo, sulla base dei risultati favorevoli, rilasciano il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, che viene trasmesso alla Provincia.
3. I soggetti privati devono presentare al Comune, alla Provincia territorialmente competente un certificato di regolare esecuzione o collaudo per i lavori eseguiti.

Capo. V. Disposizioni finanziarie

Art. 24.
(Fondo di rotazione)

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 1999 sono confermati i capitoli:
a) entrata:
1) 2447 "Rientri sul fondo di rotazione per gli interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti eseguiti in danno", fondi regionali;
2) 2448 "Rientri sul fondo di rotazione per gli interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti eseguiti in danno", fondi statali;
b) spesa:
1) 26985 "Fondo di rotazione per gli interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti eseguiti in danno", fondi regionali;
2) 26986 "Fondo di rotazione per gli interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti eseguiti in danno", fondi statali.

Art. 25.
(Finanziamenti)

1. Per il finanziamento del programma annuale viene confermato il capitolo 26934 "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica delle aree inquinate da rifiuti".
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 per le specifiche attivita' di cui all'articolo 18 e' istituito un nuovo capitolo denominato "Trasferimento all' ARPA per le attivita' di studio e di indagine, anche strumentale, finalizzata alla caratterizzazione dei siti inquinati" con lo stanziamento di lire un miliardo in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura di tale spesa di lire un miliardo si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 15735/2000 del bilancio pluriennale 1999-2001.
4. Alle spese per gli anni successivi si provvedera' in sede di approvazione dei relativi bilanci.

Capo VI. Norme transitorie

Art. 26.
(Disposizioni transitorie)

1. Il PREBON viene approvato contestualmente alla presente legge, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del d. lgs. 22/1997 cosi' come modificato dal d.lgs. 389/1997 e dalla l. 426/1998 e decorre dall'entrata in vigore della stessa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge regionale 28 agosto 1995, n. 71 (Istituzione del fondo di rotazione per interventi urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti).
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1 del d. lgs. 22/1997, cosi' come modificato dal d.lgs. 389/1997 e dalla l. 426/1998 le disposizioni di cui all'articolo 17 del d. lgs. 22/1997, si applicano anche alle bonifiche in corso, fatte salve, comunque, le approvazioni e le autorizzazioni gia' intervenute.

Allegato A.

Allegato 1: Schede sintetiche descrittive per i siti inseriti nel programma a breve termine OMISSIS

Allegato B.

Allegato 2: Schede sintetiche descrittive dei siti proposti per l'inserimento tra i primi interventi di bonifica di interesse nezionale OMISSIS