Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6561.

Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia.

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, ANGELI MARIO, BENSO TERESA ANNA MARIA, BORTOLIN SILVANA, COTTO MARIANGELA, DUTTO CLAUDIO, GALLARINI PIER LUIGI, GRASSO LUCIANO, MAJORINO GAETANO, MANCUSO GIANNI, MANICA GIULIANA, MORO FRANCESCO, PEANO PIERGIORGIO, ROSSI GIACOMO, RUBATTO PIER LUIGI, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalita' di:
a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico;
b) organizzare gli strumenti piu' efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.

Art. 2.
(Partecipazione e adesione a principi)

La Regione Piemonte, per le finalita' di cui all'art. 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio Europeo e alle disposizioni dello Stato Italiano in materia di Diritti Umani, in particolare a:
- Trattato Europeo STE n. 5 del 4/11/1950 art. 5 e art. 17, e del suo protocollo n. 11 STE n. 155 deliberato in data 11/05/1994.
- Il rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio Europeo n. 1235 del 15 Marzo 1994, doc. 7040, sulla psichiatria e diritti umani.
- Le risoluzioni dell' O.N.U. in merito al tema dei diritti umani in ambito psichiatrico ed in particolare le risoluzioni 33/53 del 14 Dicembre 1978, 45/92 del 14 Dicembre 1990, e 2/17 del 22 Novembre 1991.
- La risoluzione 1991/46 del 5 Marzo 1991 della Commissione dei Diritti Umani dell' O.N.U. .
- La risoluzione 1991/29 del 31 Maggio 1991 del Consiglio Economico e Sociale dell' O.N.U. .
- La circolare del Ministro della Sanita' sul soggetto dell'Elettroshock ( T.E.C. ) firmata il 15.02.1999.
- L'Ordine del Giorno del Consiglio Regione Piemonte n. 782 del 7 Luglio 1998.
- L'Ordine del Giorno del Consiglio Regione Piemonte n. 476 del 7 Luglio 1997.

Art. 3.
(Consenso informato)

La T.E.C. puo' essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, oltre che ai vantaggi attesi, ai possibili trattamenti alternativi, alle modalita' di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere scritto e allegato alla cartella clinica, e va ripetuto ad ogni applicazione.
Nei casi in cui esista una limitazione della capacita' del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, il medico curante del paziente si deve rivolgere alla Procura della Repubblica affinche' proceda d'ufficio alla nomina di un Tutore provvisorio a cui fornire le informazioni e chiedere il consenso secondo le modalita' sopra enunciate.

Art. 4.
(Limiti di utilizzo)

Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge ed i familiari diretti della paziente, e secondo le modalita' espresse dall'art. 3 di cui sopra. Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la Lobotomia prefrontale e transorbitale, ed altri simili interventi di psicochirurgia.

Art. 5.
(Deontologia medica)

Viene eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilita' professionale del medico che decida di non ricorrere alla T.E.C. , la Lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilita' professionale.

Art. 6.
(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)

Considerando la non univocita' dei dati di letteratura e le discordanze che caratterizzano il dibattito sulla T.E.C. nella comunita' scientifica, onde anche prevenire usi impropri, si ritiene necessario attivare una attenta sorveglianza per monitorare e valutare indicazioni, frequenza procedure ed esiti delle applicazioni.
Pertanto tutti gli elettroshock eventualmente fatti devo essere corredati da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici e che i pazienti vengano sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo shock. A tal fine l'Assessorato Regionale alla Sanita' mettera' in atto delle procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della T.E.C. su scala regionale attraverso una Commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore.