Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 561.

Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia



La terapia elettro-convulsiva, meglio conosciuta come elettroshock e' da tempo in discussione, sia all'interno del mondo scientifico, sia per gli aspetti che toccano il campo dei diritti umani e della dignita' della persona
Importanti sono stati i provvedimenti che a vario titolo organismi politici e scientifici hanno espresso negli anni, quali: le tre risoluzioni O.N.U. , il rapporto dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio Europeo, le "linee guida per la corretta applicazione della terapia elettro-convulsiva" redatte dalla Regione Emilia Romagna, la circolare della Regione Friuli Venezia Giulia, l'O.d.G. della nostra Regione, votato all'unanimita'.
Le linee guida sulla terapia elettro-convulsiva, emanate dal Ministero della Sanita' con circolare del 15 febbraio 1999 e trasmesse a tutte le Regioni sono esecutive nel regolamentare l'applicazione del trattamento in oggetto.
Si ritiene pertanto doveroso emanare un provvedimento legislativo da parte della Regione Piemonte che espliciti con determinazione quanto gia' regolato dal Codice Deontologico e dalle linee guida ministeriali con il mirato intento di aderirvi completamente.
E' con questo spirito che unanimemente la Commissione Sanita' della Regione Piemonte propone la seguente legge.
Una legge che vieta l'elettroshock e i trattamenti affini o assimilabili, in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e che a quarant'anni dall'introduzione di tale pratica, vi porge fine.
L'art. 1 riprende le finalita' istitutive piu' significative contemplate dallo Statuto della Regione Piemonte.
L'art. 2 richiama i principi fondamentali di riferimento previsti e deliberati dai vari organismi internazionali.
L'art. 3 stabilisce la garanzia che su tutto il territorio regionale venga applicato il consenso informato a tutela della dignita' e dei diritti della persona.
L'art. 4 definisce i limiti entro i quali puo' essere prevista l'applicazione della T.E.C. e esplicita il divieto, in tutte le strutture regionali, di utilizzo della lobotomia prefrontale e transorbitale nonche' di simili interventi.
L'art. 5 richiama la deontologia medica.
L'art. 6 prevede il monitoraggio e la sorveglianza.