Disegno di legge regionale, n. 6516.
Modifica degli ambiti turistici di cui alla L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte). 1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' abrogata. 1. Gli organismi costituiti negli ambiti turistici della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell'articolo 1.
(Modifica degli ambiti turistici)
2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e' sostituita dalla seguente:
"g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola".
4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e' sostituita dalla seguente:
"h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara con esclusione di quelli ricompresi nell'ambito 7".
(Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale)