Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6516.

Modifica degli ambiti turistici di cui alla L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Art. 1, 2

Art. 1.
(Modifica degli ambiti turistici)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' abrogata.
2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e' sostituita dalla seguente:
"g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola".
4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e' sostituita dalla seguente:
"h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara con esclusione di quelli ricompresi nell'ambito 7".

Art. 2.
(Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale)

1. Gli organismi costituiti negli ambiti turistici della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell'articolo 1.