Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6513.

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legisltivo 31 marzo 1998, n. 114).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Capo. I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), con la presente legge detta le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attivita' commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitivita' delle imprese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione e dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la Tutela della concorrenza e del mercato).
2. La Regione assicura l'adozione delle misure piu' idonee al fine della trasparenza, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative e, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, persegue i seguenti obiettivi:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;
f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
3. La Regione garantisce altresi' la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, attraverso la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 2.
(Funzioni della Regione)

1. In particolare la Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite, definisce:
a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2 del d. lgs. 114/1998;
b) le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'articolo 9, comma 5 del d. lgs. 114/1998;
c) la disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'articolo 15, comma 6 del d. lgs. 114/1998;
d) le disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del d. lgs. 114/1998 nonche' alle forme di agevolazione per gli operatori del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione degli insediamenti;
e) i criteri relativi alle aree da destinare a commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28, comma 13 del d. lgs. 114/1998;
f) i criteri e le norme procedimentali relativi alle autorizzazioni e gli indirizzi in materia di orari del commercio su area pubblica, ai sensi dell'articolo 28, comma 12 del d. lgs. 114/1998;
g) i criteri per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d. lgs. 114/1998.

Capo. II. Indirizzi per l'insediamento commerciale e criteri urbanistici

Art. 3.
(Indirizzi per l'insediamento delle attivita' commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, con atto deliberativo, definisce il programma contenente gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalita' ed obiettivi di cui all'articolo 1. Il programma viene emanato previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali contengono in particolare:
a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;
b) la classificazione degli esercizi commerciali, tenuto anche conto delle differenti tipologie di strutture distributive;
c) l'assetto territoriale della rete distributiva;
d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva;
e) le possibilita' di intervento per la valorizzazione degli addensamenti commerciali e per il recupero delle piccole e medie imprese;
f) le possibilita' di intervento a favore del mantenimento e della ricostituzione del tessuto commerciale nelle zone montane, rurali e marginali.
3. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali individuano:
a) le modalita' di classificazione del territorio dal punto di vista degli insediamenti commerciali;
b) le destinazioni d'uso commerciale;
c) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali e ambientali;
d) le procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
e) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni;
f) il necessario collegamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione e autorizzazione edilizia.
4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, puo' modificare e aggiornare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.
5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d. lgs. 114/1998, e' indetta dalla Regione. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle Comunicazioni e autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 114/1998.
6. La Regione promuove attivita' di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali diretta alla applicazione degli indirizzi e criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4.
(Strumenti urbanistici comunali)

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale entro 180 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della presente legge. L'adeguamento e' effettuato nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attivita' commerciali di cui all'articolo 3, ed individua:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali e ambientali;
c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale;
d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilita' di spazi pubblici e alle quantita' minime di spazi per parcheggi;
e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la concessione o autorizzazione edilizia.
2. Gli indirizzi e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attivita' commerciali di cui all'articolo 3, definiscono altresi' le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei Comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 5.
(Efficacia e validita' delle autorizzazioni)

1. L'attivazione, l'apertura, ampliamento, variazioni o aggiunta di settore merceologico, o comunque altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita devono avvenire, pena la revoca del titolo, entro quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. E' ammissibile una sola proroga fino ad un massimo di un anno per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. La richiesta di proroga per le medie strutture di vendita deve essere presentata al Comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza dell'autorizzazione stessa.
3. La richiesta di proroga per le grandi strutture di vendita deve essere presentata alla Regione nel termine perentorio di 90 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza dell'autorizzazione stessa.
4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato. Nello stesso periodo e' parimenti sospeso il procedimento di attivazione dell'autorizzazione.
5. Qualora nei tempi stabiliti dai commi precedenti la superficie di vendita sia realizzata in una misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata il comune o la regione, ciascuno per le rispettive competenze, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge e della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed Uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.
6. La revoca o la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata determinano l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 48 della l.r. 56/1977 s.m.i. e della concessione o autorizzazione edilizia, laddove rilasciate.

Art. 6.
(Revoca delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' commerciali sono revocate qualora non siano rispettati:
a) gli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attivita' commerciali approvate dalla Regione;
b) le norme della l.r. 56/1977 e s.m.i. e degli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;
c) le procedure relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. L'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' commerciali e' altresi' revocata in pendenza dell'autorizzazione regionale prevista all'articolo 48 della l.r. 56/1977 e s.m.i.
3. La revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della attivita' commerciale comporta la chiusura dell'esercizio, l'annullamento della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 48 della l.r. 56/1977 e s.m.i., laddove rilasciata.
4. Il sindaco ordina la chiusura degli esercizi di vicinato alle stesse condizioni previste dal comma 1.

Capo. III. Disposizioni urbanistiche regionali

Art. 7.
(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 ed in particolare per consentire ai Comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della l.r. 56/1977 s.m.i., secondo le modifiche di cui ai commi seguenti.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' inserito il seguente:
"6 bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
3. Il punto 1) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i, e' sostituito dal seguente:
"1) valuta le esigenze di sviluppo delle attivita' produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che puo' essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantita' di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresi' le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando i criteri di programmazione urbanistica riferiti al suddetto settore e previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 114/1998".
4. Dopo la lettera d) del punto 1) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' inserita la seguente:
"d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui al d. lgs. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;".
5. I punti 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., sono sostituiti dai seguenti:
"3) le Tavole di piano, comprendenti:
a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000. rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali; nella medesima planimetria sono rappresentate le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 114/1998 e degli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione ai sensi dello stesso decreto;
b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano; nella medesima planimetria sono rappresentati gli addensamenti commerciali ed eventualmente le localizzazioni commerciali dell'intero territorio comunale ai sensi degli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione;
c) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale ivi compresi gli addensamenti commerciali ed eventualmente le localizzazioni commerciali, ai sensi degli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione;
d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici dove sono altresi' individuate le caratteristiche di compatibilita' degli insediamenti commerciali ai sensi del comma 2 lettera b) dell'articolo 6 del d. lgs. 114/1998 e dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione ai sensi dello stesso decreto;
4) le norme di attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio".
6. Dopo il comma 20 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' inserito il seguente:
"20 bis. In caso di mancato adeguamento entro il termine di 180 giorni, del piano regolatore ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale stabiliti dalla Regione, entrano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del d. lgs. 114/1998".
7. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' sostituita dalla seguente:
"f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilita' del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attivita' economiche: produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal PRG vigente".
8. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' inserito il seguente:
"6 bis. Sono varianti di adeguamento preordinate gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica regionale riferiti al settore commerciale. Le varianti sono adottate ed approvate ai sensi dell'articolo 15, commi 6 e seguenti, nei tempi indicati dal comma 5 dell'articolo 6 del d. lgs. 114/1998".
9. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' sostituito dal seguente:
"7. Sono varianti parziali al piano regolatore generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4, 6 e 6 bis, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilita'' con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unita' immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, quelle che mirano ad adeguare la disciplina della rete distributiva agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione ai sensi del d. lgs. 114/1998, nei limiti di cui al comma 4, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno piani regolatori generali vigenti con capacita' insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacita' insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali gia' esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal piano regolatore generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione e' depositata in visione presso la Segreteria comunale ed e' pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, puo' presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilita'' della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilita' con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite piu'' varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non puo' piu' trovare applicazione. La deliberazione di approvazione e' trasmessa alla Provincia e alla Regione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG. 10. Dopo la lettera g) del comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' inserita la seguente:
"g bis) le modifiche delle destinazione d'uso per la realizzazione degli esercizi di vicinato di cui al comma 1 punto d) dell'articolo 4 del d. lgs. 114/1998, conformi alle norme contenute negli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale previste dall'articolo 6 del d. lgs. 114/1998. Tali modificazioni devono essere riferite esclusivamente a fabbricati esistenti e dotati di opere di urbanizzazione primaria e non devono riguardare edifici o aree individuate dal piano regolatore generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24 e non ricadenti nei vincoli di cui alle leggi 1089/39 e 1497/39".
11. Dopo il comma 10 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' inserito il seguente:
"10 bis. La variante di adeguamento preordinata, di cui al comma 6 bis, contenente interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del d. lgs. 114/1998, e' approvata dalla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento. La variante si intende approvata qualora nel termine indicato la Giunta regionale non abbia espresso motivato atto di diniego".
12. La lettera b) del punto 1) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' sostituita dalla seguente:
"b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche);".
13. Il punto 3) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' sostituito dal seguente:
"3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali non soggetti alle prescrizioni di cui al successivo comma 2 nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, sub 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, comma 3, lettere e) ed f), la dotazione minima e' stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera g), la dotazione minima e' stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento".
14. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' sostituito dal seguente:
"2. Per le attivita' commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d. lgs. 114/1998, devono essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione e previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 114/1998; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, punto 1), la dotazione di parcheggi pubblici e' stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dagli anzidetti indirizzi e criteri di programmazione fatto salvo diverse prescrizioni stabilite dai criteri stessi. Altre dotazioni di standard pubblici sono aggiuntive rispetto a quelle fissate dal presente comma e dal comma 1, punto 3)".
15. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' sostituita dalla seguente:
"f) le aree e gli edifici da riservare alle attivita' commerciali con riferimento a quanto previsto dal d. lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 114/1998".
16. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i e' sostituito dal seguente:
"6. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attivita' commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq. 1500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq. 2500 negli altri Comuni, e' contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d. lgs. 114/1998, purche' la superficie lorda di calpestio non sia superiore a mq. 4000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e' subordinato alle norme e prescrizioni di cui all'articolo 48".
17. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i, sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attivita' commerciali al dettaglio aventi caratteristiche di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del d. lgs. 114/1998, e' contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d. lgs. stesso, purche' la superficie lorda di calpestio non sia superiore ai limiti di cui al successivo comma 4 ter.
4 ter. Nel caso di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio con superficie lorda di calpestio compresa tra mq. 4000 e mq. 8000, il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie e' subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione e' rilasciata in conformita' ai vigenti indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale approvati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. 114/1998.
4 quater. Nel caso di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio con superficie lorda di calpestio superiore a mq. 8000, il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie e' subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione e' rilasciata in conformita' ai vigenti indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'articolo 6 del d. lgs. 114/1998.
4 qinquies. Nei casi previsti dai commi 4 bis e 4 ter, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplina l'intervento, sono precisate:
a) la superficie utile lorda dell'insediamento commerciale;
b) superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
c) superfici a magazzino e deposito;
d) superfici destinate alle attivita' accessorie;
e) superfici destinate ad altre attivita' (artigianali, di servizio, ecc.);
f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;
g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dagli anzidetti indirizzi e criteri;
h) le superfici destinate al carico e scarico merci, nonche' ogni altro ulteriore elemento previsto dai vigenti anzidetti indirizzi e criteri.
In particolare nei casi di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 8000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilita' e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.
4 sexies. L'ampliamento della superficie lorda di calpestio originaria o la modifica delle destinazioni d'uso di cui al comma 4 quinquies comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 20 per cento della superficie utile lorda originaria, salvo che per via di successivi ampliamenti si superino i limiti di cui ai commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies".
18. Dopo il comma 5 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., e' inserito il seguente:
"5 bis. Sono altresi' consentiti gli interventi conseguenti all'adeguamento del PRG agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, per gli esercizi commerciali di vicinato, di cui all'articolo 17, comma 8, lettera h)".

Capo. IV. Orari di vendita

Art. 8.
(Principi in tema di orari di vendita)

1. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:
a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);
b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettivita';
c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, cosi' come individuate dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe alla chiusura festiva e domenicale, secondo aree omogenee dello stesso comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati;
d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:
1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi nel mese di dicembre ed in almeno ulteriori otto domeniche o festivita';
2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali e' consentito l'esercizio dell'attivita' di vendita negli esercizi di vicinato in orario notturno;
3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attivita' miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attivita' prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;
4) uniformita' del regime degli orari delle attivita' artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi.

Art. 9.
(Localita' ad economia turistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, adotta i criteri per l'individuazione delle localita' ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del d. lgs. 114/1998, con riferimento alle seguenti tipologie di Comuni:
a) Comuni o parti di Comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica;
b) citta' d'arte o parti di Comuni aventi tale connotazione;
c) Comuni montani o zone montane di Comuni;
d) altri Comuni o singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico - ambientali, storico - culturali, sportive, artigianali, eno - gastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della localita';
e) Comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacita' di attrazione extra comunale.
2. I Comuni interessati provvedono autonomamente, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1 e sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti, all'individuazione della connotazione permanente, o periodica o episodica, di localita' turistica dell'intero territorio o di parti specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali.
3. I Comuni, sentite le organizzazioni interessate, individuano i periodi in cui e' riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall'articolo 12, comma 1, del d. lgs. 114/1998.
4. I criteri di cui al presente articolo potranno essere sottoposti ad aggiornamento sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Capo. V. Commercio su area pubblica

Art. 10.
(Commercio su area pubblica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.
2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:
a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;
b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento del commercio fisso;
c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarita' territoriali, secondo le tipologie individuate dall'articolo 6, comma 3, del d. lgs. 114/1998;
d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;
e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanita' e sicurezza; valorizzare il ruolo della produzione agricola e artigiana locale e regionale.
3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, puo' modificare e aggiornare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Art. 11.
(Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonche' per l'istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell'articolo 28, commi 12 e 13, del d. lgs. 114/1998.
2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:
a) le indicazioni relative alle modalita' di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;
b) le modalita' di partecipazione al commercio su area pubblica di artigiani e produttori agricoli;
c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;
d) gli indirizzi in materia di orari delle attivita' di commercio su area pubblica con particolare riguardo:
1) alle diverse modalita' di esercizio della stessa;
2) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;
3) alle limitazioni per motivi di interesse e di sicurezza pubblica.
3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica.
4. I Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalita' previste per le autorizzazioni non stagionali, nonche' concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi e' in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

Capo. VI. Vendite straordinarie

Art. 12.
(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d. lgs. 114/1998, relative alla fissazione delle modalita' di svolgimento, della pubblicita', dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione, secondo i principi e le disposizione degli articoli 13, 14 e 15.

Art. 13.
(Vendite di liquidazione)

1. La vendita di liquidazione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, contenente:
a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le motivazione della liquidazione;
d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualita' e quantita', dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
2. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attivita', cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali, devono altresi' contenere indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.
3. Le operazioni di rinnovo di minore entita', non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunita' di consentire la liquidazione.
4. I Comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.
5. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attivita' di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 14.
(Vendite di fine stagione)

1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, contenente:
f) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
g) la data di inizio e quella di cessazione dalle vendita;
h) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
i) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, precisamente dal 1. gennaio al 31 marzo e dal 1. luglio al 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di 4 settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione i Comuni si raccordano con gli altri enti confinanti e limitrofi.

Art. 15.
(Disposizioni comuni)

1. I Comuni stabiliscono le modalita' relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure piu' idonee di controllo, al fine di garantire la veridicita' e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in relazione alla tutela del consumatore.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7, del d. lgs. 114/1998. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione o nella relativa pubblicita' e' vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Capo VII. Centri di assistenza tecnica, formazione professionale e credito al commercio

Art. 16.
(Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 23 del d. lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica (di seguito denominati "centri") al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti direttamente dalla Regione, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attivita' di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualita' ed alla loro certificazione.
2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che prevede lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilita' di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.
3. I soggetti costituenti i centri possono essere:
a) le associazioni di categoria del settore, presenti in tutte le province piemontesi e rappresentative di almeno il 10 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale, secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro. Si prescinde dal requisito di cui sopra nel caso in cui le associazioni abbiano svolto attivita' di assistenza tecnica alle imprese nei 5 anni precedenti la costituzione e nello stesso periodo siano state presenti in organismi economici nazionali;
b) altri soggetti che hanno svolto totalmente o parzialmente le attivita' di cui al comma 1, in favore delle imprese commerciali, nei 3 anni precedenti la costituzione del centro.
4. La Regione, al fine di assicurare adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, puo' partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.
5. La Giunta regionale, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita', i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresi' l'autorita' competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attivita' esercitate, nonche' le sanzioni applicabili.

Art. 17.
(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialita', per l'aggiornamento degli operatori in attivita', per l'innalzamento o riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita' della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita' e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale, di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2. Le modalita' organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformita' alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.
3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, istituiti direttamente o riconosciuti dalla Regione, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.
4. I corsi possono essere istituiti, per il riconoscimento di cui al comma 3 e mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle camere di commercio, dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti gia' operanti nel settore della formazione professionale.
5. La Giunta autorizza altresi' i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.
6. In fase di prima applicazione, comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3, continuano ad essere svolti dai soggetti abilitati secondo i programmi vigenti. A tale scopo la commissione d'esame, costituita a livello provinciale, viene nominata dalla camera di commercio ed e' composta da:
a) un esperto designato dalla competente camera di commercio in qualita' di presidente;
b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanita'.
7. La commissione e' integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.
8. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 6, non comportano oneri a carico della Regione.

Art. 18.
(Credito al commercio)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:
a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realta' minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;
b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita', la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), sul quale possono confluire le risorse stanziate all'articolo 20, comma 2, lettera b);
c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;
d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti.
2. La Regione interviene a favore degli enti locali per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione dei fini ivi indicati.
3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti, bonus fiscale, contributi in conto capitale e in conto interessi, finanziamenti agevolati, finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.
4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalita' degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.
5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformita' ai limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:
a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalita' dell'aiuto;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;
c) la tipologia e il periodo di ammissibilita' delle spese, la relativa documentazione;
d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;
e) le intensita' dell'aiuto e le modalita' di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;
f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;
g) le modalita' e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

Capo. VIII. Verifica e controllo

Art. 19.
(Competenze regionali)

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del d. lgs. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.
2. In particolare compete alla Regione la verifica della conformita' dell'azione amministrativa e programmatoria comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del d. lgs. 114/1998, nonche' la verifica della rispondenza delle attivita' realizzate ai relativi atti autorizzatori.
3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del d. lgs. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni.

Capo. IX. Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 12 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa (Titolo II - Spese di investimento) vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:
"Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte" (articolo 18, comma 1, lettera a) - lire 1 miliardo;
"Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali" (articolo 18, comma 1, lettera b) e c) - lire 9 miliardi;
"Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 18, comma 1, lettera d)" - lire 1 miliardo;
"Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica" (articolo 16, comma 1) - lire 1 miliardo;
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di lire 12 miliardi in termini di competenza del capitolo 26160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, a favore degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
4. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all'anno 1999 e' determinata con legge di approvazione dei bilanci o delle relative leggi di variazione.
5. Sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo tra i capitoli di cui al comma 2, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa.

Art. 21.
(Norme transitorie)

1. Le domande di autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita, presentate alla giunta regionale ed alle quali non e' stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del d.lgs. 114/98, vengono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'articolo3, e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98.
2. Le domande di trasferimento ed ampliamento non esaminate entro la data del 24 aprile 1999 per mancanza o incompletezza della documentazione necessaria alla conclusione del procedimento vengono valutate secondo i criteri e le procedure vigenti all'atto di presentazione delle stesse oppure, a scelta degli interessati, in base alle norme degli indirizzi e ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'articolo 3 e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98.
3. Le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita presentate dal 25 aprile 1999, relative ad aperture, ampliamento, trasferimento, variazione o aggiunta di settore merceologico o comunque ad altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, di cui all'articolo 3, sono esaminate entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 4 e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Le domande di autorizzazione per medie strutture di vendita presentate dal 25 aprile 1999, relative ad apertura, trasferimento, ampliamento, variazione o aggiunte di settore merceologico o ad altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attivita' commerciali di cui all'articolo 3, vengono esaminate dai Comuni entro 90 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 4 e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
5. I nullaosta vigenti al 25 aprile 1999, rilasciati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) senza che l'insediamento commerciale sia stato attivato, sono prorogati dalla loro ultima scadenza per un solo ulteriore anno. La Giunta regionale, su richiesta motivata del titolare del nullaosta da presentarsi entro il termine di scadenza, concede la proroga nei casi di comprovata necessita' per ritardi non imputabili al titolare stesso, sentito il comune interessato.
6. Fino all'emanazione degli atti previsti dall'articolo 11 rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla delibera di Consiglio regionale 1 dicembre 1998, n. 508-14689 e, per quanto non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche - Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47).
7. E' sospesa la presentazione delle domande di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla pubblicazione della D.C.R. n. 508-14689 del 1. dicembre 1998 fino a 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
8. Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica i Comuni si attengono ai criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 10.
9. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 11 i Comuni si attengono, nella regolamentazione degli orari del commercio su area pubblica, alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi della l. 112/1991 e successivi regolamenti attuativi.
10. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 9 restano in vigore le disposizioni in materia di orari nelle localita' ad economia turistica di cui al punto 8 della delibera di Consiglio regionale del 7 aprile 1993, n. 590-5783 (Criteri ai Comuni per la determinazione degli orari dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio) e successive modifiche.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al d. lgs 114/1998.

Art. 22.
(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni legislative regionali incompatibili con la stessa e in particolare i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 26 della l. r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.
(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.