Proposta di legge regionale, n. 6511.
Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 'Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali '. Il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 57/81 cosi' come modificata dalla L.R. 4/86, L.R. 14/94, L.R. 69/95 e' sostituito dal seguente:
Art. 1
"L'indennita' in caso di morte, l'indennita' in caso di invalidita' permanente e l'indennita' giornaliera in caso di invalidita' temporanea sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".