Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 511.

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 'Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali '



La legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali" cosi' come modificata dalle L.L.R.R. 4/86, 19/94 e 69/95 definisce all'articolo 2 comma 3 i massimali delle indennita' erogabili, vale a dire:
indennita' in caso di morte L. 500.000.000;
indennita' per invalidita' permanente L. 500.000.000;
indennita' per invalidita' temporanea: L. 100.000/giorno.
Con l'obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi soprattutto in relazione alla necessita' di adeguamento alle dinamiche di mercato, attraverso processi decisionali piu' celeri, l'Ufficio di Presidenza ha presentato il progetto di legge allegato in cui i massimali delle indennita' di cui sopra vengono stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.