Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6507.

Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e Il mantenimento di Aree turistiche.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte in conformita' al principio del turismo sostenibile promuove: lo sviluppo di nuove Aree a vocazione turistica, la rivitalizzazione di Aree turistiche in declino, il mantenimento del grado di attrazione delle Aree turistiche forti.
2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificata infrastrutturazione turistica, che garantisca la compatibilita' tra ambiente, societa' ed economia locale.

Art. 2.
(Pianificazione e programmazione)

1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il mantenimento delle Aree a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.
2. La pianificazione delle risorse e' il risultato di una concertazione programmatica tra le realta' economico sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sull'Area.

Art. 3.
(Strumenti di Piano e Programmazione)

1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico sono:
a) studio di fattibilita' per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacita' di redditivita' del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile.
b) Piano integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilita' per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'Area, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta rispetto alla popolazione residente, valutare l'evoluzione nel tempo e l'equilibrato utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati.
c) progettazione degli investimenti, nel rispetto della sostenibilita' turistica in conformita' al Piano, improntata alla infrastrutturazione essenziale per accrescere l'offerta turistica naturale dell'Area, con un'attenta valutazione delle problematiche: di riduzione dell'inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e loro smaltimento, del fabbisogno energetico, dell'impatto ambientale.

Art. 4.
(Beneficiari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a favore di Comuni, Comunita' montane, Consorzi di Comuni.

Art. 5.
(Ambiti e tipologie di intervento)

1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a mantenere le Aree a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilita', la predisposizione di piani integrati e di progetti infrastrutturali. I progetti infrastrutturali sono finanziati per:
a) le infrastrutture per la fruizione di circuiti, percorsi e Aree sosta attrezzate;
b) la riqualificazione ambientale e urbana;
c) gli impianti turistico ricreativi;
d) gli impianti di risalita, piste da sci e impianti per la pratica dello sci di fondo;
e) la realizzazione di strutture congressuali e per attivita' di rilevanza turistica;
f) l'acquisto di Aree, di immobili, per la realizzazione delle infrastrutture di cui alle lettere a), c) ed e).

Art. 6.
(Azione di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale nell'ambito del Programma annuale degli interventi di cui all'attuale DDL n. 460, entro il 31 ottobre di ciascun anno ai fini della presente legge definisce:
a) le priorita' di intervento rispetto alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento infrastrutturali;
b) i contenuti e i criteri di valutazione degli studi di fattibilita', dei piani integrati e dei progetti infrastrutturali;
c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilita', dei piani integrati e dei progetti infrastrutturali;
d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei piani al fine di agevolare una integrata progettualita', pubblico-privato a favore dell'Area turistica.
2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilita', dei piani e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera c).
3. La gestione dei contributi e' demandata alla Finpiemonte Spa previo stipula di apposita convenzione.

Art. 7.
(Finanziamenti)

1. Le agevolazioni previste dal Programma annuale degli interventi ai fini della presente legge sono concesse in forma cumulativa per:
a) lo studio di fattibilita' fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;
b) il Piano integrato fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c) i progetti infrastrutturali fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

Art. 8.
(Controlli, monitoraggio e vigilanza)

1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse.
2. La Finpiemonte SpA e' tenuta ad effettuare un monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi e alla rendicontazione annuale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.

Art. 9.
(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale parimenti a quanto definito dall'articolo 10 dell'attuale DDL n. 460, relaziona annualmente alla competente Commissione consiliare sull'andamento della gestione della presente legge.

Art. 10.
(Vincolo di destinazione)

1. Gli interventi strutturali finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni.
2. Il programma annuale degli interventi determina le modalita' con cui viene garantito il vincolo e le procedure per l'eventuale revoca e relativo recupero delle somme erogate.

Art. 11.
(Norme transitorie e finali)

1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilita', dei piani e dei progetti saranno presentate alla Direzione Turismo, Sport e Parchi nei tempi definiti dal programma annuale degli interventi.
2. La procedura adottata sara' quella negoziale cosi' come definito dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 12.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' istituito il capitolo "Contributi in conto capitale per interventi a favore di Enti pubblici per la rivitalizzazione e il mantenimento di Aree turistiche" con la dotazione per l'anno 1999 di lire 1 miliardo mediante lo storno dal capitolo 23534.
2. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.