Relazione al Disegno di legge regionale n. 507.
Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e Il mantenimento di Aree turistiche
La Conferenza mondiale sul turismo tenutasi a Lanzarote nell'aprile 1995 ha definito la Carta del turismo sostenibile. Tale documento fissa le priorita', gli obiettivi e di mezzi indispensabile per promuovere il turismo futuro ovviando agli errori del passato, che a fronte di uno sviluppo turistico, in certe aree, hanno fatto registrare un degrado ambientale e un appiattimento culturale delle localita' coinvolte con danni spesso irreversibili per gli elementi caratterizzanti che le avevano rese attraenti
Le localita' turistiche, non sono immuni dal processo generalizzato di nascita, crescita, declino e scomparsa che coinvolge tutte le cose, gli animali e gli esseri umani. Saper governare in modo corretto il processo di nascita e crescita del fenomeno turistico, spesse volte significa ovviare al decadimento e scongiurare la scomparsa.
Secondo la carta del turismo sostenibile lo strumento di controllo di tali fasi, capace di incidere e governare i processi in modo tale di ovviare agli effetti negativi sulle risorse naturalistiche e culturali delle localita' turistiche, non puo' che essere un pianificato sviluppo basato sul principio della sussidiarieta'. Solo attraverso un coinvolgimento diretto e fattivo di tutte le realta' sociali, economiche, culturali, che insistono in un determinato ambito si puo' realmente incidere sullo sviluppo turistico sostenibile.
Sviluppare, rivitalizzare, mantenere un grado di offerta capace di soddisfare le esigenze attuali senza compromettere per le generazioni future la possibilita' di soddisfare le proprie, significa raggiungere un equilibrio tra lo sfruttamento dell'ambiente naturale e la sua capacita' di rigenerarsi senza danni permanenti che sarebbero inevitabilmente pregiudiziali per la qualita' della vita futura.
Su queste basi nasce l'impianto della presente proposta di legge, che attraverso un'attenta e concertata pianificazione territoriale vuole promuovere:
a) lo sviluppo di nuove aree a vocazione turistica;
b) la rivitalizzazione di aree turistiche attualmente in declino;
c) il mantenimento di aree turisticamente forti.
Ruolo strategico di questa azione viene assunto dall'Ente locale sia esso Comune, Comunita' Montana, Consorzio di Comuni; che avra' il compito di coordinare le realta' locali, indirizzarle e governare attraverso il processo di strutturazione e infrastrutturazione, nell'ottica di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale. Dovra' sostanzialmente far crescere una cultura progettuale diffusa e innovativa con una logica gestionale capace di garantire la continuita' dell'idea di sviluppo o di rivitalizzazione o di mantenimento dell'ambito cui si riferisce.
Tale processo sara' attuato e governato con una mirata e attenta focalizzazione degli interventi mai a danno dell'ambiente ma sempre a suo supporto e sua valorizzazione.
In quest'ottica l'infrastrutturazione e la strutturazione sara' leggera, con una costante e particolare attenzione alle implicazioni di sviluppo quali: fabbisogno energetico e idrico, gas, rifiuti e loro smaltimento, rete viaria, parcheggi, riqualificazione urbana. In tal senso la pianificazione diventa strumento e strategia per governare e localizzare gli investimenti pubblici e privati.
Sul piano di una maggiore razionalizzazione della spesa, questo strumento assume anche un ruolo strategico in relazione ai fondi strutturali dell' U.E. , poiche' consente agli Enti locali di realizzare interventi con la certezza di un cofinanziamento al momento dell'approvazione dei progetti definitivi. La programmazione unitamente ad una disponibilita' di risorse immediate e' a garanzia di una qualificata progettualita' da utilizzare quale certificazione di interventi pienamente consoni agli obiettivi di riqualificazione e riconversione economico-occupazionale delle aree in crisi. Nel garantire l'utilizzo delle risorse comunitarie, contribuisce a risolvere l'annoso problema dello scarso utilizzo dei fondi dell' U.E.
La legge e' composta da 12 articoli. L'art. 1 stabilisce le finalita', in conformita' al principio del turismo sostenibile, individuando tre azioni rispettivamente volte: a sviluppare, rivitalizzare e mantenere le aree turistiche. Lo strumento della pianificazione degli interventi viene definito all'art. 2 mentre con l'art. 3 si individuano tre fasi per una corretta pianificazione: studio di fattibilita', piano integrato e progettazione degli investimenti. Con l'art.4 i beneficiari sono individuati in Comuni, Comunita' Montane e Consorzi di comuni. All'art. 5 sono dettagliatamente elencati gli interventi che la legge intende sostenere. L'azione di indirizzo e coordinamento di pertinenza della Regione viene definita con l'art. 6, che per altro costituisce anche strumento di coordinamento programmatico con l'altro strumento di incentivazione volto agli investimenti privati (DDL n. 460).
Coerentemente al DDL 460 la gestione dei contributi viene affidata a Finpiemonte previa convenzione.
All'art. 7 gli aiuti previsti sono fissati al 70% della spesa ammissibile per il piano integrato e i progetti infrastrutturali, lo studio di fattibilita' viene pagato al 100% del suo costo con un tetto massimo di contribuzione di Lire 100 milioni ovvero 5164,57 Euro.
Con l'art. 8 la Regione si riserva l'azione di verifica, accertamento e controllo sulla corretta attuazione degli interventi.
La Giunta, all'art. 9, annualmente e sulla base delle rendicontazioni della Finpiemonte provvedera' a relazionare l'andamento gestionale alla competente Commissione Consiliare.
Gli articoli 10 - 11 e 12 sono rispettivamente dedicati: al vincolo di destinazione d'uso delle opere finanziate; alle norme transitorie che definiscono la presentazione delle domande e la procedura adottata ai sensi della L. 123/98 che nel caso specifico non puo' che essere quella negoziale; al dispositivo finanziario per rendere operativa la norma.