Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6499.

Interventi per l'Universita' ed il Diritto allo Studio Universitario.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attivita' didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione.
2. La Giunta regionale, a tale scopo, e' autorizzata ad erogare finanziamenti agli atenei piemontesi ed all'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con i seguenti obiettivi:
a) acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di aree e di immobili da destinarsi a sedi di attivita' universitarie;
b) realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;
c) conservazione, allestimento o riallestimento di collezioni scientifiche, a supporto degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-scientifico degli Atenei;
d) acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del diritto allo studio, in ambito universitario e post-universitario.

Art. 2.
(Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. Il programma sara' accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonche' dalla precisazione della disponibilita' dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilita' delle opere previste.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere della Commissione consiliare competente, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario ;
b) individuazione delle priorita' degli interventi da finanziare, anche con il concorso di altri soggetti sostenitori e del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in applicazione di eventuali protocolli d'intesa.
c) tempi di realizzazione degli interventi;
d) entita' e modalita' di erogazione dei finanziamenti e modalita' di rendicontazione delle spese;
e) modalita' di comunicazione delle iniziative.
4. Il Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l'Assessore competente riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di avanzamento degli interventi.

Art. 3.
(Finanziamenti)

1. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi, valutati in lire 105 miliardi, sono erogati nel quinquennio 1999-2003 all'Universita' degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino, all'Universita' del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e all'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con ripartizioni che saranno definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.
(Costituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Universita' e per il Diritto allo studio universitario)

1. Al fine di acquisire informazioni e documentazione, di raccogliere ed elaborare dati statistici, di promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e del diritto allo studio e per fornire un supporto alle attivita' istituzionali previste per i Comitati regionali di coordinamento dal comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 25/1998, e' istituito l'Osservatorio regionale per l'Universita' e per il Diritto allo studio universitario.
2. Il Comitato regionale di coordinamento definisce gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei piani di attivita' e, piu' in generale, per i criteri di raccolta, monitoraggio ed elaborazione dei dati da parte dell'Osservatorio, anche attraverso la piu' ampia consultazione con le forze economiche e sociali, con le istituzioni scolastiche e di formazione professionale del Piemonte.
3. Gli indirizzi programmatici di cui al comma 2 sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 5.
(Funzionamento dell'Osservatorio)

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio e per lo svolgimento della sua attivita', la Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di coordinamento, provvede a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione, tra i cui soci figurino la Regione Piemonte, l'Universita' degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio della Regione, dei seguenti capitoli:
a) "Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario";
b) "Contributi per spese di funzionamento e di attivita' dell'Osservatorio regionale per l'Universita' e per il Diritto allo studio universitario".
2. Lo stanziamento del capitolo a), in termini di competenza e di cassa, e' stabilito per l'anno 1999 in lire 20 miliardi, per l'anno 2000 in lire 20 miliardi, per l'anno 2001 in lire 25 miliardi, per l'anno 2002 in lire 20 miliardi, per l'anno 2003 in lire 20 miliardi.
3. Lo stanziamento del capitolo b), in termini di competenza e di cassa, e' stabilito, per l'anno 1999, in lire 500 milioni; per gli esercizi successivi all'anno 1999 lo stanziamento e' definito con i bilanci di previsione della Regione.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attivita' descritte dal capitolo "Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario", si provvede con prelievo dal capitolo 27170 per gli anni 1999, 2000, 2001. Per gli anni 2002 e 2003 si provvedera' in sede di approvazione dei relativi bilanci, assicurando la copertura finanziaria mediante stipulazione di mutui.
5. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attivita' descritte dal capitolo "Contributi per spese di funzionamento e di attivita' dell'Osservatorio regionale per l'Universita' e il Diritto allo studio universitario" si provvede con prelievo dal capitolo 15910 del bilancio della Regione per l'anno 1999.