Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 499.

Interventi per l'Universita' e per il Diritto allo Studio Universitario



Come evidenziato nello schema del Programma regionale di sviluppo all'esame del Consiglio regionale, il Piemonte, per tradizione storica e per cultura fortemente predisposto a svolgere funzioni di eccellenza nel campo industriale, culturale, universitario e della ricerca avanzata, risente oggi di debolezze legate, tra l'altro, al calo demografico, al basso livello di istruzione superiore ed universitaria ed alla disoccupazione, soprattutto giovanile
Il calo demografico della Regione, attualmente valutabile con sufficiente approssimazione in circa il 25% - 45.200 diciannovenni nel 1996 e 33.800 nel 2014 - fa prevedere, in un sistema stazionario, una corrispondente riduzione sul fronte delle iscrizioni universitarie.
Uno sguardo, anche superficiale, ai servizi formativi di livello universitario degli altri paesi evidenzia una situazione critica sia sul piano dell'efficienza sia su quello delle risorse finanziarie, che lo stato e le istituzioni pubbliche destinano per tale finalita'.
Ad esempio, la percentuale di popolazione, in eta' 25-34 anni, che in Italia risulta aver terminato un ciclo di terzo livello (post-secondario), e' pari all'8%, contro un 23% dei paesi OECD .
Il dato citato risente, oltre che della bassa efficienza del sistema universitario, in termini di laureati prodotti e della quasi totale assenza di percorsi formativi post-secondari non universitari, anche del fatto che soltanto il 49% degli appartenenti alle stesse classi di eta', 25-34 anni, risulta in possesso del titolo di scuola media superiore, contro una media dei paesi OECD del 71%.
Considerando la situazione regionale, si rileva che questa presenta elementi di criticita', anche rispetto al quadro nazionale, sia sul fronte della domanda sia su quello dell'offerta.
Nel 1994-95, infatti, a fronte di una percentuale nazionale di giovani in eta' 18-26 anni iscritti all'Universita', pari al 21%, quella del Piemonte risulta del 18%.
In questo quadro non soddisfacente, il Piemonte e' pero' riuscito a mantenere attrazione nei confronti di giovani provenienti da altre regioni. Se si considerano le presenze extra-regionali ancora consistenti negli atenei torinesi ed in particolare al Politecnico, con il 14% di studenti provenienti dal Mezzogiorno, si comprende come queste rappresentino un importante fattore di ricchezza.
Muovendo dalla individuazione dei fattori di attrazione presenti, rappresentati da situazioni di qualita' e specificita', si puo' sicuramente operare per favorire lo sviluppo di un sistema regionale della formazione superiore, che estenda eccellenza scientifica e didattica, garantisca strutture e servizi efficienti e competitivi e adegui agli standard europei numero di iscritti e di laureati.
Soprattutto in questi anni, che vedono l'Italia impegnata nel processo di europeizzazione, si fa impellente anche per il Piemonte la necessita' di prevedere il quadro di competizione in cui bisognera' operare, se si vorra' garantire ai giovani situazioni di pari opportunita' rispetto ai loro colleghi europei.
Dello sviluppo di un vero e proprio sistema regionale della formazione superiore non possono essere pero' interpreti solo gli interlocutori accademici. E' compito anche dell'Amministrazione regionale svolgere un ruolo di piena responsabilita' verso forme compiute di collaborazione non solo con gli Atenei, ma anche con gli Enti Locali, con i soggetti socio-economici del territorio e con quanti, esterni all'Universita', siano titolari della rappresentanza di interessi generali, al fine di sfruttare sinergie, valorizzando le competenze distribuite.
In questa direzione i Comitati regionali di coordinamento, istituiti con il D.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998, rappresentano uno strumento di grande potenzialita' programmatoria.
La modificazione della tipologia delle istanze rappresentate nei comitati, precedentemente a composizione esclusivamente accademica, determina, infatti, un profondo cambiamento dei ruoli.
La rappresentanza dell'Amministrazione regionale, al suo massimo livello, e quella degli studenti offrono l'opportunita' di impostare l'attivita' con una visione di sistema territoriale e con un approccio precedentemente non praticabile.
La norma ha, non a caso, definito un ambito molto ampio di competenze delegate a questo organismo, competenze che vanno dal coordinamento in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale, di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie fino al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali e con le istanze economiche e sociali del territorio.
L'Amministrazione regionale che, ai sensi della legge 390 del 2 dicembre 1991, ha gia' assunto a pieno titolo competenze e compiti nella programmazione e nella gestione del diritto allo studio universitario, con l'istituzione del Comitato regionale di coordinamento assume, insieme con gli Atenei, la responsabilita' di promuovere il progetto di un sistema universitario regionale efficiente e competitivo.
Con il presente Disegno di legge recante "Interventi per l'Universita' e per il Diritto allo Studio Universitario" si individuano obiettivi ed interventi per rendere operativo il contributo della Regione Piemonte all'avvio di tale sistema, sulla base dei principi ispiratori dell'art. 4 dello Statuto e in coerenza con gli indirizzi delineatisi nel primo anno di attivita' del Comitato regionale di coordinamento.
All'art. 1, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attivita' didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie del Piemonte, si autorizza la Giunta regionale ad erogare finanziamenti agli Atenei piemontesi e all'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, a sostegno dello sviluppo degli insediamenti universitari e delle strutture per il diritto allo studio.
I finanziamenti sono erogati per contribuire all'acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di aree ed immobili da destinarsi a sedi di attivita' universitarie, a residenze e servizi per il diritto allo studio, al potenziamento delle risorse didattico-scientifiche, alla realizzazione di laboratori, biblioteche, sistemi informativi nonche' alla valorizzazione del patrimonio storico-scientifico degli Atenei.
All'art. 2 si prevedono le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti.
La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento e previo parere della Commissione consiliare competente e' autorizzata a stipulare con i soggetti beneficiari e per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, accordi, intese, convenzioni.
Tali atti saranno stipulati sulla base dei programmi generali di intervento, accompagnati dai piani economici e dai tempi di attuazione, che i soggetti beneficiari stessi sono tenuti a presentare alla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei programmi dovranno altresi' essere precisati i termini relativi alla disponibilita' del bene oggetto dell'intervento (ad esempio, proprieta', comodato, affitto, concessione ecc.) nonche' la situazione amministrativa relativa all'intervento stesso (ad esempio, stadio della progettazione, di autorizzazioni e nulla-osta, di concessioni edilizie ecc.).
Si precisano infine le indicazioni che gli atti dovranno contenere: programma generale, individuazione delle priorita' e dei tempi di realizzazione degli interventi, entita' e modalita' di erogazione dei finanziamenti, modalita' di rendicontazione delle spese, modalita' di comunicazione delle iniziative.
All'art. 3 sono definiti in L. 105.000.000.000 i finanziamenti a sostegno della realizzazione degli interventi, da erogarsi nel quinquennio 1999-2003, a favore dell'Universita' degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, dell'Universita' del Piemonte Orientale, dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, secondo un riparto che sara' successivamente deliberato dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati, ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
All'art. 4 si istituisce l'Osservatorio Regionale per l'Universita' e il per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di dotare l'Amministrazione regionale, gli Atenei piemontesi e il Comitato regionale di coordinamento di uno strumento in grado di favorire la costruzione di indicatori relativi al funzionamento degli atenei, l'acquisizione permanente, l'elaborazione e il monitoraggio dei dati di sistema e di sviluppare, attraverso il costante confronto con le parti sociali e le forze economiche, metodologie di valutazione utili all'assunzione di decisioni orientate.
Gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei piani di attivita' dell'Osservatorio sono definiti dal Comitato regionale di coordinamento e sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.
All'art. 5, per il funzionamento e lo svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio, si autorizza la Giunta regionale a stipulare apposita convenzione, su proposta del Comitato regionale di coordinamento, con idonea istituzione tra i cui soci figurino la Regione Piemonte, l'Universita' degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino.
All'art. 6, la norma finanziaria prevede l'istituzione nel Bilancio della Regione dei seguenti capitoli:
a) "Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture Universitarie e del Diritto allo Studio Universitario", con uno stanziamento per l'anno 1999 di L. 20.000.000.000, per l'anno 2000 di L. 20.000.000.000, per l'anno 2001 di L. 25.000.000.000, per l'anno 2002 di L. 20.000.000.000, per l'anno 2003 di L. 20.000.000.000. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari si provvede con prelievo dal capitolo 27170 per gli anni 1999, 2000, 2001. Per gli anni 2002 e 2003 si provvedera' in sede di approvazione dei relativi bilanci, assicurando la copertura finanziaria mediante stipulazione di mutui.
b) "Contributi per spese di funzionamento e di attivita' dell'Osservatorio Regionale per l'Universita' e per il Diritto allo Studio Universitario", con uno stanziamento per il 1999 di L. 500.000.000. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari si provvede con prelievo dal Capitolo 15910 del Bilancio della Regione per l'anno 1999.