Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6460.

Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte conformemente agli indirizzi di programmazione nazionale e regionale favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
2.Gli interventi sono attuati a favore delle attivita' imprenditoriali del turismo, del tempo libero e del commercio che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica.

Art. 2.
(Beneficiari)

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese (ditte individuali, societa', societa' cooperative) operanti nel settore del turismo, del commercio limitatamente agli esercizi della ristorazione, dei servizi a supporto delle attivita' di tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.
2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle definite come tali con decreto del Ministero dell'Industria in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea ( UE ).
3. Sono altresi' individuati quali beneficiari, i Comuni in ordine agli oneri di urbanizzazione, limitatamente agli interventi finalizzati all'attivita' turistica.

Art. 3.
(Ambiti di interventi)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge saranno indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali l'integrazione, il completamento e l'equilibrio delle varie componenti l'offerta attraverso:
a) creazione di nuova ricettivita';
b) ampliamento della ricettivita' esistente;
c) ristrutturazione di immobili gia' destinati all'uso ricettivo che determinino incremento di posti letto;
d) creazione ricettivita' di atmosfera;
e) adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
f) creazione ed adeguamento di ricettivita' in case private da adibire all'esercizio di affittacamere, bed and breakfast;
g) certificazione di qualita' di strutture ricettive;
h) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo gestiti da imprese;
i) oneri di urbanizzazione.

Art. 4.
(Programma annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale previo preventivo invito alla presentazione di manifestazione di interesse da attuarsi in collaborazione con le Provincie e le Associazioni di categoria, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.
2. Il programma di intervento regionale conformemente ai dettami del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) contiene:
a) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;
b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;
c) le priorita' degli interventi e gli ambiti territoriali;
d) i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dell' UE. in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
e) il piano finanziario dei fondi a bilancio.

Art. 5.
(Azioni di indirizzo, coordinamento e attuazione degli interventi)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi e ne coordina l'attuazione.
2. La Regione stabilisce con il programma annuale degli investimenti: gli obiettivi specifici di ogni tipologia di intervento, le priorita', la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce infatti l'entita', le modalita' di accesso e di erogazione dei contributi, nonche' le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia, le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
3. Tutte le valutazioni istruttorie in relazione all'efficacia, efficienza, esecutivita' e sostenibilita' economico-finanziaria del progetto, nonche' le gestioni dei contributi saranno demandate alla Finpiemonte Spa previo stipula di apposita convenzione.
4. La Regione entro 12 mesi dalla presentazione delle domande sulla base delle risultanze istruttorie approva e pubblica la graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6.
(Contributi)

1. I finanziamenti di cui al programma annuale degli interventi potranno essere concessi, anche in forma cumulativa per ciascun intervento:
a) alle imprese, in conto interessi in forma attualizzata secondo le indicazioni contenute nel Programma Annuale, applicando un tasso annuo di interessi ridotto fino ad un massimo di 3 punti rispetto al tasso di riferimento. Il contributo regionale non puo' superare la durata di 15 anni. In conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) ai Comuni in conto capitale fino al 100 per cento della spesa in ordine agli oneri di urbanizzazione.

Art. 7.
(Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica)

1. La Regione istituisce il Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal Programma annuale degli interventi.
2. Il Fondo e' istituito presso Finpiemonte Spa.
3. Il Fondo e' alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti dallo Stato, dagli stanziamenti non utilizzati, dai rientri di capitale, dagli interessi ed ogni altra disponibilita' di soggetti pubblici e privati.
4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione, pertanto tutte le somme residue comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni gia' formalmente assunti e perfezionati devono essere restituiti alla Regione, che li riutilizzera' per la qualificazione dell'offerta turistica.
5. Lo stanziamento del fondo e' stabilito annualmente con legge di bilancio.

Art. 8.
(Controlli monitoraggio e vigilanza)

1. La Regione potra' disporre verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del Programma annuale degli interventi e se del caso adottare provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse.
2. Finpiemonte e' tenuto ad un monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del Programma annuale degli investimenti e alla rendicontazione annuale degli investimenti realizzati e dei risultati conseguiti.

Art. 9.
(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale sulla base dei dati forniti dall'Istituto finanziario in sede di monitoraggio e rendicontazione annuale, presentera' annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi del Programma annuale di investimento.

Art. 10.
(Non cumulabilita')

1. I finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi dalla Regione, da altri Enti pubblici, dallo Stato e dall'UE per le medesime iniziative, salvo che non ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunita' di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione degli interventi pubblici.

Art. 11.
(Vincolo di destinazione)

1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata massima di 15 anni.
2. Il Programma annuale di cui all'articolo 3 determina, le modalita' con cui viene garantito il vincolo e le procedure per l'eventuale revoca da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

Art. 12.
(Disposizioni finali)

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate a Finpiemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Programma annuale di cui all'articolo 4.

Art. 13.
(Norme finanziarie)

1. Nella prima applicazione della presente legge il Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica sara' costituito con i fondi derivati dalla rata del Fondo per la riqualificazione turistica italiana ammontante a lire 340.375.620, fondo assegnato in applicazione della legge 30 maggio 1995, n. 203 (Interventi alle imprese operanti nel turismo per lo sviluppo dell'offerta turistica).
2. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1998 sara' determinata con legge di approvazione dei relativi bilanci, sulla base delle somme assegnate in applicazione della l. 203/1995.