Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 460

Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica



Il sistema turistico del Piemonte presenta nel suo complesso caratteri di staticita' e di contraddizione tipici di tutto il comparto turistico italiano
Le caratteristiche socioeconomiche della nostra Regione (alto livello di sviluppo economico e industriale, area prevalentemente esportatrice di turismo) fanno tuttavia si' che certi fenomeni si siano rilevati in anticipo e in modo piu' accentuato rispetto alla tendenza nazionale. Si e' cosi' avuta in questi ultimi lustri una riduzione in Piemonte sia di posti letto che di presenze turistiche in strutture ricettive, a fronte di un notevole incremento della domanda e di flussi turistici in generale.
L'incremento della mobilita' turistica ha per cosi' dire "banalizzato" le localita' e le risorse turistiche piu' vicine al luogo di residenza dell'utenza, riservandone la fruizione a brevi periodi e all'uso pendolare giornaliero.
La trasformazione e la caduta della domanda interna non sono poi state compensate da un afflusso di domande esterne al territorio regionale, non attratte da motivazioni turistiche sufficientemente "forti" e qualificate.
Dopo il "boom" degli anni '70 delle stazioni turistiche, per la verita' abbastanza effimero e mai consolidatosi anche per il negativo andamento meteorologico degli anni '80, non si sono affermati in Piemonte nuovi elementi di attrattiva in grado di accentuare la dinamicita' del settore turistico e fornire un impulso di crescita per sostituire i segmenti turistici in fase di contrazione. Solo i maggiori laghi si sono confermati come prodotto turistico di punta del Piemonte che ha seguitato a rinnovarsi e mantenere le sue posizioni.
Lo sviluppo del turismo congressuale e del turismo di affari in genere ha consentito di migliorare i conti economici e ha favorito la qualificazione delle strutture alberghiere di alcune aree, senza pero' fornire un impulso determinante per la realizzazione di nuove strutture ricettive e l'incremento delle presenze turistiche (soprattutto nell'area metropolitana che avrebbe dovuto beneficiare in misura maggiore della crescita del segmento turistico citato).
Alla crisi del turismo montano invernale, fa riscontro una certa riscoperta della domanda nei confronti del turismo montano estivo la cui offerta presenta tuttavia connotati di accentuata obsolescenza e staticita', al pari di quella termale che solo laddove ha saputo rinnovarsi e riqualificarsi ha recuperato quote di mercato.
Gli elementi turistici per i quali vi e' stata negli anni 80/90 una forte crescita di domanda sono: la natura, l'ambiente, l'agriturismo, risorse di cui il Piemonte e' ricco. Tuttavia tali potenzialita' non dispongono di un tessuto di strutture turistiche sufficienti sia in termini quantitativi che qualitativi a far assumere a questo settore un peso determinante per la crescita complessiva del turismo in Piemonte.
La presente legge intende dotare la Regione di un strumento sufficientemente flessibile per poter cogliere le varie opportunita' di sostegno finanziario con un taglio programmatico e progettuale di motivazioni.
L'innovazione non deriva esclusivamente dalla applicazione del decreto legislativo 123/98 ma dalla individuazione dell'offerta come prodotto turistico da implementare, migliorare e qualificare.
Sara' infatti compito della Regione, attraverso lo strumento programmatico annuale, governare tale processo favorendo gli interventi in un'ottica di sistema turistico.
Il DDL e' composto di 13 articoli:
nell'articolo 1 sono individuate le finalita';
nell'articolo 2 si individuano i beneficiari nelle piccole e medie imprese che operano a favore dell'offerta turistica e nei Comuni in ordine agli oneri di urbanizzazione, limitatamente agli interventi finalizzati all'attivita' turistica.
L'articolo 3 stabilisce gli ambiti di intervento da realizzarsi in forma tale da favorire la crescita di sistemi turistici locali.
L'articolo 4 affida ad una programmazione annuale, da realizzarsi in stretta connessione con gli Enti locali e di categoria, il governo di tali interventi.
Con l'articolo 5 vengono fissati i principi attraverso i quali la Regione governera' l'attuazione degli interventi.
L'articolo 6 definisce i contributi in conto interesse e conto capitale nei limiti della normativa che regola le PMI , coprendo anche gli oneri di urbanizzazione che possono derivare dagli investimenti.
L'articolo 7 istituisce il Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica la cui gestione sara' affidata all'Ente strumentale regionale FINPIEMONTE. Tale fondo costituira' lo strumento essenziale per la gestione di tutte le risorse derivanti da fondi conferiti dallo Stato, da stanziamenti non utilizzati, da rientri di capitale, dagli interessi ed ogni altra disponibilita' pubblica o privata.
L'articolo 8 definisce i termini di monitoraggio della gestione di tali fondi e sancisce alla Regione un ruolo di controllo e verifica sulla corretta attuazione del Programma annuale.
L'articolo 9 prevede sulla base dei dati di monitoraggio una relazione annuale da presentare alla competente Commissione consigliare per un aggiornamento sull'andamento gestionale e sugli obiettivi raggiunti.
L'articolo 10 sancisce il principio che tali aiuti non sono cumulabili.
L'articolo 11 recepisce la disposizione dell'art. 8 della Legge 17.5.1983 n. 217 che fissa il vincolo di destinazione d'uso collegato ad investimenti sovvenzionati con contributi pubblici.
L'articolo 12 con le disposizioni finali fissa in 60 giorni dalla presentazione sul BUR, il termine per la presentazione delle domande.
L'articolo 13 definisce le norme finanziarie e prevede la costituzione del fondo assegnato in applicazione della l. 203/1995.