Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6457.

Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonche' il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unita' organizzative denominate uffici di comunicazione corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.
2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attivita' istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.
3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo e' determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuita' e fissita', nonche' del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1. gennaio di ogni anno. L'importo risultante e' incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonche' del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo' essere individuato tra dipendenti regionali, di enti strumentali e dipendenti della Regione ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianita' nonche' ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, gli uffici di comunicazione possono avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
6. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalita' ed il numero delle unita' di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.
7. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Il rapporto puo' essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

Art. 2.
(Disciplina del nuovo assetto organizzativo e norma transitoria)

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento) cosi' come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, in servizio alla data del 31 dicembre 1997 presso gli uffici di comunicazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' partecipare ai concorsi di cui all'articolo 50 (norma transitoria) commi 3, 5 e 7 della l.r. n. 51/1997, purche' in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti all'articolo ..... della legge regionale ........*.
2. Agli eventuali adeguamenti delle dotazioni organiche connesse alle procedure concorsuali di cui al comma 1 si provvede con le modalita' previste dalla l.r. n. 51/1997.
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto deliberativo decorrenza e modalita' di applicazione del nuovo assetto organizzativo del personale addetto agli uffici di comunicazione.

Art. 3.
(Norma finanziaria)

1. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si fa fronte mediante istituzione nello stato di previsione del corrente anno di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, del personale, compreso quello comandato, degli uffici di comunicazione".
2. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per l'anno 1998 in Lire 290 milioni si provvede, se necessario, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio 1998.
3. Alla spesa relativa al trattamento di missione si provvede mediante le disponibilita' riferite al capitolo n. 10250 del bilancio 1998.
4. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si fa fronte con gli stanziamenti di cui i capitoli 10120 e 10130 del bilancio di previsione 1998 che presentano la necessaria disponibilita'.

Art. 4.
(Abrogazioni)

Sono abrogate dalla data definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare, il secondo comma dell'articolo 14 della l.r. 74/1979.
*nella norma e' sotteso il rinvio all'articolo della legge regionale del 30/7/1998 sui gruppi consiliari in fase di approvazione governativa.