Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 457.

Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato



Con il presente disegno di legge la Regione Piemonte introduce una diversa disciplina degli uffici di comunicazione con la definizione di un modello organizzativo complessivo piu' adeguato alle esigenze e alle finalita' di uffici la cui funzione esclusiva e' quella di supporto e di collaborazione diretta agli amministratori per l'espletamento delle funzioni istituzionali ascritte a tali soggetti
Le recenti innovazioni introdotte in materia di pubblico impiego dalla normativa nazionale ed in particolare dalla riforma Bassanini e la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 sono alla base del nuovo modello disegnato secondo principi ispirati al riconoscimento della piena autonomia organizzativa e gestionale degli amministratori rispetto alle strutture innanzi individuate e al personale ad esse assegnato. L'autonomia organizzativa e gestionale comporta anche un'autonomia finanziaria. Con il presente atto normativo si propone, pertanto, di definire e di assegnare le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale dei predetti uffici di comunicazione, assumendo come riferimento la spesa effettiva del personale previsto in dotazione organica per un importo complessivo determinato secondo le modalita' indicate al comma 3 dell'art. 1.
L'ampia autonomia organizzativa e gestionale postula anche il riconoscimento di un'ampia facolta' di scelta da parte degli amministratori del personale assegnato agli uffici di comunicazione che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del provvedimento normativo "de quo" puo' essere individuato tra dipendenti regionali, oppure, di enti strumentali o dipendenti dalla Regione, ovvero, comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ed anche, come previsto dal comma 5, tra persone estranee all'amministrazione. Tale autonomia di scelta dovra' corrispondere alle necessita' tecniche e professionali delle strutture di supporto.
Con la sola eccezione per il personale comandato, per il quale si provvede con determina di autorizzazione al comando stesso, l'incarico di responsabile o di componente dell'ufficio di comunicazione viene conferito mediante stipulazione di contratto di diritto privato a tempo determinato che per i dipendenti pubblici comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico.
La privatizzazione del rapporto di lavoro del personale assegnato agli uffici di comunicazione appare funzionale rispetto alle peculiarita' di tali strutture e costituisce corollario indispensabile al buon funzionamento delle strutture medesime. Essa, inoltre, evidenzia il carattere fiduciario del rapporto medesimo, revocabile in qualsiasi momento dall'amministratore e che si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta assegnato.
Come conseguenza del nuovo modello organizzativo proposto, si prevede che, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 2, comma 1, il personale in servizio presso gli uffici di comunicazione possa partecipare ai concorsi di cui all'art. 50, commi 3, 5 e 7 della l.r. n. 51/1997 purche' in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime, mutuando l'analoga procedura prevista nella legge per il personale in servizio dei gruppi consiliari in fase di approvazione.