Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6438.

Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Presentata da ANGELI MARIO, BELLION MARCO, BERTOLI GIAN PIETRO, CAVALIERE PASQUALE, FERRERO CATERINA, GALLARINI PIER LUIGI, GRIFFINI MASSIMO, MANICA GIULIANA, SAITTA ANTONINO, SPAGNUOLO CARLA, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Capo I. Finalita' della legge

Art. 1.
(Finalita' e definizioni)

La presente legge ha come finalita':
1. la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, sul territorio regionale;
2. la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
3. il miglioramento dell'ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della legge 6/12/91 n. 394.
4. la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
5. la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonche' delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso;
6. il miglioramento della qualita' della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici.
Ai fini della presente legge viene considerato "inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.
Si intende per "inquinamento ottico" qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non e' necessario illuminare.

Capo II. Competenze ed obblighi

Art. 2.
(Piani Regolatori Comunali o Intercomunali dell'illuminazione)

1. I Piani Regolatori dell'illuminazione disciplinano le nuove installazioni nonche' i tempi e le modalita' di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.
2. Alla formazione del Piano di cui al comma 1 sono obbligati:
a) i Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti che dovranno approvarlo entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) Comuni ricadenti in aree particolarmente sensibili all'inquinamento luminoso che saranno individuati dalla Giunta regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposita deliberazione di cui all'art. 10; in caso di motivate esigenze di tutela ambientale la Giunta regionale puo' individuare con successive deliberazioni ulteriori Comuni obbligati alla formazione del Piano di cui al comma 1. I Comuni individuati dovranno approvare il Piano entro 2 anni dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale che li riguarda;
c) i Comuni non obbligati alla formazione del Piano adottano entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge il Regolamento comunale dell'illuminazione predisposto dalla provincia. Tale Regolamento e' unico per tutti i Comuni di una stessa provincia e viene predisposto dalle Province secondo quanto indicato nel successivo art. 4;
d) i Comuni non obbligati alla formazione del Piano e che, per qualsiasi motivo, non intendano fare proprio il Regolamento predisposto dalla Provincia di competenza, possono in alternativa dotarsi di Piano Regolatore dell'illuminazione entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Competenze della Regione)

La Regione:
1. Adegua ai criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili ed industriali e gli eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo.
2. Eroga contributi in favore di soggetti pubblici o privati per l'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti esistenti in conformita' alla presente legge.
3. Eroga contributi alle Province per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4 comma 3 della presente legge.

Art. 4.
(Competenze delle Province)

Le Province:
1. Predispongono il Regolamento destinato all'approvazione da parte dei Comuni non obbligati alla formazione di Piano Regolatore dell'illuminazione di cui all'art. 2; tale regolamento deve prevedere oltre alla specifica normativa tecnica per le nuove installazioni anche i criteri per l'adeguamento degli impianti esistenti che provocano inquinamento luminoso.
2. Esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge.
3. Esercitano la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente Legge sugli impianti di illuminazione privati.
4. Intervengono, con il provento delle sanzioni, a:
a) potenziare il servizio di controllo;
b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalita' della presente legge e della normativa tecnica di attuazione;
c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i Comuni ai fini dell'applicazione della presente legge;
d) erogare contributi, secondo criteri preventivamente fissati dal Consiglio provinciale, per la realizzazione di nuovi impianti o l'estensione di quelli esistenti, privilegiando soluzioni tecniche anche sperimentali che consentano una apprezzabile riduzione dei valori di inquinamento luminoso rispetto ai limiti fissati dalla presente legge e dalle norme tecniche di attuazione.

Art. 5.
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni obbligati ai sensi e con le scadenze indicati all'art.2 predispongono Piani Regolatori dell'illuminazione conformandosi alle linee guida generali individuate dalle Province.
2. Gli altri Comuni, che non decidano automaticamente di dotarsi di Piano Regolatore dell'illuminazione, adottano ai sensi dell'art. 2 il regolamento predisposto dalla Provincia.
3. Nell'esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione gli organi tecnici comunali devono chiedere e verificare la corrispondenza degli impianti di illuminazione esterna non solo con le prescrizioni della legge 46/90 ma in conformita' alla presente legge e norme tecniche di attuazione.
4. Provvedono su richiesta delle Province, degli osservatori astronomici, delle associazioni ambientaliste o su segnalazione di singoli cittadini all'emanazione di provvedimenti destinati alla sostituzione, adeguamento o modifica, entro i termini fissati dalle norme di attuazione della presente legge, degli impianti privati non conformi alla presente Legge provvedendo al controllo dell'adempimento e in caso di inosservanza ad emanare specifica ordinanza di rimozione o inattivazione della fonte luminosa inquinante;
5. Controllano che la installazione di nuovi impianti, compresi quelli a scopo pubblicitario, potenzialmente inquinanti o le modifiche sostanziali di impianti esistenti non avvengano senza preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.

Capo III. Norme tecniche e di attuazione

Art. 6.
(Norme tecniche di attuazione)

La Giunta regionale approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le Norme tecniche di attuazione che regolamentano in dettaglio e sotto l'aspetto tecnico ed applicativo le nuove installazioni di impianti potenzialmente inquinanti e fissano criteri e scadenze temporali per l'adeguamento delle installazioni esistenti che non soddisfano ai requisiti richiesti della presente legge. Le norme vengono riviste ed aggiornate nel tempo per adeguarle al progresso tecnologico e in occasione di tali revisioni vengono aggiornati gli importi delle sanzioni.

Art. 7.
(Applicazione della legge)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in attesa della emanazione delle norme tecniche di attuazione di cui all'art. 6, compresi quelli gia' in fase di appalto, dovranno essere conformi almeno ai principi generali fissati dall'art. 8.
La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione potenzialmente inquinanti, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonche' le modifiche o estensioni di impianti esistenti sono soggetti ad autorizzazione preventiva del Sindaco competente per territorio di esecuzione dell'opera.
I nuovi impianti con potenza luminosa superiore a 20 mila lumen ovunque ubicati e a qualsiasi scopo destinati sono soggetti a certificazioni di collaudo da parte di professionisti abilitati secondo la procedura gia' prevista per gli impianti interni dalla legge 46/90 o di altra procedura da adottarsi dal Consiglio regionale ai sensi della presente legge. L'onere dei collaudi e' a carico dei committenti.

Art. 8.
(Caratteristiche generali per gli impianti)

Per essere considerati a basso inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico gli impianti di illuminazione, le insegne luminose e gli altri impianti che possono per loro natura provocare inquinamento luminoso, devono soddisfare alle seguenti condizioni generali:
1. Gli impianti devono presentare in ogni condizione di esercizio una intensita' luminosa massima di 0 cd per lumen per angolo di illuminazione di 90. ed oltre.
2. Le insegne e i tabelloni con illuminazione non interna devono presentare illuminazione dall'alto verso il basso.
3. Per l'illuminazione di aree vaste ed aperte (come campi sportivi, piazzali per infrastrutture di trasporto, ecc.) il flusso luminoso deve essere limitato con opportuni accorgimenti in modo da non diffondersi nelle aree circostanti ed in ogni caso rispettare quanto previsto al punto 1.
4. Gli schermi trasparenti di protezione degli apparecchi illuminanti devono presentare caratteristiche tali da limitare fenomeni di diffusione della luce, anche mediante l'impiego di opportuni schermi e diaframmi.
5. Gli impianti di illuminazione pubblica devono essere predisposti per ridurre almeno del 30% la potenza elettrica impiegata a partire dalle ore 24. La riduzione e' facoltativa per le strutture in cui vengono esercitate attivita' relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.
6. Gli impianti devono essere equipaggiati di lampade con la piu' alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e al tipo di impianto.
7. Le sorgenti altamente inquinanti, come globi, lanterne e simili, devono essere munite di appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90. ed oltre.
8. Nei diffusori ad uso esterno a globo, a lanterna o simili, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio onde ridurre i fenomeni di diffusione della luce e consentire l'effettivo controllo del flusso emesso.
9. E' fatto divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, i fasci di luce rotanti o fissi di qualsiasi tipo.
10. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, una inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd per 1000 lumen a 90. e oltre.
11. Nell'illuminazione di edifici e monumenti, devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui cio' non sia possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata dopo le ore 24.
12. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, per i prodotti destinati all'impiego sul territorio regionale, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce anche la loro rispondenza alla presente legge. E' sufficiente il rilascio di specifica dichiarazione scritta che contenga inoltre chiara indicazione delle raccomandazioni di corretto montaggio, di utilizzo ed impiego.

Art. 9.
(Deroghe)

Non sono in generale soggette alle disposizioni dell'art. 8, salvo diversa previsione delle norme di attuazione, le seguenti installazioni:
1. Sorgenti di luce gia' strutturalmente protette (porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto).
2. Sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole.
3. Gli impianti di modesta entita', ritenendosi tali quelli che non impiegano piu' di cinque sorgenti luminose contemporaneamente in funzione con singole sorgenti luminose non superiori ai 2000 lumen.
4. Gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purche' destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.

Art. 10.
(Aree a piu' elevata sensibilita')

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di piu' elevata sensibilita' all'inquinamento luminoso e redige l'elenco dei Comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell'applicazione della presente legge.
Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilita' la Regione deve principalmente tenere conto della presenza di:
Osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla Societa' astronomica Italiana ( SAIt ) e dall'Unione Astrofili Italiani ( UAI ).
Parchi e riserve naturali, aree protette, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori.
Punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale. Storico e documentario sensibili all'inquinamento ottico.

Art. 11.
(Installazioni di illuminazione pubblica)

1. Le installazioni di illuminazione pubblica, di proprieta' o competenza comunale, sono soggette al controllo da parte della Provincia competente per territorio.
2. I progetti di nuova realizzazione, di estensione e di modifica sostanziale di tali impianti sono soggetti a parere preventivo e vincolante della Provincia.
3. I Comuni che realizzano le opere di cui al comma precedente in assenza di parere preventivo, che le realizzino in difformita' o che non ottemperino alle prescrizioni di adeguamento degli impianti esistenti entro i termini fissati, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) sospensione nella erogazione di ogni contributo provinciale;
b) sospensione di emissione di pareri su progetti di impianti di pubblica illuminazione eventualmente in itinere.
4. Le installazioni di illuminazione pubblica di proprieta' o competenza provinciale sono soggette al controllo della Regione, che approva gli impianti di nuova realizzazione, la estensione o la modifica sostanziale di quelli esistenti. In caso di inadempienza la Regione si sostituisce alla Provincia, con onere a carico di questa, nell'adeguamento degli impianti esistenti o nella messa a norma di nuovi impianti difformi o non autorizzati.

Capo IV. Sanzioni

Art. 12.
(Sanzioni)

Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alla presente legge ed alle relative norme tecniche di attuazione e non provvede al loro smantellamento od al loro adeguamento ai requisiti richiesti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia segnalante l'inadempienza, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 2.500.000.
Nel caso l'abuso avvenga all'interno delle aree ad elevata sensibilita' di cui all'art. 10 la sanzione e' raddoppiata.
Se l'abuso avviene a fini commerciali o propagandistici la sanzione viene ulteriormente raddoppiata.
La Provincia competente per territorio ove si verifica l'abuso provvede alla irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.
In caso di abusi gravi e/o reiterati con impianti aventi potenza installata massima superiore a 12 KW la sanzione e' pari al doppio del valore commerciale degli impianti abusivi, da determinarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

Capo V. Norme transitorie e finali

Art. 13.
(Norma finanziaria)

Per gli interventi di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire ........ per il 1998 e di lire ....… per i due anni successivi per la copertura dell'onere ….....

Art. 14.
(Norme transitorie)

La riduzione dell'inclinazione delle sorgenti di luce e/o la installazione di opportuni schermi, laddove cio' consenta di ridurre l'inquinamento luminoso secondo i valori indicati nella presente legge debbono essere attuate entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli impianti di proprieta' pubblica che non possano essere adeguati entro il termine di 18 mesi devono essere sostituiti o rimossi entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge se situati nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'art. 10. Per gli impianti esistenti negli altri Comuni il termine e' fissato in 5 anni.
Per gli altri impianti esistenti su tutto il territorio regionale, che non possano essere adeguati per motivi tecnici a quanto prescritto dalla presente legge, debbono essere modificati sostituiti o rimossi entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale anche su indicazione della Societa' Astronomica Italiana dell'Unione Astrofili Italiani e delle Associazioni Ambientaliste puo' stabilire, sia nella deliberazione di cui all'art. 10, sia con successivi autonomi provvedimenti, scadenze piu' restrittive per l'adeguamento di particolari impianti che presentino condizioni di elevato inquinamento ottico e luminoso o presentino un rendimento dal punto di vista energetico particolarmente sfavorevole.