Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6435.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, 'Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato '.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e' sostituito dal seguente:
"3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonche' a favore di imprese richiedenti che ottengono l'iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte."

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' inserito il seguente:
"Art. 3 bis (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi) 1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi.
2. Sulla scorta dei dati rilevati la Giunta regionale, entro il mese di giugno, predispone e trasmette al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:
a) lo stato di attuazione finanziario;
b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi."

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare con il Fondo di cui all'articolo 4 e lo trasmette, per opportuna informazione al Consiglio regionale."

Art. 4.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituita dalla seguente:
" b) la presenza nell'organo amministrativo del consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del Responsabile della Direzione Commercio e Artigianato, tra i dirigenti o funzionari appartenenti alle strutture di competenza."

Art. 5.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituita dalla seguente:
"d) svolgere attraverso i confidi associati attivita' di assistenza, consulenza finanziaria, assicurativa e formativa a favore delle imprese artigiane".
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 12, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituita dalla seguente:
"b) la presenza nell'organo amministrativo del consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del Responsabile della Direzione Commercio e Artigianato, tra i dirigenti o funzionari appartenenti alle strutture di competenza." 3. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' inserito il seguente:
"7 bis. La Giunta regionale, in sede di approvazione dello statuto del Consorzio, concede un contributo di avviamento ad integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale tra i confidi".

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"1. I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non puo' superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'articolo 5 ed e' erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento."

Art. 7.

1. L' articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani) 1. La Regione promuove la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, sia singole che associate, all'interno di:
a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;
b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
c) aree per l'artigianato artistico e di servizio;
d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;
e) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico all'artigianato.
2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operativita', devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune."

Art. 8.

1. L'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Programma degli interventi) 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.
2. Nel programma sono individuati e determinati:
a) gli ambiti di intervento riferiti a determinate situazioni territoriali e alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attivita';
b) le misure di agevolazione e la determinazione dettagliata delle classi, delle tipologie e dei limiti degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
d) i termini e le modalita' di presentazione delle domande con relativa documentazione da parte dei soggetti interessati.
3. L'intervento regionale, nei limiti delle risorse disponibili, si attua con un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali.
4. La Giunta regionale ha facolta' di aggiornare e modificare il programma degli interventi sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative."

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono essere concessi per il sostegno delle spese occorrenti:
a) all'elaborazione del manuale di qualita';
b) all'accesso alle procedure di pre-certificazione o certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore;
c) all'addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualita'." 2. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento, i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande."

Art. 10.

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, le parole "di cui agli articoli 10 e 11" sono sostituite dalle seguenti: " di cui agli articoli 10, 11 e 12."

Art. 11.

1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, sono soppresse le parole "entro il 31 dicembre".
2. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, le parole "con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande" sono sostituite dalle seguenti: "con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande".

Art. 12.

1. Nella rubrica del capo V (Promozione commerciale) e dell'articolo 24 (Servizi per la promozione commerciale) della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, viene soppressa la parola "commerciale".

Art. 13.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' inserito il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale adotta disposizioni organizzative idonee ad assicurare il coordinamento delle attivita' degli osservatori regionali istituiti per l'analisi dei diversi settori dell'economia piemontese."

Art. 14.

1. L'articolo 41 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Programma annuale di attivita') 1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 38, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone annualmente un programma di attivita', tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla commissione consiliare competente."

Art. 15.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' inserito il seguente:
"2 bis. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative, secondo la disciplina vigente. La Regione puo' integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'albo e dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di artigianato".
2. Il comma 8 dell'articolo 43 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dello svolgimento dell'attivita' in conformita' ai requisiti di qualifica previsti dalla legge 443/1985."

Art. 16.

1. La rubrica dell'articolo 45 (Cancellazione) della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituita dalla seguente: "(Modifiche e cancellazione)".
2. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituito dal seguente:
"3. La modificazione dello stato di iscrizione e il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane producono effetti, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data della cessazione dell'attivita' stessa, o di perdita dei requisiti di qualifica previsti dalla legge 443/1985."

Art. 17.

1.La lettera f) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' sostituita dalla seguente:
"f) Contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado".
2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, e' inserita la seguente:
"m bis) Contributi in conto capitale per la localizzazione e rilocalizzazione di imprese artigiane".

Art. 18.

1. E' abrogata la legge regionale 19 novembre 1996, n. 84, (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
b) il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
c) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
d) gli articoli 13, 17 e 19 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
e) il capo VII (Interventi in dipendenza di eventi calamitosi) del titolo II (Promozione economica imprenditoriale) della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21.

Art. 19.

1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 18. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.