Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 435.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, recante norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato



Circa un anno fa entrava in vigore la legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), definita Testo Unico per l'artigianato poiche' e' la risultante, in un solo provvedimento, di tutte le norme di settore contenute in ben dodici leggi regionali
Come e' noto, esso non costituiva pero' a quella data solo un semplice lavoro di razionalizzazione e unificazione legislativa ma, al contrario, si e' cercato di compiere un reale sforzo per incrementare e migliorare gli strumenti di cui disponeva la Regione ai fini della promozione e tutela delle imprese artigiane piemontesi.
L'ampio e continuo confronto con le forze economico-sociali e le loro organizzazioni rappresentative, l'esperienza maturata in questi mesi attraverso la gestione delle misure agevolative e, dato sicuramente imprescindibile per un'ottimale programmazione giuridico-amministrativa, l'entrata in vigore delle numerose disposizioni statali in attuazione delle leggi Bassanini, inducono a dover proporre alcune modifiche al Testo Unico e ad introdurre nuove norme che rappresentano adeguamento normativo regionale al quadro generale nazionale.
Tutto cio' al fine precipuo di migliorare l'incisivita' del sostegno regionale alle imprese e potenziare le forme di aiuto mediante interventi piu' selettivi, oppure sostenere le profonde trasformazioni che coinvolgono i settori produttivi, consentendo un elevato livello competitivo delle imprese stesse.
Questi sono gli obiettivi generali di fondo che, nella sostanza, intende perseguire il presente disegno di legge intitolato "Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, recante Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato".
Esso si compone di 19 articoli di cui gli ultimi tre costituiscono rispettivamente disposizioni finanziarie e abrogative nonche' transitorie, per la salvaguardia dei diritti quesiti relativi ai procedimenti in corso in attuazione delle norme che si intendono abrogate.
Da un punto di vista squisitamente formale e metodologico, in ossequio ai principi di semplificazione e chiarezza delle disposizioni da adottare, ad ogni articolo del disegno di legge corrisponde la modifica o l'integrazione di un articolo del Testo Unico, oppure l'introduzione di una nuova norma.
Analisi del testo.
Articolo 1.
L'attuale normativa prevede che tutte le imprese, ai fini della richiesta delle agevolazioni, provvedano preventivamente all'iscrizione presso il competente Albo artigiani, trascrivendone poi gli estremi nella relativa domanda di contributo. Pertanto i soggetti non ancora iscritti ma che intendono farlo sono esclusi dal novero dei beneficiari dei provvedimenti finanziari agevolativi.
Al fine di non penalizzare tali imprese viene offerta loro la possibilita' di accedere ai contributi ancor prima del dato formale dell'iscrizione e le iniziative promosse dalle stesse possono formare oggetto di istruzione e proposta per le agevolazioni previste.
Naturalmente l'impresa richiedente deve formalizzare la propria posizione entro il termine perentorio di dodici mesi dalla presentazione della domanda e comunicarlo, pena la decadenza del beneficio ottenuto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla delibera sui criteri.
Del resto un'impostazione siffatta riflette l'orientamento recente del ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato espresso in una Circolare del 13/5/98 attuativa della L. 488/92.
Articolo 2.
Detto articolo intende attuare il D.lgs. 123 del 31/3/98 che detta le condizioni operative per tutte le misure agevolative. Inoltre con tale norma si vuole uniformare l'attivita' della Giunta regionale ai fini del monitoraggio, valutazione dell'efficacia degli interventi concessi e successiva comunicazione al Consiglio regionale.
Conseguentemente viene anche abrogato il comma 2 dell'art. 8 L.R. 21/97.
Articolo 3.
Con tale norma si snellisce l'attivita' programmatoria in tema di finanziamenti agevolati. Infatti, fermo restando il programma degli interventi gia' approvato dal Consiglio e tuttora operante, la Giunta e' sicuramente l'organo piu' snello nel predisporre o aggiornare il citato programma al fine di correggere in corsa le eventuali manchevolezze esistenti o di perseguire con immediatezza gli obiettivi di fondo illustrati in premessa.
Viene conseguentemente anche abrogato il comma 3 dell'art. 5 L.R. 21/97.
Articolo 4 e comma 2 articolo 5.
In tali norme si vuole dare concreta attuazione alla separazione tra attivita' politica e tecnica. Infatti, sebbene la designazione dei rappresentanti regionali in seno ad organismi esterni sia di competenza della Giunta, sicuramente la proposta del Direttore costituisce momento propedeutico alla designazione stessa in quanto puo' suggerire all'organo politico la nomina di soggetti che, per esperienza acquisita e professionalita' nel settore, svolgano un ottimo lavoro all'interno degli enti di cui agli articoli 11 e 12 L.R. 21/97.
Articolo 5 comma 3.
Si ritiene di aggiungere ai contributi gia' previsti l'ulteriore concessione di un contributo iniziale da conferire, una tantum, all'atto dell'approvazione dello statuto del Consorzio regionale tra i Confidi, in considerazione dell'importanza strategica attribuita all'ente citato ai fini del coordinamento e potenziamento del sistema delle garanzie collettive.
Articolo 6.
Il limite percentuale massimo di intervento del Fondo regionale per il finanziamento di programmi di investimento di imprese artigiane viene elevato al 70%. All'interno di tale limite sara' possibile articolare maggiormente gli interventi del Fondo attraverso i criteri e le priorita' stabilite dal programma degli interventi.
Articoli 7 e 8.
Detti articoli intendono realizzare gli obiettivi illustrati in premessa in tema di politiche regionali di sostegno alle imprese artigiane. Infatti la modifica proposta sposta l'ambito di intervento agevolativo ponendo l'impresa quale diretto interlocutore dell'ente erogatore, mediante contributi in conto capitale per la localizzazione e rilocalizzazione delle aziende in aree di nuovo impianto o di recupero e riqualificazione urbana.
Viene definita in particolare la tipologia delle aree, si delineano i potenziali collegamenti dei processi localizzativi e rilocalizzativi sul territorio regionale anche con programmi di recupero di complessi gia' esistenti nonche' con programmi comunitari di sostegno all'artigianato oppure con i processi indotti dall'applicazione della normativa nazionale in tema di eventi calamitosi ex Legge 228/97.
Le norme vigenti, invece, prevedono un sostegno economico a favore di enti locali per il finanziamento degli oneri di urbanizzazione con linee di garanzie fideiussorie inattuabili nella pratica.
Gli enti locali, del resto, sono gia' beneficiari delle provvidenze ex L.R. 9/80, punto di riferimento per gli insediamenti produttivi industriali e artigianali.
Vengono conseguentemente anche abrogati gli articoli 17 e 19 L.R. 21/97.
Articolo 9.
Tale norma vuole semplificare la nozione di spese ammissibili in tema di "Sistemi di qualita' e certificazione" e snellire pertanto le procedure.
Articolo 10.
Si vuole ricomprendere tra i soggetti beneficiari delle misure agevolative in tema di "Assistenza tecnica" anche il Consorzio regionale di secondo grado.
Articolo 11.
Con tale norma si sopprime all'art. 23 L.R. 21/97 il termine del 31/12 per la presentazione del programma delle iniziative, demandando alla Giunta la fissazione dello stesso nella delibera sui criteri.
Con cio' si vuole armonizzare da un lato la misura in oggetto con le altre di cui agli articoli 20 e 21 e, dall'altro lato, consentire la normale predisposizione dei capitoli di spesa nella stesura del bilancio di previsione, abolendo il citato termine di fine anno.
Articolo 12.
Viene eliminata una ridondanza dell'attuale stesura del testo.
Articoli 13 e 14.
Le modifiche riguardano il capo VIII del testo Unico relativo all'Osservatorio regionale dell'artigianato.
In particolare l'aggiunta proposta all'art. 36 intende affermare la necessita' del coordinamento e dell'integrazione fra le diverse funzioni di osservatorio in campo economico svolte in ambito regionale.
La diversa formulazione dell'art. 41 deriva da due ordini di motivi: il primo si riferisce al nuovo modello organizzativo ex L.R. 51/97 per il quale tutti i settori devono adottare provvedimenti di carattere programmatorio circa le proprie attivita'; il secondo, di tipo operativo, discende dal fatto che l'attivita' dell'Osservatorio solo in parte e' suscettibile di una programmazione annuale poiche' dipende dalle disponibilita' finanziarie e organizzative, da esigenze espresse dal mondo artigiano, dalla sussistenza di progetti nazionali e/o interregionali, dalla dinamica dei rapporti con altri enti.
Ne consegue pertanto la necessita' di un documento di programmazione adottato con procedure snelle e modificabile nel corso dell'anno.
Articoli 15 e 16.
Le modifiche proposte, in tema di Albo delle imprese artigiane, tengono conto delle prescrizioni contenute nel regolamento proposto dalla Presidenza del Consiglio e oggetto di prossima pubblicazione.
In particolare si vuole uniformare il comportamento delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato ( CPA ) in merito alle domande di iscrizione, alle denunce di modifica e cessazione attivita', sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero, dando la facolta' alla Regione di integrarli con appositi intercalari.
Inoltre, sempre nell'ottica della semplificazione delle procedure e di uniformita' di comportamento delle CPA , gli effetti costitutivi dell'iscrizione, quelli relativi alla modificazione e cancellazione, si fanno decorrere per tutti dallo stesso momento, precisamente dalla data di inizio attivita' o di effettiva cessazione della stessa.
Articolo 18.
Oltre le abrogazioni citate nella presente disamina si prevede in particolare:
a) l'abrogazione della L.R. 84/96 poiche' modificatrice di una norma a sua volta eliminata dalla L.R. 21/97;
b) l'abrogazione dell'art. 13 L.R. 21/97 poiche' determina un tipo di intervento non facilmente controllabile dalla Regione;
c) l'abrogazione dell'intero capo VII e della lettera l), comma 2, art. 2 L.R. 21/97, poiche' la legislazione statale ha prodotto strumenti attuativi piu' rispondenti alle esigenze delle imprese danneggiate e non circoscritti al solo settore artigiano.
De iure condendo, e' opportuno dotarsi di uno strumento legislativo valido per tutte le categorie produttive danneggiate dagli eventi calamitosi e a tal proposito e' ferma intenzione procedere allo studio di una riforma delle leggi regionali in materia.