Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6431.

Interventi regionali per celebrazioni.

Presentata da COTTO MARIANGELA, FOCO ANDREA, GALLI DANIELE, MIGLIETTI FRANCO, MINERVINI CALANDRI MARTA, PICCHIONI ROLANDO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

Viste le competenze regionali in materia di promozione culturale e di beni culturali di cui all'art. 5 dello Statuto e alla LR 58/78, la Regione Piemonte, allo scopo di promuovere presso i cittadini la conoscenza di personaggi, avvenimenti, opere d'ingegno, scoperte, il cui significato e la cui portata abbiano costituito momenti storicamente importanti per l'evoluzione, lo sviluppo e la crescita culturale, sociale e civile della comunita' piemontese, ovvero di quella nazionale ed internazionale, favorisce la realizzazione di iniziative dedicate alla celebrazione storica di quei personaggi, avvenimenti, opere d'ingegno, scoperte.

Art. 2.
(Strumenti)

1. La Giunta regionale, attraverso l'Assessorato competente, valuta le richieste dei vari soggetti, pubblici e privati, per la realizzazione di celebrazioni e iniziative analoghe, secondo le caratteristiche di cui all'art. 1.

Art. 3.
(Comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte)

1. A tale scopo viene istituito un Comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte. Detto Comitato e' presieduto dall'Assessore regionale alla Cultura ed e' costituito da una sessione permanente e da una o piu' sessioni temporanee.
2. La sessione permanente e' composta dal Presidente e da due membri, individuati tra studiosi ed esperti di indiscusso merito e valore, ufficialmente riconosciuti, di materie umanistiche e scientifiche. I due membri permanenti del Comitato ricevono un gettone di presenza determinato secondo quanto previsto al successivo art. 4, n. 3.
3. Le sessioni temporanee sono costituite, di volta in volta, sulla base del tipo di celebrazioni proposte, e vedono la partecipazione di esperti e studiosi individuati in base alle competenze culturali e scientifiche richieste da ogni singola iniziativa legata alla specifica celebrazione. I componenti delle sessioni temporanee svolgono funzioni operative e ricevono un compenso determinato al momento dell'istituzione della singola sessione, secondo le procedure di cui al successivo art. 4, n. 3.
4. Qualora le iniziative siano proposte con il consenso e l'appoggio di Enti locali, il Comitato vedra' la partecipazione anche di rappresentanti di detti Enti, senza alcun onere per la Regione Piemonte.
5. La nomina dei componenti il Comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte avviene:
a) per la sessione permanente, su designazione dell'Assessore alla Cultura, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Nomine ai sensi della LR 39/1995 e successive modificazioni. I membri permanenti restano in carica per la durata della legislatura.
b) per le sessioni temporanee, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Cultura. I membri delle sessioni temporanee restano in carica fino alla conclusione delle singole celebrazioni per cui sono stati nominati.
6. La sessione permanente del Comitato e' organismo consultivo dell'Assessorato alla Cultura. Tutte le sessioni del Comitato hanno come segretario il dirigente regionale competente in materia.
7. La sessione permanente del Comitato propone annualmente alla Giunta regionale il programma di celebrazioni regionali. Detto programma puo' essere costituito anche da iniziative assunte direttamente dalla Regione Piemonte.

Art. 4.
(Procedure e Criteri)

1. I soggetti che intendono avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno per iniziative da realizzare nell'anno o negli anni successivi, in caso di celebrazioni pluriennali.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
a) programma di attivita', ovvero progetto di massima dell'iniziativa che si intende realizzare, corredato da una relazione che illustri il personaggio, l'avvenimento, l'evento che si propone di celebrare; detto programma deve rispondere ai criteri di cui al successivo punto 2;
b) preventivo di spesa di massima, indicante l'impegno di spesa che il soggetto proponente assume in proprio.
2. I criteri per l'accoglimento delle domande di soggetti esterni e per la redazione del programma annuale di celebrazioni regionali rispondono all'esigenza di illustrare personaggi, avvenimenti, scoperte con caratteristiche storiche, di notorieta' e portata sociale e culturale almeno di dimensione europea, e il cui legame con il Piemonte sia storicamente indiscusso.
Le celebrazioni debbono riferirsi a personaggi, avvenimenti, scoperte che datino almeno cinquanta anni. Ogni proposta di celebrazione deve essere accompagnata da documentazione e atti che comprovino il fondamento storico e scientifico di quanto si vuol celebrare.
3. La Giunta regionale, sulla base del programma proposto dal Comitato regionale per le Celebrazioni di cui all'art. 3, e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione Consiliare competente, delibera il programma annuale di celebrazioni regionali e l'ammontare complessivo annuo degli interventi economici per le celebrazioni. Il dirigente competente per materia provvedera' con proprie determinazioni all'utilizzo delle risorse deliberate.
4. I beneficiari delle risorse economiche regionali assegnate sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data dell'assegnazione, relazione documentata sulle iniziative realizzate. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, il dirigente competente, dopo opportuna verifica, potra' disporre mediante determinazione la revoca dei fondi assegnati.

Art. 5.
(Norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1998 in Lire 400.000.000 (quattrocento milioni), si fa fronte mediante riduzione di pari importo del Cap. 15910 del bilancio per l'anno 1998, e viene istituito apposito capitolo avente la denominazione "Contributi per interventi regionali per celebrazioni".