Relazione alla Proposta di legge regionale n. 431.
Interventi regionali per le celebrazioni
Il testo nasce dall'esigenza di ordinare ed armonizzare gli interventi regionali in una materia che ha progressivamente assunto spazi significativi rispetto all'azione regionale in campo culturale
Data ormai da alcuni anni una tendenza diffusa, almeno a livello europeo, a individuare personaggi, avvenimenti, opere d'ingegno, scoperte la cui rievocazione storica e celebrazione offrano occasioni e momenti per la conoscenza di tratti sociali, storici e culturali di comunita' che intendono arricchire il rapporto con gli elementi costitutivi della loro identita' culturale.
Sono quindi previste alcune semplici procedure, in armonia con lo spirito dell'attuale quadro legislativo regionale in materia di cultura, allo scopo di governare, e quindi programmare interventi che diversamente continuerebbero ad essere attuati senza un sicuro riferimento legislativo e, soprattutto, senza un'impostazione ordinata e programmata.
Alcuni aspetti del testo denotano il carattere sperimentale dell'iniziativa, laddove viene introdotto il sistema della sessione permanete e delle sessioni temporanee del Comitato Regionale per le celebrazioni del Piemonte: l'esperienza acquisita in vent'anni di politica culturale consiglia di non appesantire gli organismi consultivi e di utilizzarli solo in presenza di sicuri elementi di professionalita' ed efficacia dei medesimi.
Altro dato importante rispetto al testo e' la possibilita', attraverso la sua applicazione, di creare informazione e conoscenza, anche a livello interno, su alcuni grandi momenti della storia della comunita' regionale, creando in questo modo una sorta di mappa tematica regionale sull'argomento.
Passando all'esame dell'articolato notiamo i seguenti punti:
Art. 1.
Vengono illustrate le finalita' del PDL, con particolare attenzione all'obiettivo di promuovere la conoscenza presso la comunita' regionale di tratti distintivi di particolare portata storica per lo sviluppo e la crescita culturale della comunita' medesima, in rapporto a quella nazionale ed internazionale.
Art. 2 e 3.
Viene prevista l'istituzione del Comitato Regionale per le celebrazioni del Piemonte, secondo un'articolazione che fissa due diversi livelli: la sessione permanente e le sessioni temporanee.
La sessione permanente, agile nella sua composizione e funzionamento, e' organismo consultivo della Giunta regionale, e per essa dell'Assessorato alla Cultura. E' quindi l'organismo che contribuisce alla programmazione periodica dell'intero quadro delle iniziative di celebrazione.
Per le singole iniziative ci si avvarra' di singole sessioni temporanee, costituite sulla base del tipo di celebrazioni proposte, individuando i componenti in rapporto alle competenze scientifiche e culturali di volta in volta richieste.
Sono inoltre indicate le procedure per la nomina dei componenti le diverse sessioni del Comitato, ed i rispettivi compiti attribuiti.
Art. 4.
Vengono qui fissate procedure e criteri per il funzionamento della legge, sia rispetto ai soggetti proponenti esterni alla Regione, sia per iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale.
Abbiamo quindi i criteri per l'accoglimento delle domande di soggetti esterni e l'iter procedurale per la realizzazione delle iniziative.
Art. 5.
Le norme di carattere finanziario prevedono l'istituzione di apposito capitolo per realizzare le iniziative di celebrazione.