Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6418.

Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi.

Presentata da

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1.1 L'articolo 1 della l.r. 8 giugno 1981 n. 20 come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1992 e' sostituito dal seguente:
"1. Ogni gruppo consiliare, costituito ai sensi di regolamento, fa riferimento per il proprio funzionamento a personale nella seguente misura:
a) due unita', di qualifica funzionale non superiore all'VIII, per le esigenze di segreteria del gruppo;
b) un'unita' per ogni consigliere iscritto al gruppo di qualifica funzionale non superiore alla VI, quale addetto per le esigenze di segreteria e di supporto tecnico del consigliere.
2. Le risorse economiche necessarie per l'utilizzo del personale di cui al comma 1 sono definite dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle qualifiche funzionali massime indicate e assegnate ai gruppi consiliari. L'importo e' determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale per il trattamento economico fondamentale al 1. gennaio corrispondente a ciascuna qualifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, aumentato del 20 % in sostituzione di tutti i trattamenti economici accessori.
3. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma precedente e' integrativo dei finanziamenti sostitutivi percepiti ai sensi dell'articolo 3 della l. r. 10 novembre 1972, n. 12 come sostituito dall'articolo 3 della l. r. n. 2/1991 ed e' soggetto alla disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 10 novembre 1972, n. 2 come sostituito dall'articolo 6 della l.r. n. 14/1994".

Art. 2.

L'art. 3 della l.r. 8 giugno 1981 n. 20 e' sostituito dal seguente;
"1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari e di addetto al consigliere regionale a dipendenti regionali, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
2. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale.
3. Il personale di cui ai commi precedenti stipula con il Presidente del gruppo consiliare un contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di uno schema approvato dall'Ufficio di Presidenza: deve in ogni caso essere previsto che il rapporto puo' essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del gruppo di cui l'interessato fa parte ed in ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare.
4. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi ai sensi dell'articolo 1 comma 2 debbono essere utilizzate almeno nella misura del 50 per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma precedente; la restante parte puo' essere utilizzate per le esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei gruppi stessi.

Art. 3.

1. Il nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari decorre a far data dal 1. ottobre 1998.
2. Coloro che alla data del 28 febbraio 1998 prestavano servizio presso i gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 3 della l. r. 14 gennaio 1992, n. 2 come modificato dall'articolo 1 della l.r. 21 dicembre 1994, n. 65, (nonche' il personale di cui al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42 come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 7/1993 nominato ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 17 dicembre 1979, n. 74 relativo alla segreteria particolare del Presidente del Consiglio e' inquadrato, a domanda, e con le modalita' indicate nei commi 3 e 4, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del Consiglio regionale.
3. L'inquadramento e' subordinato al superamento di apposito concorso per esami riservato al personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime.
4. I concorsi di cui al comma precedente sono effettuati nell'ambito della dotazione organica aggiuntiva di cui all'articolo 48, comma 2, della l. r. n. 51/1997. A tal fine la dotazione organica del Consiglio regionale e' incrementata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza delle unita' corrispondenti al numero dei posti da mettere a concorso e di quelli gia' coperti da personale del ruolo regionale e operante presso i gruppi.

Art. 4.

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con presente legge e in particolare gli articoli 5, 6, 7, 11 della l.r. 8 giugno 1981, n. 20, nonche' gli articoli 3, 4, 4bis della l.r. 14 gennaio 1992, n. 2.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10030 del bilancio regionale che viene a tal fine integrato della somma di lire .............. con prelievo dal capitolo .......... .