Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 418.

Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi



Le recenti innovazioni introdotte in materia di pubblico impiego dalla normativa nazionale e dalla contrattazione e la legge regionale n. 51 del 1997 che tali innovazioni ha recepito nell'ordinamento regionale rendono necessario rivedere la normativa relativa all'organizzazione dei gruppi consiliari, in particolare per quanto riguarda il personale di cui i gruppi si avvalgono per lo svolgimento delle loro importanti funzioni a supporto dell'attivita' del consigliere
Nel corso degli anni, il ruolo dei gruppi consiliari e' diventato fondamentale per premettere ai consiglieri regionali di svolgere nel modo migliore le loro funzioni istituzionali. In tal senso, le assemblee legislative stanno sempre piu' attrezzandosi per fornire ai loro componenti, anche attraverso le strutture dei gruppi, gli strumenti e le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie.
In questo spirito il Consiglio regionale ha approvato all'unanimita' il 26 marzo 1998 un ordine del giorno con cui si dava mandato al Presidente del Consiglio e all'Ufficio di Presidenza di predisporre entro il 30 maggio un progetto di legge relativo al funzionamento dei gruppi consiliari. E' stata pertanto predisposta la presente proposta di legge che innova profondamente la normativa regionale sui gruppi consiliari riconoscendo loro piena autonomia di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate.
Proprio per permettere ai gruppi di scegliere in piena autonomia il personale da utilizzare tenendo conto delle esigenze specifiche in fatto di professionalita', tipo di prestazione, orari di presenza eccetera, si propone che per i gruppi venga individuata dalla legge la quantita' di personale cui hanno diritto nonche' le relative qualifiche funzionali. Sulla base di tale individuazione, verranno definite le risorse finanziarie corrispondenti. I relativi fondi costituiscono una dotazione finanziaria che viene assegnata ai gruppi per le esigenze connesse al personale in aggiunta a quella gia' loro assegnata per le spese di funzionamento. Tali fondi verranno quindi rendicontati annualmente con le modalita' gia' definite dalla vigente normativa sui gruppi.
I gruppi definiranno il tipo e le modalita' di svolgimento del rapporto con i loro collaboratori che stipuleranno con il gruppo stesso un contratto di diritto privato sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza. Se tale personale viene scelto fra personale di ruolo regionale, questo verra' collocato in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico, ovviamente con il diritto al mantenimento del posto. Si tratta di una soluzione gia' adottata con buoni risultati in altri Consigli regionali.
Come conseguenza di tale nuova organizzazione e' necessario procedere ad una sanatoria nei confronti di coloro che sono attualmente in servizio presso i gruppi con assunzioni a tempo determinato ai sensi della l. r. n. 2 del 1992. Si e' quindi prevista l'immissione in ruolo del predetto personale mediante concorsi riservati.