Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6408.

Nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

1. Ad integrazione della legge regionale 10 luglio 1989, n.40 , (Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.115), per l'attuazione operativa della rete dei Servizi specialistici di Diabetologia ivi previsti, in conformita' a quanto disposto dalla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), la Regione, con la presente legge, assumendo come prioritari gli obiettivi enunciati all'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n.115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce gli standards operativi e le normative di intervento finalizzate al miglioramento della cura e tutela delle persone affette da diabete mellito, secondo criteri che tengano conto della cronicita' della patologia, riconosciuta malattia sociale.

Art. 2.
(Configurazione territoriale della rete dei Servizi specialistici di Malattie metaboliche e Diabetologia)

1. In tutte le Aziende sanitarie locali ( ASL ) e' istituita una Unita' operativa specialistica di Malattie metaboliche e Diabetologia, a collocazione ospedaliera in ambito dipartimentale, dotata di personale dedicato e con autonomia funzionale. Nelle ASL dotate di piu' presidi ospedalieri, viene istituita un'unica Unita' operativa, che articola la propria attivita' nei diversi presidi.
2. Dette Unita' operative, definite di primo livello, svolgono anche attivita' in sede extraospedaliera sul territorio, a livello distrettuale, con una distribuzione che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e della prevalenza locale della malattia.
3. La rete dei servizi viene realizzata nel triennio di attuazione della l.r. 61/1997. Transitoriamente, nelle more della completa attivazione delle Unita' operative specialistiche di primo livello, le funzioni di competenza possono essere espletate anche da Unita' operative di Medicina interna, laddove queste risultino gia' attualmente operative.
4. In ogni Provincia e' istituita almeno una Unita' operativa specialistica autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia di secondo livello. Nell'area metropolitana di Torino sono previste piu' Unita' operative specialistiche autonome. La collocazione dipartimentale di tali Unita' operative tiene conto delle loro funzioni e delle finalita' di prevenzione di complicanze invalidanti.
5. Presso l'Azienda sanitaria ospedaliera Regina Margherita - Sant'Anna di Torino e presso l'Azienda sanitaria SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria sono istituite le Unita' operative autonome di Diabetologia pediatrica. Tali Unita' operative autonome si collegano con le Unita' operative pediatriche della Regione attraverso protocolli d'intesa per il coordinamento dell'attivita' di assistenza ai pazienti affetti da diabete infanto-.giovanile.

Art. 3.
(Funzioni delle Unita' operative di Malattie metaboliche e Diabetologia)

1. E' funzione delle Unita' operative specialistiche di Malattie metaboliche e Diabetologia di primo e secondo livello:
a) l'accertamento della patologia e l'impostazione del piano complessivo di trattamento con accordo di reciproco impegno tra utente e struttura sanitaria erogante la prestazione ed in connessione con il medico di famiglia;
b) lo screening delle complicanze del diabete mellito in collegamento con altre Unita' operative specialistiche, per la definizione diagnostica e il trattamento di dette complicanze;
c) l'attivita' per l'utenza esterna, organizzata come assistenza multidisciplinare e multidistrettuale, con accesso continuativo diurno e disponibilita' a prestazioni di urgenza relativa;
d) 'attivita' di consulenza negli interventi di cura domiciliari;
e) l'attivita' di degenza in regime di Day-Hospital.
2. Le Unita' operative di Malattie metaboliche e Diabetologia di secondo livello e le Unita' di Diabetologia pediatrica svolgono attivita' di degenza ordinaria e assicurano l'assistenza specialistica diretta nei casi che richiedano un trattamento intensivo e sub-intensivo in collegamento con il DEA .
3. Nelle Aziende ospedaliere sede di Unita' operativa autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia viene attuata la sperimentazione di ricovero in Night-Hospital.
4. Le attivita' di diabetologia svolte presso poliambulatori ad opera di medici specialisti convenzionati si raccordano con le Unita' operative specialistiche della stessa ASL .

Art. 4.
(Risorse delle Unita' operative di Malattie metaboliche e Diabetologia)

1. La dotazione di personale delle Unita' operative dedicate alla prevenzione e cura del diabete mellito, tiene conto delle dimensioni del bacino d'utenza, delle caratteristiche del territorio e del presidio, assicurando continuita' di intervento.
In specie, operando in regime ambulatoriale e di degenza ordinaria e/o di Day-Hospital e in altre eventuali sedi, risponde alle esigenze di assistenza, di trattamento, di terapia educativa, di consulenza multidisciplinare, di screening e diagnosi delle complicanze acute e croniche.
2. Le dotazioni minime accreditanti vengono definite con apposito atto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Interventi per il diabete infantogiovanile)

1. La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 8, organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva.
2. La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli accessi alle Unita' operative di Diabetologia pediatrica ed e' potenziata mediante iniziative esterne alla struttura (domicilio, strutture scolastiche e sportive),anche avvalendosi delle associazioni dei pazienti diabetici.
3. Alle Unita' operative autonome di Diabetologia pediatrica individuate all'articolo 2, compete altresi' l'addestramento dei giovani pazienti all'autogestione della patologia mediante l'organizzazione in ambito regionale di appositi campi scuola.

Art. 6.
(Interventi e standards assistenziali per le donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito)

1. Presso ogni ASL sede di Unita' operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia viene formalizzato un protocollo operativo per l'assistenza alla donna diabetica in gravidanza, assicurando una gestione interdisciplinare che coinvolga specialisti diabetologi, ginecologi ,ostetrici, pediatri e neonatologi.
2. In tutto il territorio regionale per le donne in stato di gravidanza e' garantito lo screening del diabete gestazionale.
3. A tal fine tutte le ASL , anche attraverso protocolli di intesa, organizzano programmi di intervento che coinvolgano le Unita' operative di Malattie metaboliche e Diabetologia, i Consultori ostetrico-ginecologici, i Medici di famiglia e tengano conto di criteri stabiliti dalla Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 9.

Art. 7.
(Interventi per l'attuazione della terapia educativa e per l'attivita' di informazione di aggiornamento del personale sanitario)

1. E' funzione di tutte le Unita' operative di Malattie metaboliche e Diabetologia:
a) l'attuazione della terapia educativa con continuita', sistematicita' ed in stretta connessione con le altre terapie diabetologiche;
b) l'informazione dei familiari degli assistiti nonche' la partecipazione ad iniziative per l'educazione alla salute e di prevenzione relative alla malattia diabetica e alle altre malattie metaboliche e rivolte a tutta la popolazione.
2. Tali compiti istituzionali vengono considerati nella definizione delle risorse di ogni Unita' operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia.
3. Per la formazione del personale impegnato nella terapia educativa, la Regione, anche sulla base delle iniziative promosse in materia dalla Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 8, promuove ed attua specifici interventi in collaborazione con le aree di formazione delle ASL e le competenti strutture universitarie.

Art. 8.
(Agevolazione dell'inserimento nelle attivita' lavorative)

1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della l. 115/1987, attraverso specifici atti e provvedimenti di propri organi, favorisce l'inserimento dei giovani diabetici nel mondo del lavoro:
a) conferendo alla Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 8 la funzione di organo di tutela a cui esporre eventuali inadempienze o violazioni all'articolo 8, comma 1 della l. 115/1987;
b) promuovendo l'informazione presso le organizzazioni sindacali, le istituzioni scolastiche e sportive , sulla legislazione vigente relativa alla patologia del diabete mellito;
c) sensibilizzando gli enti pubblici e privati circa le necessita' terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete infanto-giovanile, anche con l'eventuale inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rispettivi contratti aziendali o di categoria;
d) favorendo l'attivazione di specifici contratti di formazione.

Art. 9.
(Commissione diabetologica regionale)

1. Al fine di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative di cui alla l. 115/1987, nonche' per garantire interventi omogenei e qualificati e per il coordinamento delle attivita' per la prevenzione e cura del diabete mellito, viene istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanita' apposita Commissione regionale cosi' composta:
a) l'Assessore regionale che la presiede o suo delegato;
b) due dirigenti medici di II. livello responsabili di Unita' perative autonome di Malattie metaboliche e Diabetologia di II. livello;
c) due dirigenti medici di I. livello di Unita' operativa di malattie Metaboliche e Diabetologia di primo livello appartenenti ad ASL diverse;
d) un rappresentante delle Unita' operative autonome di Diabetologia pediatrica;
e) un responsabile di Unita' operativa autonoma di Malattie metaboliche e Diabetologia universitarie o a direzione universitaria;
f) il responsabile dell'indirizzo diabetologico della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;
g) due rappresentanti delle Associazioni dei pazienti diabetici maggiormente rappresentative, uno dei quali per le associazioni dei diabetici in eta' evolutiva;
h) un rappresentante della Agenzia regionale per la Sanita';
i) il dirigente della struttura regionale cui sono assegnate le attribuzioni in materia di controllo delle attivita' sanitarie;
l) un funzionario della medesima struttura regionale con compiti di segretario.
2. La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene rinnovata ogni tre anni e conclude la sua attivita' con una relazione sull'andamento della malattia diabetica nella Regione Piemonte e sulla attuazione delle citate disposizioni in ordine alle quali annualmente presenta una valutazione del relativo stato di avanzamento. Eventuali modifiche alla composizione della Commissione vengono disposte con atto della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita'.

Art. 10.
(Competenze della Commissione diabetologica regionale)

1. La Commissione regionale:
a) rappresenta organo di tutela per le persone affette da diabete mellito, le quali possono segnalare inadempienze od omissioni nei loro confronti per fatti che ledano i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;
b) elabora protocolli diagnostici terapeutici e linee guida per la malattia diabetica in conformita' con atti nazionali ed internazionali;
c) vigila e verifica sullo stato di attuazione delle normative di legge riguardanti l'assistenza diabetologica;
d) promuove iniziative di aggiornamento del personale sanitario da inserire nei programmi di formazione permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
e) sviluppa procedure di indagine epidemiologica e di valutazione degli effetti di diversi schemi di trattamento;
f) ha funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabete mellito, ivi comprese le strutture e le attivita' coinvolte nell'assistenza diabetologica;
2. La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria od in seduta straordinaria su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.