Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6404.

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito del processo di revisione organizzativa in atto, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 1998 al personale della Regione, con facolta' per gli enti strumentali e dipendenti della Regione, ivi comprese le agenzie territoriali per la casa, di adottare misure simili nei confronti dei loro dipendenti.

Art. 2.
(Sostegno del processo riorganizzativo)

1. Nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 9, della l. 549/1995, e nel limite di spesa per la dotazione organica prevista dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), la Regione iscrive nel bilancio di previsione del 1998 la somma complessiva di lire 5 miliardi 800 milioni, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione, per incrementare le risorse del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo in atto.

Art. 3.
(Criteri di ripartizione degli incrementi dei trattamenti accessori)

1. Allo scopo di incentivare il personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali e particolarmente quello dell'area direttiva piu' direttamente interessato al processo di ridistribuzione delle competenze funzionali, in conformita' a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, le risorse del fondo previsto dall'articolo 31 del vigente contratto di lavoro sono aumentate nell'anno 1998 di lire 4 miliardi 800 milioni di cui almeno la meta' da destinare ad incrementare il fondo per l'indennita' di area direttiva previsto dall'articolo 35 del medesimo contratto.
2. I criteri per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, sono definiti nel rispetto delle procedure di contrattazione previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Con la finalita' di perseguire una maggiore articolazione del trattamento economico della dirigenza, sulla base di quanto previsto all'articolo 2, le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, di cui all'articolo 37 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono incrementate nell'anno 1998 di lire 1 miliardo.

Art. 4.
(Processi selettivi)

1. Al fine di valorizzare le professionalita' maturate all'interno dell'Ente, la Regione stabilisce, eccezionalmente, in relazione ad un solo piano occupazionale, che una percentuale dei posti indicata nel piano stesso, nella qualifica quarta, venga coperta mediante concorsi unici riservati al personale non di ruolo avente i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre;
b) aver prestato servizio alle dipendenze della Regione in qualifica corrispondente a quella messa a concorso, per almeno sei mesi anche non continuativi durante il triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel rispetto dei principi desumibili, in materia, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nel piano occupazionale annuale viene stabilito, per ogni qualifica funzionale, in relazione a particolari profili o figure professionali, il numero dei posti in organico da coprire mediante concorso interno secondo modalita' e requisiti indicati nel piano medesimo, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre.

Art. 5.
(Modalita' di utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 50 della l.r. 51/1997, e criteri di attuazione dell'articolo 50)

1. Al fine di valorizzare le professionalita' maturate all'interno dell'Ente, la Regione si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 50 della l.r. 51/1997, per la copertura degli ulteriori posti che si rendano disponibili, nei ruoli organici del Consiglio e della Giunta unitariamente considerati, nell'arco di tre anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime, nel limite di una percentuale dei posti medesimi indicata nel piano occupazionale annuale, oltre ai posti resi disponibili per rinuncia, dimissioni, recesso, per collocamento a riposo, decesso, trasferimento dei vincitori 2. I requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della l.r. 51/1997, fermo rimanendo che per il personale transitato in ambito regionale a seguito di soppressione di Enti strumentali e dipendenti dalla Regione, ai fini e per gli effetti dell'ammissione ai concorsi dell'articolo 50 della l.r. 51/1997, il servizio prestato presso tali Enti e' equiparato al servizio svolto in Regione.

Art. 6.
(Utilizzo integrale della graduatoria del concorso pubblico a 100 posti di 7. qualifica funzionale approvata con D.G.R. n. 938001 del 16 aprile 1996)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali interne per l'accesso alla 8. q.f. previste dall'articolo 50, commi 2 e 3, della l.r. 51/1997, per far fronte ad esigenze di funzionalita' dell'Ente, e' autorizzata l'assunzione di n. 32 candidati ancora utilmente inseriti nella graduatoria del concorso pubblico a 100 posti di 7. qualifica funzionale approvata con D.G.R. n. 93-8001 del 16 aprile 1996, anche in esubero rispetto alle dotazioni organiche previste per la 7. q.f. dall'articolo 48 della l.r. 51/1997. Il riassorbimento dell'esubero avviene all'atto della conclusione delle procedure concorsuali innanzi indicate.

Art. 7.
(Assicurazione dei dirigenti ed altre coperture assicurative)

1. In relazione alle nuove responsabilita' gravanti sui dirigenti a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 51/1997 connesse con l'esercizio delle competenze gestionali e con il potere di adottare atti definitivi prima attribuiti alla competenza degli organi di direzione politica, la Regione provvede alla copertura assicurativa collettiva dei rischi conseguenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali, in ordine alle responsabilita' di natura civilistica e amministrativa.
2. La Regione provvede altresi' alla stipula di apposite polizze assicurative avverso i rischi connessi all'espletamento delle attivita' svolte dai dipendenti:
a) responsabili di Unita' operative organiche o di progetto;
b) che svolgano funzioni altamente specializzate;
c) che svolgano attivita' che comportano l'assunzione diretta di responsabilita' professionali previste da specifiche disposizioni di legge.
3. In relazione alle attivita' di cui ai commi 1 e 2, la copertura assicurativa e' esclusa nelle ipotesi di dolo, nonche' nell'ipotesi di conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si provvede mediante iscrizione nel bilancio di previsione del 1998 di una somma di lire 4 miliardi 800 milioni sul capitolo 10160 e di lire 1 miliardo sul capitolo 10164.
2. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli. 4, 5 6 e 7, si fa fronte con la legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti allocati nei corrispondenti capitoli di spesa per il personale regionale che prevedono la necessaria copertura e che sono comunque integrabili mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 9.
(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.