Relazione al Disegno di legge regionale n. 404.
Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale
Il presente disegno di legge ha per titolo: "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale" ed e' costituito dagli articoli da 1 a 9. Gli ultimi due articoli sono dedicati alla norma finanziaria e a quella dell'entrata in vigore
Nel disegno di legge sono evidenziabili due aspetti:
1) sostegno del processo riorganizzativo dell'Ente, in relazione all'emanazione della L.R. 8 agosto 1997, n. 51;
2) valorizzazione professionale del personale in servizio e del personale che, per limitate figure (IV qualifiche funzionali) nell'ultimo periodo ha prestato servizio nell'Ente.
In riferimento al primo argomento e' opportuno premettere che all'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - legge finanziaria 1996 - e' previsto che: "alle Regioni che hanno disciplinato l'applicazione dei principi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e' data la facolta' di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane".
La finanziaria del 1996 e' il punto di partenza del progetto normativo avviato. In sostanza, la finanziaria da' la possibilita' alle Regioni, che in base al D. lgs. n. 29/93 si sono riorganizzate (e fra queste anche la Regione Piemonte), di adottare misure flessibili nella gestione delle risorse umane anche di natura finanziaria a sostegno del personale, dirigenziale e non dirigenziale, su cui gravano gli effetti della riorganizzazione in termini di maggiori responsabilita' e di incremento delle competenze funzionali.
Il maggior impegno richiesto al personale complessivamente inteso si ritiene debba essere, in qualche misura, sostenuto con misure straordinarie finanziarie incentivanti.
Le maggiori responsabilita' riguardano innanzitutto i dirigenti che sono diminuiti in modo sensibile nella dotazione organica, ma anche il restante personale chiamato ad adempimenti nuovi e complessi ed in particolare il personale dell'area direttiva piu' direttamente interessato al processo di ridistribuzione delle competenze funzionali.
Per andare incontro a queste esigenze la legge finanziaria del 1996 consente, dunque, di attribuire, entro certo limiti e vincoli di spesa, le risorse che in un certo senso si sono risparmiate. I limiti ed i vincoli cui si e' fatto cenno sono quelli indicati dalla stessa finanziaria e cioe' la ricognizione della spesa per il personale al 31 agosto 1993 comprensiva degli oneri contrattuali e la spesa per la dotazione organica prevista dalla legge di riorganizzazione. Il minor costo derivante dal raffronto di questi due parametri rappresenta il risparmio e la misura straordinaria di incentivazione del personale.
Per il nostro Ente va detto che il minor costo si ottiene muovendo dal versante dirigenziale per la ragione gia' evidenziata della notevole riduzione in pianta organica di tali figure. Non e' cosi', invece, per le qualifiche non dirigenziali rispetto alle quali si puo' ragionevolmente asserire che con la legge regionale n. 51/1997 sia stata fatta una "scelta occupazionale" avendo ampliato le dotazioni organiche delle qualifiche ed in particolare quella della VIII qualifica, con conseguenti maggiori costi. Si deve tuttavia aggiungere che i costi per le dotazioni organiche delle qualifiche si fondano su analisi virtuali essendo evidentemente riferite a dotazioni organiche non ancora completate e quindi ad oggi comportanti un costo complessivamente minore di quello che si avra' in prospettiva.
Le operazioni che si sono descritte portano ad acquisire risparmi (meglio minori costi) per circa 5,8 miliardi che si pensa di ridistribuire tra dirigenti e qualifiche attraverso l'incremento delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione di cui all'articolo 37 del C.C.N.L. dell'area dirigenziale e le risorse del fondo previsto dall'articolo 31 del vigente C.C.N.L. delle qualifiche, secondo il seguente riparto: 1 miliardo ai dirigenti per la sola retribuzione di posizione e 4 miliardi e 800 milioni alle qualifiche non dirigenziali ad incremento del predetto fondo previsto dall'articolo 31 del vigente C.C.N.L. di cui almeno la meta' in aumento del fondo per l'indennita' di area direttiva previsto dall'articolo 35 del medesimo contratto.
Le risorse di cui si sta discorrendo sono pero' attribuibili solo fino al 31 dicembre 1998. Si tratta di un vincolo temporale che la stessa legge finanziaria del 1996 ha stabilito. Occorre ancora precisare che i criteri per l'attribuzione di tali risorse non sono stabilite in legge, ma sono definiti nel rispetto delle procedure di contrattazione e di valutazione previste dai vigenti C.C.N.L. .
L'articolo 4 e' intitolato: "Processi selettivi". Al comma 1, al fine di sostenere e valorizzare le professionalita' maturate all'interno dell'Ente, nell'ambito di un solo Piano occupazionale eccezionalmente la Regione prevede che una percentuale dei posti indicata nel piano stesso nella qualifica quarta venga coperta mediante concorsi unici riservati al personale non di ruolo, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica dall'esterno e che abbia svolto nell'ultimo triennio almeno 6 mesi di servizio in Regione anche non continuativi, in qualifica corrispondente a quella messa a concorso.
La predetta disposizione risponde a principi di squisita logica organizzativa, in quanto la Regione, sia pure "una tantum", provvede ad inserire, in modo stabile e definitivo, al proprio interno, figure professionali riconducibili al profilo di addetti alla segreteria e all'utilizzo di videoterminali gia' sperimentate con il reclutamento dagli uffici di collocamento, che in tal modo vengono utilmente inserite, attraverso una procedura selettiva, nei diversi uffici della Regione per lo svolgimento di importanti ed ineliminabili compiti.
Per lo stesso fine con il comma 2 si e' previsto che nel piano occupazionale venga stabilita, per ogni qualifica, la percentuale dei posti in organico da coprire mediante concorso interno secondo modalita' e requisiti stabiliti nel piano, nel rispetto dei principi desumibili, in materia, dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 (meglio nota come legge Bassanini) ed anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la qule si concorre.
Il secondo comma soddisfa una chiara esigenza di valorizzazione del personale interno, ispirandosi a valutazioni legate anziche' al titolo di studio e alla preparazione scolastica, alle esperienze e alle professionalita' fin qui maturate all'interno della Regione. La norma, che s'informa a indubbie regole di aziendalizzazione dei processi di organizzazione delle risorse umane, recepisce anche i principi introdotti dalla legge Bassanini, in particolare quelli espressi all'art. 6, comma 12, della legge 127/1997 ove e' prevista per gli Enti la possibilita' di effettuare concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente.
L'articolo 4 si ispira ad un'unica "ratio": il piano occupazionale diventa lo strumento principale di organizzazione delle risorse umane, l'atto attraverso cui l'organo di direzione politica sostanzia le scelte di programma in materia di personale, di valorizzazione e scelta dello stesso, in relazione a mirate esigenze di funzionalita' e di professionalita'.
L'articolo 5 e' intitolato: "Modalita' di utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 50 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e criteri di attuazione del medesimo articolo 50". Con il comma 1 al fine di valorizzare le professionalita' maturate all'interno dell'Ente si e' voluto porre un principio di tutela nei confronti dei dipendenti interni che, sia pure non vincitori dei concorsi previsti dall'articolo 50 della L.R. n. 51/97, ma solo inseriti in graduatoria, rappresentano tuttavia per l'Ente una consolidata e sicura risorsa. Il secondo comma ha inteso precisare criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 50 della L.R. 51/1997 sotto il profilo dei requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti dal medesimo articolo 50.
L'articolo 6 e' intitolato: "utilizzo integrale della graduatoria del concorso pubblico a 100 posti di VII qualifica funzionale approvata con d.g.r. n. 93-8001 del 16.4.1996". Tale norma rappresenta lo strumento giuridico per consentire "la ruolizzazione" dei rimanenti 32 idonei del concorso a 100 posti di VII qualifica funzionale che l'entrata in vigore della L.R. n. 51/1997 aveva reso impossibile in conseguenza della ridefinizione della dotazione organica della VII qualifica funzionale e la creazione di posizioni sovrannumerarie della medesima qualifica.
Con l'articolo 7, intitolato: "assicurazione dei dirigenti e altre coperture assicurative" si e' voluto introdurre un principio di "giusto contrappeso" rispetto alle maggiori responsabilita' derivanti dal processo di revisione organizzativa in atto del personale dirigenziale e dell'area direttiva e del personale che svolge attivita' comportanti l'assuzione diretta di responsabilita' professionali per il quale si e' pensato di costituire polizze di copertura assicurativa dei rischi connessi all'espletamento delle attivita' svolte dal predetto personale con riferimento alle responsabilta' di natura civilistica e amministrativa.