Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6403.

Norme in materia di trasporto pubblico locale (in attuazione del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
All. A.

Capo I. Principi e finalita'

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ed in coerenza con la legge regionale .......... (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), disciplina il trasporto pubblico locale al fine di:
a) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilita' e garantendone un'equa ripartizione dei benefici e dei suoi costi diretti ed indiretti;
b) inserire progressivamente il trasporto pubblico locale in un regime di economia di mercato, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come piu' adeguata risposta alla domanda di mobilita', sia come piu' favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;
c) concorrere ad una maggiore qualita' ambientale, riducendo gli impatti delle attivita' di trasporto sul territorio, sulla salute ed in termini di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento alle aree urbane.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al primo comma avviando iniziative atte a garantire:
a) l'adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalita' di trasporto;
b) il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;
c) la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria e di informazione agli utenti.

Art. 2.
(Assetto funzionale)

1. Il sistema di trasporto pubblico locale della Regione risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi cosi' come di seguito articolate:
a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della regione e tra questi e gli omologhi centri delle regioni confinanti, estesi all'intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi;
b) reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee, e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;
c) reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, e quindi estesi a comuni contermini purche' sussista una stretta relazione funzionale e una sostanziale continuita' di insediamento, e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma ed impianti fissi;
d) servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalita' diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densita' abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilita' complementare o speciale.
2. Tutte le reti ed i servizi, dovranno essere progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacita' motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.

Art. 3.
(Assetto quantitativo e qualitativo)

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione sono definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. L'entita' dei servizi minimi viene definita sulla base di un indice parametrico di offerta calcolato in relazione al numero di spostamenti, della lunghezza media dello spostamento e del valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.
3. Gli Enti possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli stessi Enti.
4. I parametri qualitativi, per ogni tipologia di servizio di cui all'articolo 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, che dovranno far parte integrante dei Programmi triennali dei servizi e dei Contratti di servizio di cui all'articolo 10.

Capo. II. Funzioni e competenze

Art. 4.
(Funzioni e compiti amministrativi della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, adottando il metodo della concertazione:
a) indirizzo, promozione e coordinamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale, definendo i contenuti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f);
b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, definendo i servizi stessi, stipulando i relativi contratti di servizio e subentrando allo Stato quale ente concedente della rete ferroviaria in concessione a soggetti diversi da FS S.p.A. . La Regione adotta il metodo della concertazione con gli Enti delegati, in particolare attivando conferenze di servizi per l'attivita' di cui alla lettera c).
2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del Piano regionale dei trasporti e del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce:
a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;
b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entita' di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli Enti soggetti di delega;
d) la politica tariffaria per la integrazione e la promozione dei servizi;
e) le modalita' di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali.
4. Il Programma triennale, anche ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'articolo 16, comma 2 del d. lgs 422/1997, e' sottoposto al parere del Comitato dei trasporti istituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali; il parere viene espresso entro venti giorni dalla data della richiesta.
5. Il Programma triennale e' approvato, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le Associazioni nazionali delle aziende di trasporto e le Associazioni dei consumatori.
6. Al fine di espletare le funzioni di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs 422/1997 accordi di programma con il Ministero dei trasporti inerenti:
a) l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti da FS S.p.A. ;
b) la definizione dei tempi e delle modalita' del subentro di cui all'articolo 8 del d. lgs 422/1997, nonche' i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico e le risorse per la gestione sia degli impianti che del servizio.

Art. 5.
(Funzioni e compiti amministrativi delle Province)

1. Sono conferite alle Province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, relative alle reti ed ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni e compiti:
a) amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma;
b) programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico;
c) individuazione e finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbani nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti;
d) individuazione e finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole. Nelle funzioni di cui alle lettere a) e b) sono comprese quelle previste nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80.
3. Le Province svolgono queste funzioni attraverso l'elaborazione del Piano provinciale dei trasporti e del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
4. I Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico determinano, assumendo l'assetto dei servizi regionali e dei criteri definiti dalla Regione, e d'intesa con i Comuni e le Comunita' montane interessate:
a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;
b) i bacini e l'eventuale loro ripartizione in aree omogenee;
c) la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali;
d) le aree a domanda debole ed i Comuni nei quali viene finanziato il servizio urbano;
e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti, specificando l'entita' di quelle proprie, e la ripartizione tra i servizi urbani (nei Comuni inferiori a 30 mila abitanti), extraurbani e in aree a domanda debole.
5. Programmi triennali sono approvati dalla Regione con le modalita' previste nell'articolo 9, comma 3.

Art. 6.
(Funzioni e compiti amministrativi delle Comunita' montane)

1. Nelle aree a domanda debole, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), le Comunita' montane organizzano ed amministrano, anche ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 753/1980, i servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Le Comunita' montane, d'intesa con i Comuni interessati, possono individuare modalita' particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia, ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani e nei territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.
3. Le Comunita' montane svolgono queste funzioni attraverso l'elaborazione dei Programmi triennali dei servizi del trasporto pubblico, approvati dalle Province competenti secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5.

Art. 7.
(Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni)

1. Sono conferite ai Comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'articoli 4 e 5 relative alle reti e ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I Comuni svolgono queste funzioni attraverso l'elaborazione dei Piani urbani del traffico e dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico urbano.
3. I Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico urbano, di validita' triennale, determinano, sulla base dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione:
a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;
b) la rete e l'organizzazione dei servizi urbani;
c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entita' di quelle proprie.
4. I Programmi triennali dei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e delle conurbazioni sono approvati dalla Regione con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 3; i Programmi triennali degli altri Comuni sono approvati dalla Provincia competente con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5.
5. I Piani urbani del traffico dei Comuni nei quali viene fornito un servizio di trasporto pubblico urbano finanziato ai sensi della presente legge devono essere inviati alla Regione e alla Provincia di appartenenza al fine di acquisirne il parere di conformita' ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso.
6. I Comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilita' complementare o speciale, ovvero in periodi di flessione della domanda, possono avvalersi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, ivi compreso l'utilizzo di veicoli immatricolati ad uso proprio.
7. La programmazione e l'amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni e' attribuita al Comune capofila, che elabora il Programma triennale d'intesa con i Comuni della conurbazione.
8. Le aree di conurbazione saranno definite dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.
(Agenzia per la mobilita' dell'area metropolitana torinese)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilita' nell'area metropolitana torinese, la Regione istituisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la mobilita' dell'area metropolitana torinese, quale strumento di gestione delle competenze degli Enti consorziati ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
2. L'Agenzia gestisce le funzioni di programmazione del sistema della mobilita' e dei trasporti e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano estesi al territorio di competenza.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 2 attraverso l'elaborazione del Piano generale dei trasporti urbani e del Programma dei servizi pubblici urbani di cui all'articolo 7, comma 3.
4. I Comuni, la Provincia e la Regione possono conferire all'Agenzia ulteriori funzioni amministrative di propria competenza in materia di mobilita'.

Capo III. Strumenti e procedure

Art. 9.
(Accordi di programma)

1. La Regione, d'intesa con le Province, l'Agenzia dei trasporti per l'area metropolitana torinese ed i Sindaci direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.
2. La Regione stipula con le Province, l'Agenzia della mobilita' dell'area metropolitana torinese ed i Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti accordi di programma di validita' triennale per la definizione delle risorse da destinare agli investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi.
3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei Programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli Enti territoriali.
4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione procedera' all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.
5. Le Province possono stipulare accordi di programma per i servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e, per i servizi in area a domanda debole, con i Comuni e le Comunita' montane interessate.

Art. 10.
(Contratti di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e' regolato mediante contratti di servizio triennali.
2. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di riferimento per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2; e cioe' all'intera regione, ai bacini o alle aree omogenee, alle aree urbane, alle aree a domanda debole.
3. I contratti di servizio assumono i seguenti contenuti minimi:
a) il periodo di validita' del contratto;
b) le caratteristiche dei servizi offerti e i programmi di esercizio;
c) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalita' di pagamento;
d) le modalita' di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
e) le modalita' di revisione e di risoluzione del contratto;
f) le tariffe del servizio;
g) le modalita' del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) i fattori di qualita' e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarita' e di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;
i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei Programmi triennali;
j) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
k) l'obbligo della applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro;
l) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
m) l'obbligo di tenere la contabilita' separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n 1893/1991;
n) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio.
4. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d. lgs 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validita'.
5. Le Province, i Comuni, le Comunita' montane e l'Agenzia dei trasporti dell'area metropolitana torinese stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validita'.

Art. 11.
(Procedure concorsuali)

1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica sulla base di uno schema di contratto tipo definito dalla Giunta regionale.
2. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 24, lettera b), del d.lgs. 158/1995, di attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, secondo la procedura prevista dallo stesso decreto legislativo all'articolo 12, comma 2, lettera b).
3. In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. Anche in caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il precedente gestore non ceda la proprieta' di detti beni strumentali al nuovo aggiudicatario, e' tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.
4. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante e' disciplinato dall'articolo 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
5. L'Ente affidante ha facolta' di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, cosi' come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di irregolarita' specificamente previste nel contratto di servizio.

Art. 12.
(Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli Enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, la politica tariffaria e le sue modalita' di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformita' tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto.
2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono esplicitate, in armonia con i criteri di cui al comma 1, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.
3. Gli Enti possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalita', con oneri a carico dei propri bilanci.
4. La Regione provvede a quanto definito nel comma 3 con delibera di Giunta regionale.
5. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.
6. La Regione, in concorso con gli Enti locali, al fine di acquisire al trasporto pubblico locale maggiore utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e la diffusione dell'informazione.

Art. 13.
(Monitoraggio)

1. E' istituito, presso la Direzione regionale competente per i trasporti, al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, l'Osservatorio regionale del trasporto pubblico locale.
2. L'Osservatorio regionale monitorizza, attraverso la costituzione di un sistema informativo esteso agli Enti locali, le caratteristiche della domanda e dell'offerta e il flusso della spesa di esercizio e di investimento, ed elabora parametri di efficacia-efficienza dei servizi offerti.
3. Gli Enti locali trasmettono alla Regione i dati necessari forniti dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico secondo le modalita' specificate nei contratti di servizio di cui all'articolo 10.

Capo IV. Risorse

Art. 14.
(Ammissibilita' al finanziamento)

1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1. gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto andra' incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Non sono consentiti contributi degli Enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi.
3. A partire dal 1 gennaio 2000 saranno ponibili a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, area omogenea o area urbana, il raggiungimento del rapporto ricavi-costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non potra', in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.
4. Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della Regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.
5. La stima dei costi deve essere effettuata:
a) per i servizi extraurbani sia in relazione alle dimensioni quantitative del servizio posto in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell'azienda-tipo di gestione, sia in relazione alle caratteristiche del territorio e della domanda;
b) per i servizi urbani, sia in relazione alle dimensioni del servizio, a cui corrispondono diversi costi parametrici dell'azienda-tipo di gestione, sia in relazione alle dimensioni del centro, a cui corrispondono costi di congestione crescenti.
6. L'eventuale risparmio, conseguito da ribassi d'asta, rispetto alle risorse assegnate alla Provincia od al Comune, rimane a disposizione della Provincia o del Comune ed incrementa il suo fondo investimenti.
7. I servizi di cui all'articolo 5 sono finanziati nella misura massima corrispondente al prodotto della quota pro-capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell'area, al netto dei costi per l'esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non e' soggetto alle determinazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 15.
(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse rese disponibili dal bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale vengono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti ed all'Agenzia della mobilita' dell'area metropolitana torinese.
2. Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli Enti locali deve essere destinata agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale.
3. La ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti e dei servizi minimi avviene, tenuto conto dei programmi di servizio degli Enti locali, assumendo omogenei parametri rappresentativi delle caratteristiche territoriali, insediative e di mobilita' del territorio servito, nonche' delle caratteristiche dei servizi stessi.
4. La verifica della ripartizione avviene ogni tre anni, a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e quindi del perseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma e del programma dei servizi stipulati.

Art. 16.
(Fondo regionale trasporti)

1. Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al d.lgs 422/1997, trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato "Fondo regionale trasporti".
2. Il Fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, e' alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare e' determinato con legge di bilancio.
3. Il Fondo regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 9 ed ai contratti di servizio di cui all'articolo 10.
4. Il Fondo e' articolato in quattro parti destinate rispettivamente:
a) a far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro;
b) a far fronte agli oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi della rete ferroviaria, dei beni strumentali, infrastrutture e materiale rotabile;
c) a far fronte agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2;
d) a far fronte agli oneri relativi ai servizi minimi.

Art. 17.
(Fondo provinciale e comunale trasporti)

1. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti istituiscono appositi Fondi trasporti a cui confluiscono le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie.
2. Il Fondo Provinciale e Comunale trasporti fa fronte agli accordi di programma di cui all'articolo 9, comma 2, ed ai contratti di servizio di cui all'articolo 10.
3. Il Fondo provinciale e' articolato in quattro parti, destinate rispettivamente:
a) a far fronte agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano;
b) Ma far fronte agli oneri relativi ai servizi di trasporto urbano nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti;
c) a far fronte agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole;
d) a far fronte agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2.
4. Il Fondo comunale e' articolato in due parti, destinate rispettivamente:
a) a far fronte agli oneri relativi al trasporto urbano;
b) a far fronte agli investimenti di cui all'articolo 15, comma 2.
5. Le Province ed i Comuni sono autorizzati a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dalla parte relativa ai servizi nella parte relativa agli investimenti.
6. I rapporti relativi alle erogazioni dei flussi di spesa sono definiti in quanto a scadenze nei provvedimenti amministrativi di approvazione del riparto delle risorse.

Capo V. Norme transitorie e finali

Art. 18.
(Procedure transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, fino al 31 dicembre 2002 vige la seguente procedura semplificata.
2. La Giunta regionale attribuisce alle Province le linee interregionali di competenza regionale sulla base della prevalenza della domanda in origine.
3. La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e quindi attribuisce le risorse agli Enti Locali sulla base della spesa consolidata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Enti locali, previa verifica degli attuali servizi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stipulano i contratti di servizio con validita' annuale a decorrere dal 1. gennaio 1999.
5. La Giunta regionale, al fine di consentire gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, fornisce alle Province ed ai Comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il contratto di servizio-tipo, la carta dei servizi-tipo ed i costi di riferimento articolati per tipologia di servizio.
6. Per la stipula dei contratti di servizio di cui al comma 4, gli Enti locali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) del d.lgs 158/1995, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11, comma 2, ad utilizzare la forma negoziata, consultando le Aziende attualmente esercenti il servizio e negoziando con esse le condizioni del contratto.
7. Limitatamente al primo contratto di servizio triennale, relativo al periodo dal 1. gennaio 2000 al 31 dicembre 2002, gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 sono autorizzati a stipulare contratti di servizio di durata triennale utilizzando la procedura negoziata di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 2. Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti laddove la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione ostacolino il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove i soggetti che esercitano alla data del 31 dicembre 1999 i servizi compresi negli ambiti territoriali suddetti costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l'invito a presentare un'offerta e l'attivita' negoziale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs 158/1995.
8. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia della mobilita' dell'area metropolitana torinese, le funzioni di programmazione ed amministrazione dell'area conurbata di Torino, provvisoriamente individuate nell'allegato, sono attribuite:
a) al Comune di Torino, in accordo con la Provincia di Torino, relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dall' ATM ;
b) negli altri Enti per i rimanenti servizi urbani, secondo le rispettive competenze.

Art. 19.
(Riassetto organizzativo delle Aziende pubbliche)

1. Gli Enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in societa' per azioni. La trasformazione e' completata entro il 31 settembre 1999. Entro la stessa data gli Enti locali procedono al frazionamento, in distinte societa' per azioni, delle aziende speciali o consortili, laddove cio' appaia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore.
2. Nel periodo che precede la trasformazione in societa' per azioni, e' escluso l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli gia' gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli Enti locali non potranno costituire nuove aziende speciali o consortili.
3. Durante il periodo che precede la trasformazione in societa' per azioni, gli Enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili, che possono essere gestiti in modo piu' economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli Enti locali procedono quindi all'attribuzione di tali servizi osservando le disposizioni dell'articolo 11.
4. Ove gli Enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l'esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, societa' per azioni in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta dei soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 ; si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria dei soci privati.
5. Le aziende speciali o le societa' consortili a totale capitale pubblico che completino entro il 31 dicembre 1999 la trasformazione in societa' per azioni possono usufruire del regime transitorio di cui al comma 6.
6. Alle aziende speciali e alle societa' consortili trasformate in societa' per azioni nei termini previsti al comma 5, possono essere applicate le procedure transitorie di cui all'articolo 18, comma 7, per la durata massima di tre anni.

Art. 20.
(Modalita' di conferimento di funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni e' regolato con le modalita' previste dal Titolo III della l.r ........./98.

Art. 21.
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. ......./98.
2. Le funzioni e i compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegate a Comuni, Comunita' montane e Province con successivi provvedimenti regionali, da emanare nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.
(Interventi sostitutivi)

1. In caso di accertata inerzia da parte delle Amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la Giunta regionale fissa un congruo termine per procedere, trascorso il quale dispone specifici interventi sostitutivi.

Art. 23.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio finanziario 1998 e' confermato il capitolo di spesa 14330 "Contributi ad aziende ed enti di trasporto pubblico di persone per il ripiano dei disavanzi di esercizio" (legge 151/1981).
2. Per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:
a) "Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A." (art. 20, comma 3, del d.lgs 422/97);
b) "Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A." (art. 20, comma 4, del d.lgs 422/97).
3. Per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti appositi capitoli di spesa:
a) capitolo di spesa di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: "Fondo Regionale Trasporti, Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale" (art. 20 del d.lgs 422/97);
b) capitolo di spesa di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b) con la seguente denominazione: "Fondo Regionale Trasporti. Spese per interventi di rinnovo e potenziamento della rete regionale, inclusi gli impianti fissi della rete ferroviaria, i beni strumentali, le infrastrutture e il materiale rotabile" (art. 15 del d.lgs 422/97);
c) capitolo di spesa di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c) con la seguente denominazione: "Fondo Regionale Trasporti. Assegnazione di somme agli Enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale";
d) capitolo di spesa di cui all'articolo 17, comma 4, lettera d) con la seguente denominazione: "Fondo Regionale Trasporti. Assegnazione di somme agli Enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale".
Le risorse di cui ai capitoli c) e d) sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Le risorse di cui ai capitoli a) e b) sono definite a seguito dei provvedimenti successivi in attuazione della presente legge.
4. Nello stato di previsione della spesa per il 1999 a fronte di trasferimenti statali viene istituito apposito capitolo di spesa con la seguente denominazione: "Interventi relativi a investimenti a favore del rinnovo e potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale".
5. La dotazione dei capitolo istituiti in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.

Art. 24.
(Funzioni soppresse)

1. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, relative:
a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
b) all'assenso alla nomina dei Direttori di esercizio degli impianti fissi;
c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui alla d.lgt. 1 settembre 1918 n. 1446;
d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 25.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le leggi regionali nonche' le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge.

Allegato A.

Comuni facenti parte dell'area conurbata di Torino Alpignano.
Borgaro.
Beinasco.
Cambiano.
Candiolo.
Chieri.
Collegno.
Grugliasco.
Druento.
Leini'.
Moncalieri.
Nichelino.
Orbassano.
Pino Torinese.
Pianezza.
Rivoli.
Rivalta Torinese.
Santena.
San Mauro.
Settimo.
Torino.
Trofarello.
Venaria.