Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 403.

Norme in materia di trasporto pubblico locale (in attuazione del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)



Il presente disegno di legge recepisce il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, operando il trasferimento alle regioni di tutte le piu' importanti funzioni in materia di trasporto pubblico locale, stabilisce che le regioni stesse devono adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore una legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (Bassanini-1)
La nuova disciplina normativa, introdotta dal presente d.d.l., riguarda esclusivamente i servizi di trasporto pubblico locale che attualmente sono oggetto di finanziamento da parte della Regione, mentre i rimanenti servizi verranno regolati con successivi provvedimenti legislativi, anche alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della legge Bassanini-1, approvato dal Consiglio dei Ministri nel marzo scorso e conosciuto come "Bassanini-ter.
Nel quadro del riassetto complessivo delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, e' previsto che la Regione conservi le funzioni di indirizzo, di programmazione, di promozione e di monitoraggio di tutti i servizi di trasporto pubblico locale, che sono esercitate principalmente attraverso l'elaborazione del Piano regionale dei trasporti e del Programma triennale dei servizi; la Regione esercita inoltre le funzioni di amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in raccordo con gli enti locali interessati.
Vengono invece delegate alle Province le funzioni di amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, la programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico, la definizione delle aree a domanda debole. Sono invece attribuite ai Comuni le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano.
E' inoltre prevista l'istituzione di un nuovo organismo amministrativo, l'Agenzia per la mobilita' dell'area metropolitana torinese, che avra' funzioni di programmazione del sistema dei trasporti e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano relativi all'ambito territoriale di competenza, definito dalla Regione d'intesa con la Provincia di Torino e i Comuni interessati. L'Agenzia consentira' una gestione coordinata e complessiva del sistema dei trasporti pubblici locali che coinvolge Torino e i Comuni vicini, facenti parte dell'area metropolitana.
Il disegno di legge prevede l'introduzione di nuovi strumenti di programmazione e di gestione che consentono un piu' agile svolgimento dell'attivita' amministrativa e il raggiungimento di un migliore rapporto fra quantita' di risorse impegnate e qualita' dei servizi resi.
La Regione infatti utilizza lo strumento dell'accordo di programma per procedere alla definizione delle risorse trasferite dallo Stato per l'espletamento delle funzioni delegate, nonche' per la loro destinazione agli enti locali per la contribuzione dei servizi e per investimenti.
L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale viene regolato mediante contratti di servizio al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza e di inserire il trasporto pubblico locale in un regime di economia di mercato, uscendo dalla logica della contribuzione a ripiano dei deficit aziendali maturati.La Giunta regionale predispone un contratto-tipo a cui dovranno attenersi gli enti contraenti nella stipulazione dei contratti di servizio di loro competenza.
E' istituito un Osservatorio regionale del trasporto pubblico locale per verificare l'efficacia delle politiche messe in atto nel settore.
Al fine di incentivare la concorrenza e la trasparenza, viene infine disposta la trasformazione in societa' per azioni delle aziende speciali e dei consorzi che attualmente ricevono direttamente dal proprio ente l'affidamento dei servizi.
2. Illustrazione analitica del provvedimento.
Il disegno di legge e' composto di cinque capi: nel capo I sono enunciati i principi e le finalita' della legge; nel capo II vengono specificate le funzioni e competenze attribuite alla Regione, alle Province, alle Comunita' montane e ai Comuni; nel capo III sono individuati gli strumenti e le procedure da seguire da parte degli Enti a cui e' affidata l'attuazione della legge; il capo IV disciplina le modalita' di individuazione e ripartizione delle risorse finanziarie; nel capo V sono riportate le norme transitorie e finali.
L'art. 1 enuncia le finalita' del provvedimento, vale a dire la disciplina del trasporto pubblico locale in applicazione del decreto legislativo 422/1997.
L'art. 2 individua il nuovo assetto funzionale delle reti e dei servizi di trasporto pubblico.
L'art. 3 definisce l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi, precisando gli elementi rilevanti ai fini della definizione dei servizi minimi.
Gli art. 4, 5, 6 e 7 individuano le funzioni e le competenze amministrative attribuite rispettivamente alla Regione, alle Province, alle Comunita' montane e ai Comuni.
L'art. 8 istituisce l'Agenzia per la mobilita' dell'area metropolitana torinese, definendone la natura, l'ambito di competenza e le funzioni.
L'art. 9 prevede la stipulazione di accordi di programma fra i vari enti interessati per giungere alla definizione delle risorse da trasferire, destinate agli investimenti o al finanziamento dei servizi.
L'art. 10 stabilisce che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale venga regolato mediante contratti di servizio.
L'art. 11 detta le procedure concorsuali da seguire per l'affidamento dei servizi, le modalita' di revoca dell'affidamento e quelle di subentro di un nuovo gestore del servizio.
Gli art. 12 e 13 definiscono le politiche tariffarie e di promozione, prevedendo l'istituzione di un osservatorio regionale del trasporto pubblico locale con il compito di verificare l'efficacia delle politiche messe in atto nel settore.
L'art. 14 precisa quali sono i servizi ammissibili a finanziamento, individuati sulla base del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che deve essere pari almeno allo 0,35.
Gli art. 15, 16 e 17 stabiliscono la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, che confluiscono in appositi Fondi Trasporti (regionali, provinciali e comunali), articolati in piu' parti in base alla natura degli oneri finanziari cui si deve fare fronte.
L'art. 18 regola le procedure transitorie che devono essere adottate nella fase di prima applicazione della legge.
L'art. 19 disciplina il riassetto organizzativo delle aziende pubbliche prevedendo la trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in societa' per azioni.
L'art. 20 rinvia le modalita' di conferimento di funzioni all'apposita legge regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali.
L'art. 21 rimanda a successivi provvedimenti legislativi la delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e di impianti di risalita.
L'art. 22 norma il potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia da parte degli Enti locali delegati.
L'art. 23 contiene le disposizioni finanziarie con la previsione di istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.
Gli art. 24 e 25 elencano rispettivamente le funzioni amministrative soppresse e le disposizioni legislative abrogate dal presente provvedimento.