Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6402.

Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Capo I. Principi generali

Art. 1.
(Oggetto e finalita')

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli enti locali in materia di mercato del lavoro, nel rispetto della legge regionale ................... (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ad integrare, attraverso i servizi per l'impiego pubblici e privati resi sul territorio, le politiche del lavoro e le politiche formative al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2.
(Distribuzione delle funzioni)

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 1, del d. lgs. 469/1997, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.
2. La Regione provvede direttamente alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997, con l'obiettivo di incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento all'ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunita' lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo.
3. Sono attribuite alla Province:
a) la costituzione e l'organizzazione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 15;
b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all'articolo 2, comma 1 del d. lgs. 469/1997;
c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attivita' di collocamento, quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
4. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.
5. Le Province, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunita' nell'ambito del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8.
6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 e del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8, puo' attribuire alle Province la gestione e l'erogazione, tramite i Centri per l'impiego, dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g) del d. lgs. 469/1997.

Capo II. Atti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione

Art. 3.
(Programma triennale per le politiche del lavoro)

1. Per favorire la realizzazione dell'integrazione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, previo parere del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, la proposta del programma triennale per le politiche del lavoro in un contesto unificato con il programma triennale previsto dagli articoli 8 e 16 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale).
2. Il programma triennale attua il programma regionale di sviluppo nei settori delle politiche del lavoro e della formazione professionale indicando gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale nonche' le risorse che si prevede di destinare in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione.

Art. 4.
(Piano annuale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. 63/1995 in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, approva il piano annuale delle azioni da realizzare in materia di politiche del lavoro, con opportune specifiche ed articolazioni territoriali.
2. Il piano annuale, strumento attuativo del programma triennale, prevede le azioni, gli obiettivi e le priorita', l'entita' delle risorse, i tempi di realizzazione nonche' le modalita' di raccordo con gli interventi in materia di formazione professionale al fine della realizzazione dell'integrazione di cui all'articolo 1.
3. Il piano annuale sostituisce per quanto concerne la materia del lavoro, il piano di lavoro previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del lavoro), la deliberazione di Giunta regionale prevista dall'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della l.r. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni), le deliberazioni della Giunta regionale previste dall' articolo 6, comma 1, e dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazionemediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 "Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati" e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 5.
(Progetti finalizzati)

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano annuale, i soggetti che realizzano gli interventi predispongono, anche avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 9, progetti finalizzati alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori, in materia di politiche del lavoro dipendenti della Regione, dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 9, delle Province e degli altri enti locali.
2. I progetti sono deliberati dalla Giunta regionale e finanziati con specifiche risorse del bilancio regionale.

Art. 6.
(Atti di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative in materia di politiche del lavoro, nei quali sono fra l'altro stabilite:
a) le modalita' ed i termini di presentazione dei progetti di intervento e relative domande di finanziamento;
b) le spese ammissibili al finanziamento, le modalita' di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti;
c) le attivita' e procedure di controllo sugli interventi finanziati nonche' le modalita' di valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.

Capo III. Organismi regionali e Agenzia Piemonte Lavoro

Art. 7.
(Commissione regionale di concertazione)

1. Presso la Regione e' istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.
2. La Commissione:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;
b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita';
c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 5, comma 1 lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;
f) stabilisce i criteri di priorita', verifica ed approva i progetti di pubblica utilita' ed i lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);
g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
h) approva le liste di mobilita' e determina le modalita' di cancellazione dalle stesse;
i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. 469/1997;
l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.
3. La Commissione e' composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
b) il consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro);
c) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;
d) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;
e) due consiglieri regionali designati dal Consiglio di cui uno in rappresentanza delle minoranze. Il Presidente conferisce a uno dei due consiglieri la funzione di vice Presidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.
5. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza del 50 per cento piu' uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
6. Con regolamento interno, la Commissione puo' articolarsi in sottocommissioni purche' sia garantita la pariteticita' dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d) per la trattazione di specifiche tematiche e con compiti esclusivamente istruttori. Le decisioni sono in ogni caso assunte dalla Commissione.
7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, con voto consultivo, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria e' assicurato dalla stessa struttura regionale.

Art. 8.
(Comitato al lavoro e formazione professionale)

1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione a scala regionale e locale, e' istituito, ai sensi dell'articolo 4 comma 7, lettera c) del d.lgs. 469/1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al titolo II della l.r .......... (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), composto da non piu' di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province e degli altri enti locali.
2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, nonche' sui piani di cui all'articolo 4. Il Comitato formula altresi' proposte alla Giunta regionale e agli altri enti locali finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
4. Il supporto di segreteria del Comitato e' assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.

Art. 9.
(Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti)

1. E' istituita l'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalita' giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.
2. Lo Statuto dell'Agenzia e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7 e del Comitato di cui all'articolo 8.
3. L'Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2 del d. lgs. 469/1997. In particolare esercita i compiti di:
a) collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e della Commissione di cui all'articolo 7;
b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;
d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.
4. L'Agenzia garantisce l'interconnessione e l'integrazione tra il Sistema informativo lavoro ( SIL ) di cui all'articolo 11 del d. lgs. 469/1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui all'articolo 14.
5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.
6. L'Agenzia puo' esercitare a titolo oneroso attivita' di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera h), del d. lgs. 469/1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 10.
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore e' nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso di comprovata professionalita' ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.
3. Il rapporto di lavoro e' regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non puo' superare quello dei direttori regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche.
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti viene costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dall'Unione delle Province piemontesi. Il Collegio dura in carica tre anni.
6. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 11.
(Organizzazione dell'Agenzia e vigilanza)

1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Agenzia sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale e' regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali.
3. L'Agenzia puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni per la trattazione di problematiche di particolare complessita' che richiedano conoscenze specialistiche non rinvenibili all'interno della struttura organizzativa.
4. Il personale, assunto con contratto di diritto privato, gia' in servizio presso l'Agenzia dell'Impiego del Piemonte e trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a) del d. lgs. 469/1997, e' assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.
5. La vigilanza sull'Agenzia e' esercitata dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto. Sono in ogni caso sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:
a) il bilancio preventivo e il piano annuale d'attivita';
b) gli impegni di spesa pluriennali;
c) il conto consuntivo;
d) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili.

Capo IV. Servizi regionali e locali

Art. 12.
(Funzioni regionali)

1. La Regione svolge le funzioni in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 2, comma 1 attraverso l'apposita struttura prevista ai sensi della l.r. 51/1997, col supporto della Commissione di cui all'articolo 7, del Comitato di cui all'articolo 8 e dell'Agenzia di cui all'articolo 9, per le rispettive competenze.
2. Nel rispetto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 51/1997, la Regione puo' affidare studi e ricerche in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale a soggetti pubblici o privati.
3. Nulla e' innovato in ordine all'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui alla l.r.1/1983, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 13.
(Adempimenti regionali in materia di ammortizzatori sociali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, compatibilmente con gli effetti derivanti dall'organica revisione degli ammortizzatori sociali, presso la Regione si svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilita' del personale. La Regione promuove altresi' gli accordi finalizzati ai contratti di solidarieta'.
2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e cioe' per le istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del contratto di solidarieta', il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 3 del d. lgs. 469/1997 nei termini richiesti dalle norme vigenti.
3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l'esame congiunto di cui al comma 1, o per formulare il parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.

Art. 14.
(Sistema informativo regionale per il lavoro)

1. Il Sistema informativo regionale per il lavoro e' parte integrante del Sistema informativo regionale ( SIRE ) e riguarda l'acquisizione ed elaborazione nonche' la congruita' dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di lavoro e le dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente sul territorio della Regione.
2. Nell'ambito del sistema e' attivato il servizio di informazione per fornire oltre che alla Regione ed agli altri enti locali, in relazione alle loro specifiche funzioni, anche a tutti i soggetti interessati ogni utile dato in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro.
3. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e i soggetti autorizzati alla mediazione fra domanda ed offerta di lavoro possono accedere alle banche dati del sistema informativo, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.
4. La Regione puo' stipulare convenzione con il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'articolo 11 del d. lgs. 469/1997 per la gestione e l'implementazione di parti del proprio sistema quali componenti del SIL .

Art. 15.
(Centri per l'impiego)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i bacini provinciali per l'istituzione dei Centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del d. lgs. 469/1997, delle esigenze socio-geografiche di utenza, della specificita' della citta' capoluogo di Regione.
2. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, le Province istituiscono ed organizzano entro il 31 dicembre 1998 proprie strutture denominate "Centri per l'impiego".
3. Attraverso tali strutture le Province, al fine di incrementare l'occupazione ed incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1 del d. lgs 469/1997, in materia di collocamento;
b) i servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2, comma 6;
c) i servizi di informazione sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialita' previsti dalla legislazione statale e regionale;
d) i servizi di rilevazione delle opportunita' di lavoro per favorire l'ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro anche attraverso adeguata informazione sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;
e) i servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati nel piano annuale di cui all'articolo 4;
f) altri servizi definiti dalle Province nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Regione anche allo scopo di realizzare l'integrazione di cui all'articolo 1, con opportune iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale e di informativa sui corsi di formazione e di riqualificazione professionale.
4. I Centri per l'impiego svolgono i compiti connessi con l'alimentazione del Sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 14 e del SIL nazionale.
5. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 della l. 56/1987 relativamente alle soppresse sezioni circoscrizionali di cui all'articolo 8 del d. lgs. 469/1997.

Art. 16.
(Soppressione dei C.I.L.O.)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, in concomitanza con l'avvio dell'attivita' dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 15, sono soppressi i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione ( C.I.L.O. ) istituiti con legge regionale 3 settembre 1991, n. 48 (Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione) che viene conseguentemente abrogata.
2. Il personale di ruolo dei Comuni che alla data di entrata in vigore del d. lgs. 469/1997 operava presso i C.I.L.O. puo', a domanda e previa intesa fra Comuni e Provincia, essere trasferito nei ruoli organici della Provincia.
3. Le risorse che la Regione destinava al finanziamento della l.r. 48/1991, cosi' come risultano dal bilancio preventivo assestato dell'anno 1997, sono assegnate alle Province, secondo un piano di riparto deliberato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8.

Capo V. Norme finali e transitorie

Art. 17.
(Norma finanziaria)

1. Il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge e' assicurato utilizzando le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. 469/1997 e le risorse proprie della Regione di cui all'articolo 16, comma 3, ed all'articolo 5, comma 2.

Art. 18.
(Personale)

1. Il personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale trasferito ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. 469/1997 e' assegnato alle Province ed inquadrato nei ruoli organici provinciali. I dipendenti che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 469/1997 operavano presso la Direzione regionale del lavoro nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2 pari a n. ......... unita' sono invece inquadrati nei ruoli della Regione Piemonte la quale, attraverso le proprie strutture, deve garantire il supporto ai nuovi organismi previsti dalla presente legge.
2. E' autorizzato l'incremento della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale in conseguenza di quanto previsto al comma 1 e distintamente per le specifiche qualifiche funzionali quali risulteranno definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'articolo 7 del d. lgs. 469/97.
3. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

Art. 19.
(Beni patrimoniali)

1. I beni patrimoniali trasferiti alla Regione, ad eccezione di quelli relativi all'Agenzia per l'impiego che sono conferiti all'Agenzia Piemonte Lavoro, sono assegnati secondo le indicazioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 del d. lgs. 469/1997.

Art. 20.
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. .................. (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 21.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con la presente legge.