Disegno di legge regionale, n. 6397.
Modificazioni della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18: Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18 e' sostituito dal seguente: 1. Dopo il comma 9, dell'articolo 1, della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi: 1. I commi 10 e 11, dell'articolo 1, della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, sono abrogati.
"9. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), b), c), d), e), f), relative ai divieti di:
a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;
b) consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate indicate con apposita segnaletica della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
c) danneggiare arredi ed attrezzature;
d) danneggiare con scritte o incisioni il patrimonio architettonico, artistico e vegetale;
e) abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, da pic-nic e da altre attivita' connesse con la fruizione della Riserva;
f) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale conforme alle normative del Codice della strada;
e le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, secondo comma, lettere a), b), c) d) relative i divieti di:
a) uscire dai percorsi pedonali;
b) usare apparecchi radio e televisivi nonche' giradischi, mangianastri e simili. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall'Ente;
c) introdurre animali domestici;
d) accendere fuochi; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila. Qualora la violazione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f) comporta grave intralcio alla circolazione o problemi di sicurezza, potra' essere effettuata la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore/coobbligato".
"9 bis. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, primo comma, lettera g), relative ai divieti di:
g) accedere, sostare o fermarsi con mezzi motorizzati all'interno dell'area del Piazzale di ingresso al Sacro Monte delimitato da apposita segnaletica verticale e orizzontale di divieto conforme alle norme contenute nel Codice della Strada. E' consentito l'accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, per operazioni di carico e scarico merci. E' sempre consentito l'accesso, la sosta e la fermata, esclusivamente negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica, ai mezzi muniti di contrassegno di portatori di handicap; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonche' la rimozione forzata del veicolo con spese di rimozione a carico del trasgressore/coobbligato.
9 ter. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, primo comma, lettera h), relative al divieto di:
h) sostare o fermarsi con veicoli a motore nell'area adibita a posteggio a pagamento qualora non si ottemperi al pagamento della relativa somma, fatta esclusione per i mezzi autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo; e' vietato altresi' sostare o fermarsi oltre il tempo per il quale e' stato effettuato il pagamento; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila.
9 quater. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, primo comma, lettera i), relative al divieto di:
i) mantenere oltre il tempo necessario accessi i motori dei veicoli che sostano nelle aree adibite a parcheggio; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila.
9 quinquies. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera e), relative ai divieti di:
e) accedere con qualsiasi mezzo meccanico all'interno delle mura perimetrali del complesso architettonico. E' consentito l'accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo per operazioni di carico e scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai lavori di manutenzione o restauro; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione nonche' la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore/coobbligato.
9 sexies. Le violazioni alle norme di cui all'artico 5, terzo comma relative al divieto di accesso a particolari e determinate zone durante i lavori di manutenzione o restauro; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila".