Relazione al Disegno di legge regionale n. 397.
Modificazioni della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18: sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo
Con il presente d.d.l., a seguito della modifica del Piano naturalistico e di intervento della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo effettuata su specifica richiesta dell'Ente di gestione e della Citta' di Varallo, si intendono modificare alcuni articoli relativi alle sanzioni da applicarsi per violazioni alla Normativa
Tali modificazioni consistono nella sostituzione ed integrazione del punto 9, dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18 in cui sono definite le sanzioni per le violazioni alle Norme regolamentari individuate nel Titolo III della Normativa.
Le modificazioni a tale Titolo III consistono principalmente nell'adeguamento delle norme relative alla regolamentazione del traffico veicolare al Sacro Monte a seguito della realizzazione di una serie di interventi sulla viabilita' e sui parcheggi effettuati dall'Ente di gestione ed ai progetti piu' generali di razionalizzazione della accessibilita' al Sacro Monte che prevedono, tra l'altro, attraverso la ricostruzione dell'impianto funiviario, smantellamento nel 1974, il recupero del legame storico, devozionale con la Citta' di Varallo.
L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Ente di gestione della Riserva, sta infatti predisponendo la documentazione progettuale necessaria ad avviare la realizzazione di tale impianto e delle relative opere accessorie nella Citta' di Varallo.
In tale prospettiva il regime sanzionatorio previsto dal presente d.d.l. consente all'Ente di gestione la possibilita' di un adeguato controllo sui mezzi che si recano al Sacro Monte in relazione alle disposizioni che l'Ente di gestione e la Citta' di Varallo assumeranno per razionalizzarne ed ottimizzarne l'accesso.
Altre modificazioni alle Norme Regolamentari del Piano - eliminazione della limitazione all'introduzione di animali domestici solo se dotati di guinzaglio nella Riserva, precisazione del divieto di abbandono rifiuti a quelli derivanti dalle attivita' di fruizione, presisazione che il divieto di accensione fuochi e' limitato all'area del Sacro Monte (nelle altre parti della Riserva la disciplina di riferimento e' la legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 - hanno comportato la modifica delle disposizioni sanzionatorie ovvero l'abrogazione dei punti 11 e 12 dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.