Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6392.

Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca. .

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art.4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ed in conformita' alla legge regionale ....... n. ...... (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) e ai principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n.439, con la presente legge individua le funzioni da conferire agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla Regione, in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.
2. La Regione Piemonte inoltre, con la presente legge, prevede un generale riordino amministrativo della materia, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

Titolo I. Funzioni amministrative conferite agli enti locali

Art. 2.
(Funzioni amministrative conferite alle Province)

1. E' delegato alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:
a) interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonche' della prima trasformazione aziendale;
b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonche' di formazione professionale, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
e) attivita' relative alle avversita' atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamita' naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonche' le infrastrutture rurali di livello provinciale;
f) interventi relativi alle infrastrutture rurali a livello provinciale;
g) elaborazione ed attuazione di piani di riordino irriguo e fondiario;
h) istruttoria, accertamento e controlli per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
i) istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
l) istruttoria, accertamento e controlli per la gestione di quote di produzione;
m) istruttoria, accertamento e controlli per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
n) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
o) rilevazioni statistiche nazionali e regionali;
p) rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
q) riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo;
r) interventi relativi all'attivita' agri-turistica.
2. E' attribuito alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della l.142/90, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
a) attivita' relative alle concessioni di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria;
b) approvazione piani di ripopolamento ed abbattimento in materia di caccia e pesca;
c) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica;
d) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi, previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati, in materia di caccia e pesca;
e) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;
f) autorizzazioni per la cattura, inanellamento, utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica ed all'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;
g) diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici;
h) attivita' ispettiva in materia di caccia e pesca.
3. E' subdelegato alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
a) svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
b) accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
c) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
d) commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 3.
(Funzioni amministrative conferite alle Comunita' Montane)

1. E' delegato alle Comunita' Montane, limitatamente al territorio di competenza, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:
a) primo accertamento di danni alle strutture agricole, alle infrastrutture rurali ed alle colture agrarie a causa di avversita' atmosferiche e calamita' naturali e proposte alle Province di delimitazione del territorio e di interventi del Fondo di solidarieta';
b) pareri in ordine al riconoscimento, di competenza delle Province, della qualifica professionale di imprenditore agricolo ed ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
c) primo accertamento in ordine a interventi di competenza delle Province riguardanti il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, di cui al precedente art. 2, comma 1., lettera a);
d) parere alla Regione in merito al rilascio di concessione di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria.

Art. 4.
(Funzioni amministrative conferite ai Comuni)

1. E' delegato ai Comuni, non compresi nel territorio delle Comunita' Montane, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:
a) primo accertamento di danni alle strutture agricole, alle infrastrutture rurali ed alle colture agrarie a causa di avversita' atmosferiche e calamita' naturali e proposte alle Province di delimitazione del territorio e di interventi del Fondo di solidarieta';
b) pareri in ordine al riconoscimento, di competenza delle Province, della qualifica professionale di imprenditore agricolo ed ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
c) pareri e proposte in merito agli interventi riguardanti viabilita' rurale, acquedotti ed elettrodotti rurali, di competenza delle Province;
d) primo accertamento in ordine ad interventi di competenza delle Province riguardanti il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, di cui al precedente art.2, comma 1., lettera a).

Art. 5.
(Conferma funzioni amministrative gia' conferite)

1. Restano confermate ai rispettivi enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative gia' conferite dalla Regione con precedenti disposizioni.

Art. 6.
(Funzioni riservate alla Regione)

1. Restano riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le seguenti funzioni:
a) legislazione, normative, disposizioni e direttive;
b) indirizzo e coordinamento;
c) programmazione settoriale e generale;
d) rapporti con la Unione Europea, con lo Stato, con le altre Regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
e) ripartizione delle disponibilita' finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite e relativi indirizzi operativi;
f) elaborazione ed approvazione di programmi di attuazione di misure e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
g) coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
h) gestione del sistema informativo;
i) rapporti con gli Istituti esercenti il credito agrario, nonche' il riparto delle disponibilita' finanziarie relative al credito agrario agevolato;
l) approvazione di piani di riordino irriguo e fondiario;
m) attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Resta riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni non conferite agli enti locali ed in particolare:
a) sostegno, sviluppo e tutela delle aziende agricole ed agro-industriali, relativamente alle fasi della raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
b) valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, ivi comprese le attivita' promozionali e l'orientamento dei consumi;
c) funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
d) definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolamentazione delle produzioni;
e) attivita' di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, attivita' per i supporti regionali all'assistenza tecnica e alla divulgazione, formazione professionale ed aggiornamento dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo, nonche', d'intesa con le Province, attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
f) attivita' relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
g) funzioni, comprese la vigilanza e la tutela, in ordine ad enti, aziende, consorzi ed associazioni a carattere regionale e a livello interprovinciale;
h) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
i) attivita' relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
l) autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale;
m) interventi riguardanti l'irrigazione;
n) interventi riguardanti le infrastrutture agricole a livello interprovinciale e regionale o comunque di notevole rilevanza concernenti gli acquedotti rurali, la viabilita' e l'elettrificazione rurale;
o) interventi riguardanti l'energia rinnovabile;
p) attivita' di studio e ricerca per quanto attiene la fauna selvatica;
q) predisposizione del calendario e del tesserino venatorio;
r) attivita' di promozione di cultura faunistica;
s) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
t) istituzione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica;
u) adempimenti finalizzati a realizzare la gestione della caccia programmata;
v) rilascio di concessione di azienda faunistico-venatoria e agri-turistica-venatoria, sentito il parere delle Province e delle Comunita' Montane;
z) ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca a soggetti pubblici e privati per attivita' di tutela, conservazione ed incremento della fauna selvatica, compreso il risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni agricole.

Titolo II. Disposizioni generali

Art. 7.
(Disposizioni generali)

1. Con l.r. .........../1998 sono disciplinati i seguenti aspetti:
a) la messa a disposizione delle risorse alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite a far data dall'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
b) il conferimento di ulteriori funzioni amministrative che perverranno alla Regione sia in attuazione del d.lgs. 143/1997 sia in attuazione dei decreti legislativi emanati ai sensi della l.59/1997 o in applicazione di provvedimenti comunitari e nazionali, nelle materie di cui alla presente legge o comunque strettamente connesse;
c) il potere sostitutivo della Regione, in caso di inattivita' degli enti delegati nell'esercizio delle funzioni amministrative;
d) il potere di revoca da parte della Regione , in caso di persistente inattivita' o violazione di norme o di non adeguamento alle direttive e indirizzi della Regione.
2. Con successivi provvedimenti sono disciplinati quegli aspetti operativi necessari all'attuazione della presente legge, ed in particolare l'individuazione di un coordinamento operativo tra Regione e Province, le modalita' di partecipazione delle categorie agricole, l'individuazione di procedure semplificate, la ricognizione e l'adeguamento della normativa che disciplina le materie conferite e l'adattamento dell'attuale sistema informativo agricolo piemontese (denominato "Cerere").

Titolo III. Indirizzi programmatici, direttive e disposizioni finanziarie

Art. 8.
(Riparto dei fondi, indirizzi programmatici e direttive, programmi operativi annuali)

1. Sulla base delle disponibilita' finanziarie, la Giunta regionale effettua il riparto dei fondi alle Province, distintamente per ogni intervento, sulla base di criteri e parametri oggettivi, indicando anche gli indirizzi programmatici e le direttive.
Nella ripartizione delle disponibilita' finanziarie deve tenere conto anche del grado di utilizzo delle disponibilita' assegnate negli anni precedenti.
La Giunta regionale effettua il riparto dei fondi alle Province, anche se provvisorio, entro il 30 settembre, per le attivita' dell'anno successivo.
2. La Giunta regionale, inoltre, indica gli indirizzi programmatici e le direttive anche per tutte quelle attivita' conferite che non comportano pagamenti da parte delle Province ma che comportano invece pagamenti da parte della Regione, dello Stato e di enti, a tale scopo, incaricati.
3. Le Province, sulla base del riparto, provvedono a formulare programmi operativi annuali entro il 15 novembre e a trasmetterli all'Assessorato regionale all'agricoltura, il quale, entro il 15 dicembre, puo' formulare osservazioni e richiedere eventuali adeguamenti.
4. Puo' essere previsto un riparto pluriennale con conseguente obbligo per le Province di elaborare dei programmi pluriennali e programmi annuali operativi stralcio.
5. I programmi pluriennali e i programmi operativi annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre.

Art. 9.
(Spese per l'attuazione dei programmi provinciali)

1. Le spese relative all'attuazione dei programmi provinciali sono determinate annualmente in sede di formazione di bilancio regionale.

Art. 10.
(Relazione annuale di attivita')

1. Le Province sono tenute a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale all'agricoltura:
a) una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
b) una relazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) una rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente in attuazione di programmi comunitari e nazionali.

Titolo IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 11.
(Relazione al Consiglio Regionale)

1. La Giunta regionale ogni anno entro il 30 aprile presenta relazione alla competente commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti delegati.

Art. 12.
(Data inizio delle funzioni amministrative conferite)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla presente legge ha inizio dal 1. aprile 1999.
Fino a tale data le funzioni continuano ad essere esercitare secondo l'attuale normativa.

Art. 13.
(Adempimenti preliminari organizzativi per l'inizio dell'esercizio delle funzioni)

1. Al fine di consentire il regolare inizio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati vengono individuati i relativi adempimenti preliminari organizzativi.
2. A tale scopo viene stabilito il seguente percorso:
a) entro il 30 settembre 1998 vengono avviati, assieme alle Province, in particolare:
1) la ricognizione della normativa che disciplina le materie conferite;
2) la semplificazione delle procedure;
3) l'adattamento del sistema informativo agricolo piemontese (denominato Cerere);
b) entro il 30 ottobre 1998 la Regione effettua il riparto dei fondi alle Province riguardante il programma di attivita' dell'anno 1999;
c) entro il 31 gennaio 1999 le Province presentano il programma annuale di attivita' per l'anno 1999;
d) entro il 28 febbraio 1999 l'Assessorato regionale all'Agricoltura puo' formulare osservazioni e richiedere adeguamenti al programma annuale di attivita';
e) entro il 31 marzo 1999 i programmi vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale;
f) entro il termine definito con l.r. ..../1998 vengono individuati il personale ed i beni da assegnare alle Province.

Art. 14.
(Provvedimenti in corso)

1. I provvedimenti ancora in corso, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite, vengono definiti dalle Province competenti, compresi i provvedimenti relativi ad agevolazioni ed aiuti gia' concessi dalla Regione.
2. La Regione provvede alla liquidazione del concorso regionale negli interessi riguardanti mutui e prestiti agevolati gia' concessi dalla Regione in data precedente all'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite.