Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 6389.

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano.

Presentata da BELLION MARCO, BERTOLI GIAN PIETRO, BORTOLIN SILVANA, MANICA GIULIANA, MARENGO LUCIANO GIOVANNI, RIBA LIDO, VINDIGNI MARCELLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione promuove la realizzazione e l'ammodernamento degli Impianti a Fune per l'accessibilita' ai territori montani, ai fini della loro fruibilita' produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.
Tali impianti, denominati di arroccamento collegano i territori suddetti con localita' montane abitate stabilmente da almeno 300 persone o dotate di almeno 1.000 posti letto alberghieri od extralberghieri o dotati di Piani di traffico orientati a ridurre l'utilizzo dell'auto per la mobilita' nelle zone montane.
2. La Regione sostiene finanziariamente gli interventi necessari per l'attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacita' di trasporto degli impianti di cui al comma 1 purche' riconosciuti di pubblica utilita' e compresi in programmi di sviluppo economico locale e in atti di programmazione negoziata.

Art. 2.
(Riclassificazione delle opere di urbanizzazione funiaria ex articolo 51, L.R. 56/77)

1. Considerata la funzione trasportistica funiaria degli impianti di arroccamento, l'articolo 51 della L.R. 56/77 e' modificato come segue:
"Al termine della lettera b) comma 1 vengono aggiunte le parole: 'impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilita' '".

Art. 3.
(Interventi per la realizzazione e l'ammodernamento degli Impianti di Arroccamento)

1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione interviene favorendo l'accesso al credito per le spese di investimento e concedendo contributi in conto capitale per le spese di gestione.
La Regione finanzia, in via prioritaria gli interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza.
2. Entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, il Regolamento di attuazione della presente legge.
Tale Regolamento deve prevedere che:
a) le richieste di contributi devono essere redatte e documentate conformemente alle norme previste dai Regolamenti comunitari vigenti;
b) i contributi siano concessi con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta da un nucleo di valutazione formato da 5 esperti di economia montana, ambiente, trasporti, nominati dalla Giunta di cui 1 indicato dalla UNCEM e 1 indicato dalle Associazioni dei gestori degli impianti.

Art. 4.
(Aiuti finanziari)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte degli operatori, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte SpA una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia. Le modalita' e le condizioni di partecipazione della Regione sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 42-12843 del 13 Novembre 1990.
2. La Regione puo' stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma che prevedano la concessione di contributi per l'esercizio degli impianti ai sensi della L.R. 1/86, la cui entita' e' determinata sulla base del programma di esercizio presentato dal beneficiario.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge verra' istituito in sede di bilancio di previsione 1998 apposito capitolo denominato "Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano", con una previsione di spesa di lire 5 miliardi. Analogo importo di spesa verra' previsto per gli anni successivi dal 1999 al 2003.