Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 389.

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano



La presenza della popolazione nelle zone montane e' condizione indispensabile per l'equilibrio del territorio e per la salvaguardia dell'ambiente
Per fermare, e possibilmente invertire, la cronica e lunga tendenza allo spopolamento e' necessario dare attuazione a politiche di sviluppo, in grado di garantire alla popolazione montana soddisfacenti condizioni reddituali e di qualita' della vita.
E' assodato che tali politiche di sviluppo debbano misurarsi con la "compatibilita'" ambientale degli interventi e degli effetti da essi prodotti; cio', oltre ad essere una condizione generale, nel caso della montagna e' oltremodo significativo per la naturale delicatezza dell'ambiente, per i limiti fisici di sostenibilita' della presenza umana, per l'univocita' di una scelta di qualita' dello sviluppo, contro una logica dei decenni passati che ha misurato lo sviluppo in termini quantitativi (metri cubi di seconde case, chilometri di strade ecc).
E' del tutto evidente che il turismo rappresenta, per l'intero Paese, ma ancor piu' per la montagna, un, se non il settore economico fondamentale di sviluppo.
Le leve su cui agire per promuovere lo sviluppo turistico compatibile nelle zone montane sono fondamentalmente due: la valorizzazione e la promozione di un'identita', e quindi di un'immagine forte (attraverso la qualita' ambientale, le risorse storico-culturali, l'attrattivita' del paesaggio, le produzioni tipiche ecc) e il miglioramento dei servizi e, in genere, delle condizioni offerte al turista per l'accessibilita' all'area, l'accoglienza, la mobilita' interna, la disponibilita' di attrezzature, la presenza di iniziative ed eventi.
Nelle zone di media quota si pone, tra gli altri, il problema di migliorare le infrastrutture per il trasporto delle persone dal fondovalle alle aree a quota piu' elevata, dove sono concentrate le migliori opportunita' di pratica degli sport invernali e dell'escursionismo.
Molte infrastrutture, e particolarmente molti impianti a fune, risultano oggi carenti, addirittura con un potenziale tale da impedire la migliore utilizzazione di impianti e percorsi presenti alle quote superiori.
L'importanza di un miglioramento qualitativo di tali impianti e' evidente, sia per la pratica sportiva che il turismo in montagna, ma non bisogna sottovalutare l'importanza di essi anche per il miglioramento delle attivita' nel settore agrozootecnico e forestale, per la facilitazione degli interventi di tutela ambientale, per le attivita' di soccorso e di manutenzione di impianti e infrastrutture collocati in alta montagna.
Lo sviluppo di collegamenti in molti casi non e' auspicabile attraverso la realizzazione di strade; esse presentano elevati costi di realizzazione e manutenzione, impatto ambientale molto spesso pesante e difficolta' di utilizzazione con condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Appare piu' conveniente indirizzarsi verso impianti di "arroccamento" a fune: non si puo' nascondere che anche per essi i costi di gestione e manutenzione sono certamente impegnativi, ma una valutazione complessiva che tenga conto non solo del bilancio finanziario di gestione, ma dei benefici generali (economici ed ambientali), non puo' non considerare favorevolmente interventi di miglioramento e potenziamento di tali impianti, collegati a provvedimenti di attenuazione dell'impatto ambientale.
Gli impianti di arroccamento assumono, nella funzione di infrastrutturazione a servizio della accessibilita' al territorio, una classificazione, sostitutiva della rete stradale, ma, a tutti gli effetti, di urbanizzazione.
Nel caso considerato essi costituiscono di fatto l'infrastruttura di urbanizzazione primaria che consente il collegamento e lo spostamento di persone e di merci sul territorio.
In tal senso si rende opportuna un'integrazione della L.R. 56/77 all'Art. 51 dove sono considerate opere di urbanizzazione primaria il "sistema viario e le attrezzature per il traffico" e sono inclusi genericamente tra le opere di urbanizzazione indotte "gli impianti di trasporto collettivo".
Il riconoscimento di tali infrastrutture come opera di urbanizzazione consente di produrre alcuni effetti conseguenti significativi.
Come tali infatti essi possono essere considerati all'interno di iniziative di intervento in forma di partenariato tra pubblico e privato.
In tal modo e' possibile:
a) stipulare convenzioni tra Enti locali, Enti statali o parapubblici (es.: ENEL ), Associazioni di categoria e operatori privati per definire la loro realizzazione e gestione;
b) organizzare interventi concertati tra soggetti pubblici (Comuni, Comunita' Montane, Province ecc.) e operatori privati (Aziende turistiche e agrituristiche, Aziende erogatrici di servizi al turista, Aziende di gestione di impianti ecc) nella forma prevista dalla L.R. 18/96 - per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale - e dalla L. 662/96.
c) divenire materia di convenzionamento tra Ente locale e soggetti attuatori di interventi nel settore turistico, attribuendo o concordando le modalita' di esecuzione e la ripartizione dei costi relativi;
d) essere inclusi all'interno di programmi comunitari, pur tenendo conto dei limiti e dei vincoli determinati dalle politiche dell' U.E. per l'ambiente e dai contenuti della Convenzione per le Alpi.