Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6374.

Norme in materia di bonifica e di irrigazione. .

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)

1. La Regione riconosce nell'attivita' di bonifica e di irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualita', alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.
2. La presente legge, per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi di irrigazione, e dei Consorzi di irrigazione e bonifica, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarieta', riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opre irrigue e di bonifica.
3. La presente legge disciplina altresi' le modalita' dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali dei quadri comunitari di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attivita' di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura e lavori pubblici e secondo i principi di concertazione e collaborazione.

Art. 2.
(Piano regionale per le attivita' di bonifica e di irrigazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attivita' di bonifica e di irrigazione con il quale vengono definiti gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il piano di cui al comma 1 e' finalizzato ad impostare organicamente le attivita' di bonifica e di irrigazione sul territorio regionale e a definire le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui la legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e tiene conto sia delle previsioni dei citati piani di bacino sia degli strumenti di pianificazione e di programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali concernenti le risorse idriche e l'assetto del territorio.
3. La proposta di piano formulata dalla Giunta viene trasmessa, prima dell'invio in Consiglio regionale, ai Consorzi di cui agli articoli 14, 46 e 49 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.

Art. 3.
(Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione)

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 2, approva un programma triennale di opere di bonifica e di opere di irrigazione da realizzare nel triennio sulla base del bilancio pluriennale e degli stanziamenti annuali.

Art. 4.
(Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione)

1. La Regione individua gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori di irrigazione secondo i criteri e le procedure indicate agli articoli 8 e 45.

Art. 5.
(Consorzi)

1. La Regione riconosce nei Consorzi di bonifica, nei Consorzi di irrigazione e nei Consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 49, in attuazione del principio di sussidiarieta' ed in funzione della efficienza ed economicita', l'organismo piu' idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attivita' di bonifica e delle attivita' di irrigazione.

Art. 6.
(Riordino irriguo volontario)

1. Al fine di favorire il riordino irriguo negli ambiti territoriali dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi di irrigazione e dei Consorzi di irrigazione e bonifica, la Regione, nell'ambito della propria competenza, incentiva la cessione volontaria dei diritti d'acqua a favore dei citati Consorzi, cui e' riconosciuto diritto di prelazione, concedendo il contributo finanziario di cui all'articolo 54.
2. Con l'acquisizione dei detti diritti, ai terreni del comprensorio consorziale viene assicurata, l'irrigazione con quantitativi d'acqua che risultano rispondenti alle effettive esigenze delle colture praticate e sulla base di una congrua ripartizione delle disponibilita' idriche generali del comprensorio nei diversi momenti della stagione irrigatoria: i terreni stessi sono assoggettati ai contributi consorziali in ragione del beneficio, con le modalita' e le prescrizioni determinate dal Consorzio.
3. Nel caso in cui la richiesta dei diritti d'acqua provenga da piu' Consorzi, siano essi Consorzi di bonifica, Consorzi di irrigazione o Consorzi di irrigazione e bonifica, verra' data priorita' al Consorzio che dimostrera' di garantirne l'uso piu' razionale ed economico con maggiori benefici per l'utenza ed il territorio agricolo interessato, sentito il .parere della Consulta di cui all'articolo 64.

Art. 7.
(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la piu' ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di cui alla presente legge e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonche' patti territoriali e intese interistituzionali.
2. I Consorzi possono altresi' stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalita' istituzionali.

Titolo II. CONSORZI DI BONIFICA

Art. 8.
(Comprensori di bonifica)

1. I Comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane), tenuto conto dell'esigenza di istituire ambiti corrispondenti ad unita' omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicita' dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
2. Per la delimitazione dei comprensori di bonifica, gli uffici regionali dell'Assessorato all'agricoltura trasmettono alle Province e ai Comuni interessati le proposte di delimitazione fatte pervenire dai privati con le stesse modalita' previste dall'articolo 17, comma 2, o dalla Regione con le stesse modalita' previste dall'articolo 18, comma 1.
3. I Comuni formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle Province che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, esprimono il proprio parere e lo inviano alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni dei Comuni.
4. La Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute, elabora la proposta di delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. La cartografia relativa e' depositata presso gli uffici regionali dell'assessorato all'agricoltura, e gli altri uffici indicati dalla Giunta regionale, dove chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 9.
(Modificazione dei comprensori di bonifica)

1. La delimitazione dei comprensori di bonifica puo' essere modificata con le procedure di cui all'articolo 8, acquisendo anche le osservazioni dei Consorzi interessati.
2. La proposta della nuova delimitazione va inviata, oltreche' alle Province e ai Comuni, anche ai Consorzi interessati.

Art. 10.
(Comprensori interregionali)

1. Nelle unita' omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformita' all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 606 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
2. La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.
3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali e i Consorzi competenti per territorio predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 11.
(Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale)

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attivita' di bonifica e' svolta secondo le previsione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, redatto dal Consorzio competente per territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale:
a) definisce le linee d'intervento della bonifica nel comprensorio;
b) individua le opere di bonifica da realizzare indicandone le priorita';
c) stabilisce gli indirizzi per le opere di competenza dei privati;
d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio, nonche' per la salvaguardia dell'ambiente naturale.
3. Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 13.
5. Per ciascuna opera e' definita la localizzazione ed il progetto di massima con il costo presunto, specificando se si tratta di esecuzione di opera di competenza pubblica o privata.
6. Il piano generale ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere bonifica; il piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni di cui alla lettera d), ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

Art. 12.
(Procedure per l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale)

1. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e' deliberato dal Consiglio dei delegati del consorzio ed e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Ciascun Consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza.
3. La proposta elaborata dal Consorzio e' trasmessa ai Comuni e alle Province interessati per territorio.
4. I Comuni provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali, chiunque puo' prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Del deposito e' dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio nonche' mediante pubblici manifesti.
5. Della proposta di piano e del suo invio ai Comuni e' data comunicazione, a cura di ciascun Consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
6. I Comuni verificano la compatibilita' della proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socioeconomico ed entro cinque giorni dalla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito nonche' le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 4.
7. Le Province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 6, esprimono il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla Giunta regionale unitamente agli atti stessi.
8. La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 64, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
9. Dopo la pubblicazione dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono vietati, qualora non siano stati definitivamente gia' approvati dagli organismi competenti, i mutamenti di destinazione dei terreni che siano incompatibili con le previsioni dei piani.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivante da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni dei piani, disposti successivamente alla data di cui al comma 9.
11. Gli strumenti urbanistici degli enti locali devono essere conformi ai piani di cui al presente articolo e prevedono norme di salvaguardia delle opere di bonifica irrigua ed idraulica esistenti.
12. I piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono aggiornati ed integrati con le modalita' di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Opere di bonifica)

1. Nei comprensori classificati di bonifica costituiscono opere pubbliche di bonifica:
a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;
b) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione primarie delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualita';
c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
d) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;
f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette;
g) le altre opere idonee ad assicurare la funzionalita' di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio;
h) le opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione dalle calamita' naturali;
i) il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprieta' compresi gli studi e le opere irrigue e viabili conseguenti; il riordino irriguo finalizzato alla razionale distribuzione delle acque irrigue comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento, il potenziamento delle reti.
2. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alle spese per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle stesse in misura proporzionale al conseguente risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 14.
(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono con gli altri Consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. Su ciascun comprensorio di bonifica opera un solo Consorzio di bonifica.
3. La costituzione di un Consorzio di bonifica non comporta la cessazione dei Consorzi irrigui esistenti sul territorio, che continuano ad esercitare la loro attivita' conservando la loro personalita' giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.
4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze tra i Consorzi di bonifica ed i Consorzi irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza dovranno essere definite, dai Consorzi interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicita', funzionalita' ed economicita' della gestione irrigua.
5. Qualora le parti interessate non raggiungano un'intesa, la vertenza e' demandata alla Consulta regionale di cui all'articolo 64, che esprime una proposta di accordo. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non venga accolta dalle parti, la Giunta regionale si riserva la facolta' di nominare un commissario per la soluzione della vertenza.
6. I Consorzi di bonifica possono altresi', per la realizzazione di nuove iniziative, nel Settore delle risorse idriche, costituire o partecipare con altri soggetti interessati, pubblici o privati, ad iniziative di interesse del Consorzio sia nel proprio comprensorio che al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.

Art. 15.
(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Ai Consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni:
a) formulano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e del programma di cui all'articolo 3 relativo al comprensorio di propria competenza;
b) provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica, nonche', su concessione regionale, alla progettazione ed alla esecuzione delle medesime;
c) provvedono alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata per affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'articolo 23, comma 3, in sostituzione dei medesimi;
d) esercitano le funzioni dei Consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulla acque e sugli impianti elettrici) e quelle di competenza regionale dei consorzi idraulici di terza categoria, predisponendo ed attuando i piani di polizia idraulica per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;
e) elaborano ed attuano i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo;
f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.
2. I Consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela ed uso plurimo delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 16.
(Partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio e' costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli, situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attivita' di bonifica gia' realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'articolo 3.
2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprieta' immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza e' data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
3. La partecipazione al Consorzio e' obbligatoria. La qualita' di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprieta' immobiliari nel perimetro di contribuenza.
4. Contestualmente all'approvazione dello statuto consortile e' stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo e' determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e puo' essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.
5. I consorziati:
a) eleggono gli organi consortili, in conformita' alla presente legge ed allo statuto del Consorzio;
b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica;
c) esercitano tutte le altre attivita' e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.
6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziche' dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
7. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 17.
(Costituzione su iniziativa degli interessati)

1. Nei comprensori, delimitati ai sensi dell'articolo 8, possono essere istituiti i Consorzi su proposta dei proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, situati nei comprensori medesimi.
2. La proposta di costituzione del Consorzio deve essere presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili agricoli situati nel comprensorio e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo.
3. La proposta deve essere corredata con lo schema preliminare di statuto nonche' con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del Consiglio dei delegati.
4. La proposta di costituzione e' inviata all'Assessorato regionale all'agricoltura che, verificata la conformita' con le disposizioni della presente legge, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione l'Assessorato regionale riceve le eventuali osservazioni.
6. Entro i successivi novanta giorni l'Assessorato, valutati i pareri e le osservazioni ricevute, elabora la proposta che con deliberazione della Giunta regionale, e' sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.
7. Il Consiglio regionale delibera la costituzione del Consorzio nonche' le relative disposizioni di attuazioni. Il Consiglio puo' apportare allo statuto proposto modificazioni per garantirne la legittimita' e funzionalita'.
8. L'organo provvisorio entro centottanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 7, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 34.

Art. 18.
(Costituzione d'ufficio)

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 17, i Consorzi di bonifica possono essere eccezionalmente costituiti d'ufficio dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, per la realizzazione del piano regionale di bonifica e di tutela del territorio rurale, da attuarsi nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'articolo 8; l'intervento e' previsto unicamente laddove si accerti la necessita' e l'urgenza del recupero o della valorizzazione della produttivita' agricola del territorio considerato, constatata la mancanza di iniziative, deve ottenere il consenso dei proprietari degli immobili agricoli del comprensorio, nella stessa misura indicata all'articolo 17, comma 2 e nel rispetto dell'autonomia dei Consorzi irrigui esistenti.
2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione provvisoria di amministrazione del Consorzio incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del Consiglio dei delegati.
3. La commissione e' composta da otto membri dei quali:
a) uno nominato dalla Giunta regionale con funzione di Presidente;
b) uno nominato dalla Provincia con la maggiore superficie inclusa nel comprensorio del costituendo Consorzio;
c) due designati dai Comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti;
d) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative nell'ambito del comprensorio;
e) uno designato dall'Unione regionale Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni dei miglioramenti fondiari.
4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del Consorzio e lo trasmette all'Assessorato regionale all'agricoltura che lo invia, con il proprio parere, alla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
5. Lo statuto e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Il Consiglio regionale puo' apportare modificazioni allo statuto elaborato dalla commissione, tenuto conto del parere espresso dagli enti interessati e comunque per assicurarne la funzionalita'.
6. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto la commissione provvede agli adempimenti di cui all'articolo 34.

Art. 19.
(Modificazione e soppressione dei Consorzi di bonifica)

1. La modificazione e la soppressione dei Consorzi di bonifica e' attuata con deliberazione del Consiglio regionale con le stesse modalita' di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 20.
(Consorzio di bonifica gia' operante)

1. Per i comprensori, nei quali e' gia' operante un Consorzio di bonifica, le relative funzioni sono attribuite al Consorzio esistente al quale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Gli organi del Consorzio di bonifica, gia' operante alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato fatta salva la sostituzione, a norma di statuto, di singoli membri che cessino dalla carica prima della scadenza del mandato.

Art. 21.
(Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di bonifica, su concessione della Giunta regionale. Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire la gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie e per l'inizio e il completamento dei lavori nonche' i tempi e le modalita' per l'erogazione dei relativi finanziamenti pubblici.
2. I Consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica comprese nel programma finanziario regionale e li trasmettono alla Regione per l'approvazione.
3. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere.
4. Qualora il Consorzio di bonifica non provveda in conformita' con le disposizioni della concessione, la Giunta regionale, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
5. Le opere si intendono compiute e consegnate al Consorzio concessionario, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di ultimazione. Nei casi di cui al comma 4 la consegna al Consorzio risulta da apposito verbale.
6. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai singoli lotti.

Art. 22.
(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili situati nella perimetrazione del Consorzio di bonifica di cui all'articolo 16, comma 2, concorrono alla realizzazione dell'attivita' di bonifica, provvedendo:
a) alla realizzazione delle opere pubbliche di bonifica con un concorso finanziario massimo del 5 per cento della spesa occorrente, in rapporto alla rilevanza del beneficio;
b) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalita' ed alla funzionalita' delle opere pubbliche di bonifica nonche' all'esercizio ed alla loro manutenzione;
c) all'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'articolo 21, comma 5.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera c), sono a carico delle proprieta' immobiliari in rapporto al beneficio che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.
3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma, 1 lettera b), la Regione puo' concedere contributi ai sensi dell'articolo 59.

Art. 23.
(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione di cui all'articolo 3, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche tramite affidamento al Consorzio di bonifica competente.
2. La Giunta regionale stabilisce il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.
3. In caso di inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo a spese dei proprietari.

Art. 24.
(Proprieta' pubblica delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'articolo 21 appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresi' al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni della proprieta' della Regione, provvede il Consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il Consorzio trasmette altresi' alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato nonche' del verbale di collaudo delle opere.
5. In caso di revoca della concessione di cui all'articolo 21, comma 4, agli adempimenti di cui al comma 3 e al comma 4 provvede la Giunta regionale.

Art. 25.
(Gestione delle opere)

1. I Consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento.
2. La gestione comprende la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i Consorzi provvedono:
a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili;
b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' alle reti a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della l. 36/1994 e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

Art. 26.
(Concessioni, licenze e permessi)

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciate dai Consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Servizio opere pubbliche regionale, relativamente alla tutela delle acque pubbliche.
2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta.
3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio regionale, il termine di cui al comma 2 e' sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.
4. E' ugualmente di competenza dei Consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
5. I relativi introiti competono ai consorzi stessi in base all'articolo 100 del r.d. 215/1933.

Art. 27.
(Violazioni amministrative)

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dagli articoli 132, 133, 134 e 136 del r.d. 368/1904, provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai Consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata.
2. A tal fine gli agenti giurati sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Consorzio competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la disciplina della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 28.
(Piano di classifica e contributo consortile di bonifica)

1. Il contributo consortile di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese relative alle opere di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 22, comma 1, lettera b), nonche' per le spese di funzionamento del Consorzio.
2. L'ammontare del contributo consortile e' determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza; il costo a carico dei consorziati per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 13, deve gravare pro quota sul contributo consortile, per la durata dell'ammortamento del mutuo eventualmente all'uopo stipulato.
3. A tal fine il Consorzio elabora il piano di classifica degli immobili che individua il beneficio derivante dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione del medesimo e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile, tenendo conto delle variazioni che intervengono nel loro utilizzo.
4. Fino alla redazione e approvazione del piano di classifica e di determinazione del beneficio, il riparto della spesa per l'adempimento dei fini istituzionali e' determinato in riferimento alle spese risultanti dai bilanci preventivi sulla base di indici provvisori.
5. Il contributo di bonifica consortile costituisce onere reale sugli immobili ed e' esigibile ai sensi dell'articolo 21 del r.d. 215/1933.

Art. 29.
(Diritto di voto)

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto.
2. Per le proprieta' in comunione il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote.
3. L'individuazione e' effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. Se la dichiarazione non e' stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprieta' indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprieta'.
5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti.
6. Ai fini dell'esercizio di voto, e' ammessa la delega a favore di un'altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non puo' essere titolare di piu' di tre deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.
7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 30.
(Catasto consortile.)

1. Presso ciascun Consorzio e' istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.
2. Nel catasto e' individuata per ciascun immobile la proprieta' nonche', nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, l'eventuale titolarita' di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

Art. 31.
(Organi)

1. Gli organi dei Consorzi di bonifica sono:
a) il Consiglio dei delegati;
b) la Deputazione amministrativa;
c) il Presidente;
d) il Collegio di revisori dei conti.

Art. 32.
(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati e' composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del Consorzio:
a) il numero dei delegati non deve essere inferiore a quindici;
b) il numero dei delegati, se superiore a quindici, deve essere pari ad un multiplo di cinque;
2. Il Consiglio dei delegati viene eletto per quattro quinti dai consorziati e per un quinto dalla Regione tra gli amministratori dei Comuni rientranti, anche parzialmente, nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.
3. La nomina dei rappresentanti dei Comuni e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei Comuni stessi.
4. Il provvedimento di nomina e' comunicato al Consorzio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili, per cui il Consorzio deve comunicare alla Regione la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

Art. 33.
(Designazione dei rappresentanti dei Comuni)

1. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati sono designati da un assemblea composta dai sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati, con voto limitato a:
a) due nominativi, per la designazione di tre rappresentanti;
b) tre nominativi, per la designazione fino a cinque rappresentanti;
c) quattro nominativi, per la designazione di sei rappresentanti.
2. L'assemblea di cui al comma 1 e' convocata dal presidente del Consorzio entro trenta giorni anteriori alla scadenza degli organi consortili.
3. L'assemblea dei sindaci e' presieduta dal sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o dal suo delegato.
4. L'assemblea dei sindaci non puo' procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea e' convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e puo' effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Qualora l'elezione non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'amministrazione consortile precedente, il consiglio dei delegati puo' validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti dei consorziati.
7. Il consiglio dei delegati puo' validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali.

Art. 34.
(Elezione dei delegati)

1. I consorziati eleggono i componenti del Consiglio al loro interno.
2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in cinque fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
3. Ad ogni fascia e' attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna ed il totale della contribuenza consortile, fine ad un limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.
4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perche' eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale.
5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
6. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista e' pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista, in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti.
7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati, che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
8. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Sia nell'ipotesi del comma 6, sia in quello del comma 7, in caso di parita' di voti, risulta eletto il piu' anziano d'eta'.

Art. 35.
(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. I delegati eletti, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo non eletto appartenente alla medesima lista.
3. I delegati nominati dalla Regione decadono dal Consiglio qualora cessino dalla carica di amministratori dei Comuni. Alla sostituzione provvede la Regione su designazione del Comune interessato.
4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero Consiglio decade ed e' rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.
6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze, per la validita' delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni, sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

Art. 36.
(Compiti e funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati:
a) delibera lo statuto del Consorzio e le relative modificazioni;
b) nomina il Presidente, la Deputazione amministrativa e il Collegio dei revisore dei conti;
c) delibera la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, di riordino fondiario ed irriguo;
d) approva il perimetro di contribuenza ed il piano di classifica degli immobili di cui all'articolo 28, comma 3;
f) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) esercita tutte le altre funzione attribuitegli dallo statuto.
2. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dallo statuto.

Art. 37.
(Deputazione amministrativa)

1. La Deputazione amministrativa e' l'organo che provvede alla gestione del Consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.
2. La Deputazione e' composta dal Presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal Consiglio dei delegati.
3. I membri della Deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati.
4. La Deputazione resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominata.
5. I membri della Deputazione, che cessino dalla carica prima della scadenza, vengono sostituiti da altri delegati secondo la categoria di appartenenza.
6. Lo statuto consortile stabilisce le modalita' per la sostituzione dei componenti la Deputazione, che cessino dalla carica.
7. La Deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 38.
(Presidente)

1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del Consorzio tra i propri membri eletti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Presiede il consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito con le modalita' stabilite dallo statuto.

Art. 39.
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.
2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il Consiglio dei delegati.
3. Al membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e' affidata la presidenza del Collegio.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilita' del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalita' stabilite nello statuto;
c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile;
d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonche' sui risultati dell'attivita' di cui alla lettera c).

Art. 40.
(Statuto)

1. Il Consorzio di bonifica e' retto da uno statuto che detta disposizioni per il suo funzionamento, in conformita' con le disposizioni della presente legge;
2. In particolare lo statuto stabilisce:
a) il numero dei componenti del Consiglio dei delegati e la della Deputazione amministrativa;
b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalita' del relativo esercizio;
c) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili.
3. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti.
4. Lo statuto e' trasmesso all'Assessorato regionale all'agricoltura nei trenta giorni successivi per la relativa approvazione.
5. Lo statuto e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Il testo deliberato dal consiglio dei delegati puo' essere modificato, in sede di approvazione, anche per assicurarne la funzionalita' e l'omogeneita' in rapporto agli altri statuti consortili.
6. Lo statuto puo' essere modificato con le modalita' di cui al presente articolo.

Art. 41.
(Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni consortili)

1. Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del Consorzio e diventano eseguibili trascorso il termine di affissione.
2. Le deliberazioni assunte dalla Deputazione amministrativa, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all'albo del Consorzio di bonifica a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

Art. 42.
(Controllo regionale sugli atti consortili)

1. Entro cinque giorni dalla loro adozione il Consorzio trasmette alla Direzione Territorio rurale della Giunta regionale copia delle deliberazioni relative a:
a) i piani di organizzazione variabile;
b) l'assunzione di mutui;
c) i piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
d) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi.
2. Entro i dieci giorni successivi alla data del loro ricevimento, la Direzione Territorio rurale della Giunta regionale comunica la decisione di attivare il controllo. Entro i successivi venti giorni la Giunta regionale ha facolta' di annullare le deliberazioni di cui al comma 1, ovvero di interrompere il termine per una sola volta, al fine di richiedere i chiarimenti al Consorzio. Qualora il Consorzio non risponda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti la deliberazione e' dichiarata decaduta.
3. La Giunta regionale esercita altresi' i poteri sostitutivi sugli atti dei Consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile.
4. A tale fine, trascorso il termine senza che il Consorzio abbia adottato gli atti, la Giunta regionale d'ufficio o su segnalazione degli interessati, delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.
5. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per il compimento dello stesso.

Art. 43.
(Vigilanza regionale)

1. La Giunta regionale puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio.
2. La Giunta regionale dispone altresi' la nomina di commissari ad acta qualora i Consorzi non abbiano provveduto alle necessarie modifiche degli atti per i quali sono stati posti rilievi o denunciate irregolarita' e per il compimento degli atti dovuti.
3. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio dei delegati in caso di:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) persistente inattivita';
c) gravi irregolarita' amministrative e contabili.
4. In tali casi l'Assessorato regionale all'agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
5. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio.
6. Contestualmente allo scioglimento, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario del Consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonche' all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio.
7. Il commissario straordinario e' nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessita', l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.
8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere e' obbligatorio per:
a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 42;
b) l'adozione dello statuto consortile e relative modifiche;
c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;
d) l'assunzione di mutui.

Art. 44.
(Impugnazione dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), da proporsi entro venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione prevista dall'articolo 41.
2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni e' ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
3. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo, nei termini e con le modalita' di cui al d.p.r. 1199/1971.

Titolo III. CONSORZI DI IRRIGAZIONE

Art. 45.
(Comprensori di irrigazione)

1. I comprensori d'irrigazione sono delimitati dalla Regione, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, corrispondenti ad unita' omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicita' degli interventi irrigui, della unitarieta' delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.
2. A tale scopo i Consorzi interessati inviano alla Regione le proprie proposte di delimitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione, sentita la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 64, approva la delimitazione dei comprensori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto ed a prescindere dalla specifiche dimensioni territoriali.

Art. 46.
(Consorzi di irrigazione)

1. In ciascun ambito delimitato ai sensi dell'articolo 45 e' costituito o riconosciuto, ove esistente, un Consorzio di irrigazione territorialmente competente.
2. Ai Consorzi di irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933, va riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato.
3. L'ordinamento dei Consorzi di irrigazione resta disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme ad essi relative contenute nel codice civile e nel r.d. 215/1933 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 47.
(Incentivi per i Consorzi di irrigazione)

1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli Consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere piu' organici gli interventi a favore dell'attivita' irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'articolo 54 i Consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 45.
2. I Consorzi di irrigazione, di cui all'articolo 46, comma 1,possono essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili esistenti, ovvero con la formazione di Consorzi di secondo grado.

Art. 48.
(Funzioni dei Consorzi di irrigazione)

1. Ai Consorzi di irrigazione di cui all'articolo 46, competono le seguenti funzioni:
a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonche', su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione, e secondo le relative procedure , degli obiettivi 2 e 5B dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i Consorzi di irrigazione dall'articolo 26 della legge n. 36/1994;
d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della l. 183/1989;
e) esecuzione con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;
f) collaborazione con le autorita' competenti per i controlli in materia di qualita' delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonche' collaborazione con le Autorita' competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;
g) la promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo;
h) i Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 71 del r.d. 215/1933, o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del r.d. 368/1094 e gli introiti relativi alle concessioni, licenze e permessi, competono ai Consorzi stessi ai sensi dell'articolo 100 del r.d. 215/1933.
2. Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei Consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.

Art. 49.
(Consorzi di irrigazione e bonifica)

1. I Consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'articolo 71 del r.d. 215/1933, o riconosciuti con apposito provvedimento, possono svolgere in tutto o su parte del proprio comprensorio, oltre alle funzione proprie dei Consorzi di irrigazione, anche attivita' di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'articolo 8, per il territorio interessato a tale attivita', la classifica di bonifica e costituiscano una separata gestione bonifica, secondo apposita previsione statutaria.
2. La gestione bonifica e' sottoposta alla disciplina prevista dalla presente legge.
3. Gli enti da cui provengono i finanziamenti pubblici possono nominare loro rappresentanti a far parte dei predetti organi statutari speciali, secondo le indicazioni contenute nello statuto consorziale.
4. I Consorzi di irrigazione descritti nel presente articolo assumono la denominazione di Consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei Consorzi di irrigazione.

Art. 50.
(Funzioni dei Consorzi di irrigazione e bonifica)

1. Ai Consorzi di irrigazione e bonifica, limitatamente al territorio classificato di bonifica, competono oltre alle funzioni che l'articolo 48 assegna ai Consorzi di irrigazione, tutte le funzioni che la presente legge affida ai Consorzi di bonifica di cui agli articoli 15 e 26.
2. I Consorzi di irrigazione e bonifica, al pari dei Consorzi di bonifica , possono, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle Provincie, dei Comuni e loro Consorzi per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi il controllo delle acque sotterranee, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue e gli acquedotti rurali, possono altresi' assumere incarichi nei settori della difesa del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 51.
(Costituzione di coutenze e partecipazione a societa')

1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, i Consorzi di irrigazione e i Consorzi di irrigazione e bonifica contitolari della stessa utenza di acqua pubblica, possono, con atto pubblico, costituirsi in coutenza.
2. Alle coutenze cosi' costituite possono venire concessi i contributi previsti all'articolo 54.
3. Per la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche i Consorzi di cui al comma 1, possono costituire coutenze con l'eventuale partecipazione di altri interessati e possono altresi' partecipare a societa', anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

Art. 52.
(Canali demaniali di irrigazione)

1. La gestione dei canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), continua ad essere esercitata dai Consorzi di miglioramento fondiario e dalle Coutenze a tale scopo costituite, cui possono essere concessi i contributi previsti all'articolo 54.

Art. 53.
(Riordino dei Consorzi di irrigazione esistenti)

1. I Consorzi di irrigazione esistenti che non abbiano conseguito la personalita' giuridica possono acquisirla ai sensi dell'articolo 71 del r.d. 215/1933 attraverso le procedure di cui all'articolo 17, oppure ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo degli utenti di uno o piu' organismi esistenti, oppure un numero di utenti che rappresentino almeno un terzo della superficie degli attuali organismi.
2. Allo stesso scopo la Regione, qualora non si ravvisino le condizioni per realizzare le fusioni, promuove, tenuto conto della realta' esistente, la costituzione, oltre che dei Consorzi di irrigazione di cui al coma 1, anche la costituzione di coutenze ai sensi dell'articolo 51.
3. I Consorzi di irrigazione esistenti che operano sui comprensori, pur costituendo unita' omogenee, risultano di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative, hanno facolta', qualora ne ravvisino la convenienza economica, di concordare con i Consorzi esistenti idoneamente organizzati, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori, forme volontarie di collaborazione e di aggregazione.
4. Con l'entrata in vigore della presente legge gli esistenti Consorzi di miglioramento fondiario che operano su comprensori di antica irrigazione classificati di bonifica e che gia' dispongono di una separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari speciali, sono considerati, a tutti gli effetti, quali Consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 49.

Art. 54.
(Finanziamenti regionali per l'irrigazione)

1. Fermi restando i contributi per l'irrigazione previsti dall'articolo 30 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), a favore dei Consorzi di irrigazione, cosi' come individuati all'articolo 46, possono essere concessi contributi in conto capitale:
a) fino al 95 per cento della spesa per gli interventi previsti nel succitato articolo 30;
b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'articolo 6.

Titolo IV. NORME COMUNI

Art. 55.
(Consorzi di secondo grado)

1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a piu' Consorzi., possono costituirsi tra Consorzi di bonifica, Consorzi di irrigazione, Consorzi di irrigazione e bonifica, Consorzi di secondo grado.
2. Alla costituzione dei Consorzi di secondo grado di cui al comma 1, possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altre persone interessate alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.
3. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di cui ai commi 1 e 2, puo' essere assunta da uno o piu' dei soggetti interessati.
4. I compiti, le finalita' la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei Consorzi di secondo grado sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale su proposta dalla Giunta regionale.

Art. 56.
(Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione)

1. Il programma di cui all'articolo 3 dispone per un triennio ed e' aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione.
2. Il programma, avendo come riferimento le disponibilita' finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:
a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'articolo 13, nonche' la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all'articolo 22;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, specificando la spesa a carico della Regione ai sensi dell'articolo 58;
c) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.
3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale, saranno realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorita' da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l'agricoltura.

Art. 57.
(Procedure per la redazione dei programmi annuali)

1. I Consorzi di irrigazione di cui all'articolo 46, i Consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 49 e i Consorzi di bonifica, elaborano, in conformita' delle indicazioni deliberate dal Consiglio regionale, proposte di programma annuale relative ai comprensori di propria competenza e le trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno all'Assessorato regionale all'agricoltura.
2. La proposta e' contestualmente inviata agli Enti locali interessati per territorio.
3. Entro il 31 luglio detti Enti trasmettono all'Assessorato regionale eventuali osservazioni in ordine alla priorita' degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.
4. Entro il 30 settembre l'Assessorato, tenuto conto delle osservazioni ricevute, predispone la proposta definitiva di programma.
5. Il programma e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
6. Il programma cosi' approvato e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 58.
(Finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)

1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di finanziamento per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e la conseguente ripartizione delle risorse, valutando la loro priorita' in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio ed al complesso degli interventi di bonifica e di irrigazione da realizzare sul territorio regionale.
2. Per le opere pubbliche di bonifica il Consiglio regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale nonche' degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nelle proposte di cui all'articolo 56.
3. Per l'approvazione ed il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), il Consiglio regionale valuta anche i tempi necessari per la realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali, cui gli interventi si riferiscono.
4. I tempi di realizzazione delle opere di bonifica o dei singoli lotti funzionali sono determinati sulla base delle previsioni dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale ed eventualmente aggiornati nelle proposte di cui all'articolo 57.

Art. 59.
(Contributi regionali per gli interventi di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata possono essere concessi contributi in conto capitale nelle misure stabilite dalla Giunta regionale sulla base dell'ammontare complessivo del finanziamento assegnato dalla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c).
2. A tal fine la Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del programma determinazione del relativo ammontare e detta il termine per la presentazione delle triennale di cui all'articolo 56, delibera i criteri per la concessione di contributi, la richieste e dei progetti delle opere da parte dei proprietari degli immobili interessati.

Art. 60.
(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi o lavori urgenti ed indifferibili per garantire la funzionalita' delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, lo stanziamento per la concessione di contributi a favore dei Consorzi potra' essere utilizzato, nel limite massimo del quindici per cento per le spese di pronto intervento, quale anticipazione dei fondi assegnabili dallo Stato alla Regione per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.
2. In caso di mancato accoglimento della proposta regionale di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso oppure nell'eventualita' di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la stessa reintegrera', fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo; tali somme dovranno reintegrare, per l'esercizio di competenza, lo stanziamento di spesa per la concessione dei contributi ai Consorzi.

Art. 61.
(Interventi della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale promuove e finanzia, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici, finalizzati all'elaborazione del piano regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 2, nonche' per particolari necessita' che si manifestino in un periodo successivo a detta elaborazione.

Art. 62.
(Relazione triennale)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'articolo 56.
2. La relazione e' presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Art. 63.
(Sistema informativo bonifica ed irrigazione)

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, e' costituito presso il Settore Infrastrutture rurali e territorio della Direzione Territorio rurale della Giunta regionale, il Sistema informativo bonifica ed irrigazione ( SIBI ).
2. Il SIBI contiene in forma organizzata e facilmente accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attivita' di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
3. Per la realizzazione del SIBI , la Regione puo' stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socioeconomico e territoriale.
4. Il SIBI e' raccordato e viene alimentato in continuo con i sistemi informativi territoriale e pedologico della Regione.

Art. 64.
(Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione)

1. E' costituita presso la Direzione Territorio rurale della Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. La Consulta e' organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge.
2. La Consulta e' composta da dodici membri di cui uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni dei miglioramenti fondiari - unione regionale del Piemonte, uno in rappresentanza dei Consorzi di bonifica, uno in rappresentanza dei Consorzi di irrigazione e bonifica, uno in rappresentanza dei Consorzi di irrigazione di cui all'articolo 46, tre in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, due in rappresentanza dei Comuni e delle Province interessate e tre in rappresentanza della Regione.
3. I predetti membri sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta, dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni dei miglioramenti fondiari - unione regionale del Piemonte, delle organizzazioni professionali agricole, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione delle province italiane, assicurando la rappresentanza dei Consorzi nonche' dei Settori regionali competenti in materia di agricoltura, lavori pubblici e ambiente.
4. La Consulta e' presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato.

Art. 65.
(Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione)

1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione formula proposte in ordine:
a) alla elaborazione degli schemi di statuto dei Consorzi;
b) alla elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili;
c) alla elaborazione dello schema tipo dei bilanci consortili.
d) alle vertenze tra i Consorzi di cui all'articolo 14, comma 5.
2. La Consulta esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:
a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
b) delimitazione dei comprensori di bonifica e dei comprensori di cui all'articolo 45;
c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
e) delimitazione dei perimetri consortili;
f) programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.

Art. 66.
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, un capitolo denominato "introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono istituiti appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge, con le denominazioni sotto indicate:
a) "spese per studi e ricerche per la redazione del piano di cui all'articolo 61";
b) "contributi in conto capitale per opere pubbliche di bonifica e irrigazione";
c) "contributi in conto capitale per opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie";
d) "contributi in conto capitale per opere di bonifica e irrigazione private non obbligatorie";
e) "contributi in conto capitale per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione";
f) "contributi in conto capitale per la manutenzione di opere private di bonifica e irrigazione";
g) "contributi in conto capitale per la realizzazione del riordino irriguo e fondiario";
h) "contributi in conto capitale di cui all'articolo 54".
3. La dotazione dei capitoli sopra elencati, viene definita in sede di approvazione di bilancio o di sua variazione, cosi' come previsto nel programma regionale della bonifica e dell'irrigazione di cui all'articolo 56.

Art. 67.
(Rinvio alla normativa statale e regionale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali vigenti.