Disegno di legge regionale, n. 6371.
Bilancio di previsione 1988 e pluriennale 1998 - 2000. 1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1998 e' approvato in lire 22.050.007.086.577 in termini di competenza e in lire 26.554.111.833.532 in termini di cassa. 1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1998 e' approvato in lire 22.050.007.086.577 in termini di competenza ed in lire 26.554.111.833.532 in termini di cassa. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1998 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55. 1. E' approvato il bilancio pluriennale 1998-2000, allegato alla presente legge. 1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa. 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1998, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo di lire 348.025.800.000. 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1998, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, l'emissione di prestiti obbligazionari per un importo di lire 9.000.000.000. 1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco 1, allegato allo stato di previsione della spesa. 1. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. 1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa. 1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998: 1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1998, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 200.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 15970. 1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1998, in lire 1.863.373.240, ed e' iscritta al capitolo n. 10330. 1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali ( I.R.E.S. ) del contributo di cui all'articolo 22, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e' determinata, per l'anno finanziario 1998, in lire 5.600.000.000, ed e' iscritta al capitolo n. 10960. 1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1998 in lire 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 10900. 1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1998 in lire 141 milioni ed e' iscritta al cap. 10100. 1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve Naturali e' determinata per l'anno finanziario 1998 il lire 19.600.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15180. 1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31, e' stabilita, per l'anno finanziario 1998, in lire 6.500.000.000, ed e' iscritta al capitolo 15315. 1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giungo 1989, n. 36, e' stabilita per l'anno finanziario 1998 in lire 900.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15730. 1. Per l'attuazione della legge regionale n. 10/90 e' autorizzata per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 500 milioni iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa. 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 e' istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 2.055.472.360.023 in termini di competenza e in lire 1.855.472.360.023 di cassa. 1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1996 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1998, nell'ammontare di lire 2.055.472.360.023 e' utilizzato per la copertura della spesa iscritta al capitolo n. 15965. 1. Fra i capitoli indicati nell'allegato 2 aventi uno stesso riferimento legislativo e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della L.R. 55/81. Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 48 della L.R. 55/81. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi. 1. Per applicazione dell'articolo 17 della L.R. 51/97 lo stanziamento di cui ai capitoli dell'allegato 2 del presente disegno di legge, viene assegnato, per i provvedimenti di competenza, alla direzione competente per materia. 1. Per l'anno finanziario 1998 le modifiche al bilancio della Regione relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo, purche' tali variazioni non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Allegato A. Atto in allegato: Elenco n. 4 - Elenco n. 5
Cap. 15910
D.D.L. Interventi per la famiglia Lire 5.000.000.000
D.D.L. Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni
in materia di personale Lire 5.800.000.000
Totale Lire 10.800.000.000.
Elenco n. 5
Cap. 27170
D.D.L. Interventi per l'occupazione Lire 4.500.000.000
D.D.L. Interventi per i territori collinari Lire 3.000.000.000
Totale Lire 7.500.000.000. Allegato B. Atto in allegato: Allegato 1
- Bilancio pluriennale 1998-2000 - Bilancio di previsione per lanno finanziario 1998.
All. A., B.
(Stato di previsione dell'entrata)
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1998.
(Stato di previsione della spesa)
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.
(Quadro generale riassuntivo)
(Bilancio Pluriennale)
(Riclassificazione della spesa)
(Autorizzazione a contrarre mutui)
2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli indicati nell'allegato 1 al presente disegno di legge.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 10,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste o richiamate ai commi precedenti.
5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 30.000.000.000 per l'anno finanziario 1999 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1998 - 2000.
(Emissione di prestiti obbligazionari)
2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione di prestiti obbligazionari, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa al capitolo 20355.
3. I prestiti obbligazionari saranno stipulati ad un tasso massimo del 10,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei prestiti obbligazionari nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste o richiamate ai commi precedenti.
5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei prestiti obbligazionari su indicati, previsti in lire 900.000.000 per l'anno finanziario 1999 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1998 - 2000.
(Spese obbligatorie e d'ordine)
(Variazioni di bilancio)
(Garanzie prestate dalla Regione)
(Pagamenti mediante aperture di credito)
(Fondi globali)
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
(Fondo di riserva di cassa)
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1998, in lire 700.000.000, ed e' iscritta al capitolo n. 10930.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1998, in lire 219.738.400, ed e' iscritta al capitolo n. 10940.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)
(Personale dei Parchi e delle Riserve Naturali)
(Interventi per i Parchi e le Riserve Naturali)
(Equilibrio faunistico)
(Protezione Civile)
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1997)
(Variazioni compensative)
2. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1998, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
(Legge regionale 51/97)
(Variazioni di codici)
(Urgenza)