Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6368.

Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte).

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Istituzione e gestione degli Ecomusei) 1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato Scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, Associazioni culturali ed ambientalistiche, Istituti universitari ed Istituti specializzati; al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale che ne affida la gestione, sulla base di un progetto predisposto dal soggetto gestore:
a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
b) alle Province, ai Comuni ed alle Comunita' Montane;
c) alle associazioni appositamente costituite.
3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.
4. La gestione degli Ecomusei puo' essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare".

Art. 2.

1.Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e' aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai membri del Comitato Scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennita' di rimborso spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegio operanti presso l'Amministrazione regionale)".