Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 368.

Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte)



Con il presente d.d.l. si intende proporre l'integrazione dell'art. 2, della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, "Istituzione di Ecomusei del Piemonte", prevedendo tra i soggetti gestori degli stessi anche le Amministrazioni comunali e le comunita' Montane.
Tale integrazione si rende necessaria a seguito della presentazione, da parte di alcuni Comuni e Comunita' Montane di proposte di Ecomuseo, circoscritte a realta' territoriali e culturali Comunali e di Comunita' Montana, che sono state ritenute meritevoli e valide da parte del Comitato Scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei previsto dall'art. 3 della l.r. 31/95.
La dimensione comunale, nella storia italiana, costituisce spesso la realta' di riferimento sociale, culturale, economico, di una popolazione; in essa gli individui trovano senso di identita' ed appartenenza.
L'Ecomuseo, la' dove tale senso della comunita' e' ancora forte o recuperabile, e' uno degli strumenti in grado di valorizzarne i caratteri, evidenziarne le peculiarita', i valori, dare riconoscibilita' alle differenze che possono diventare risorse anche in termini economici.
In montagna e' la dimensione della Comunita' Montana che spesso costituisce riferimento sociale, culturale, economico delle popolazioni per l'interdipendenza dai fattori ambientali, geografici, ecc..
E' pertanto opportuno, per accogliere e sperimentare iniziative che perfettamente possono realizzare l'obiettivo della politica degli Ecomusei documentando a vari livelli e dimensioni la memoria storica del Piemonte, prevedere, tra i possibili soggetti gestori, anche i Comuni e le Comunita' Montane.
L'esperienza di questi due primi anni di lavoro sottolinea inoltre l'opportunita' che i progetti di Ecomuseo siano predisposti dal soggetto proponente, non dal Comitato Scientifico, cui spettano principalmente compiti di programmazione, verifica, orientamento, promozione, supporto scientifico. E' evidente, infatti che, in primo luogo, occorre favorire, orientare ed incentivare le inziative che nascono dal territorio in quanto sono quelle che maggiormente garantiscono il radicamento nella realta' locale e quindi l'esistenza di una effettiva volonta' e capacita' organizzativa e gestionale.
L'entrata in vigore della Legge finanziaria 1997 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662), che amplia lo strumento degli "accordi", oltre a quanto previsto dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per il coordinamento delle azioni che coinvolgono piu' soggetti pubblici e privati, rende opportuno l'adeguamento del comma 4 dell'articolo 2 della Legge 31/95 per renderlo piu' flessibile al fine di garantire l'accesso allo strumento di concertazione piu' adeguato alle specifiche realta'.