Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6366.

Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65: 'Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba'.

Art. 1

Art. 1.

1. Il comma 13, dell'articolo 13, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 e' sostituito dal seguente:
"13. Le attivita' estrattive, nelle Aree per cui il Piano d'Area prevede il ricorso a strumenti attuativi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni che ne regolino l'assetto definitivo, sono soggette alle seguenti disposizioni:
a) nelle more di formazione degli strumenti attuativi, le attivita' estrattive, comunque finalizzate al recupero ambientale, sono consentite nel rispetto delle altre previsioni contenute negli strumenti di pianificazione in base ad autorizzazioni temporanee limitate al rinnovo ed ampliamento delle Aree di cava in atto; le autorizzazioni hanno efficacia di trentasei mesi dalla data del rilascio;
b) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 15, comma 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po Istituzione", come modificato dall'articolo 13 della l.r. 65/1995, e limitate a ventiquattro mesi, possono essere prorogate di ulteriori dodici mesi;
c) nell'ambito delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concessi ampliamenti che, complessivamente, non costituiscano modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dai rispettivi Schemi grafici allegati al Piano d'Area;
d) nel caso in cui, entro la scadenza delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), siano gia' stati depositati agli Enti di competenza i progetti definitivi concernenti l'assetto finale dell'Area, sentito in proposito l'Ente di gestione dell'Area protetta, e nelle more di formazione dei conseguenti strumenti attuativi previsti dall'articolo 32 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni puo' essere rilasciata, quale anticipazione della realizzazione del progetto definitivo, un'autorizzazione di ventiquattro mesi, limitatamente ad ampliamenti sia planimetrici, sia batimetrici compatibili con le finalita' del Piano d'Area;
e) qualora, nei limiti della scadenza delle autorizzazioni previste alle lettere a) e b), non si siano verificate le condizioni di cui alla lettera d), l'ulteriore autorizzazione di ventiquattro mesi dovra' riguardare esclusivamente il recupero dei quantitativi gia' precedentemente autorizzati ma non estratti;
f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), che comportano procedure diversificate e non cumulabili, queste ulteriori autorizzazioni non sono rinnovabili".