Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 366.

Modifica dell'art. 13, comma 13, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65: "Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba'



Ai Sigg. Consiglieri:

L'articolo 13, comma 13, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, nella stesura vigente, e' stato predisposto per consentire la prosecuzione delle attivita' estrattive in attesa dell'approvazione di progetti definitivi finalizzati ad una sistemazione delle Aree di cava conforme agli indirizzi del Piano d'Area. Di fatto il termine di 24 mesi previsto non consente l'attuazione dei nuovi progetti che sono sottoposti a procedure e ad autorizzazioni di diversa natura: Legge 431/1985, L.R. 69/1978 e L.R. 56/1977.
Lo stesso processo di formazione e di definitiva approvazione degli strumenti esecutivi ( P.P. o P.E.C. ) che, previsti per interventi di carattere edilizio, devono essere opportunamente adattati in funzione degli obiettivi ambientali e naturalistici, rischia di rendere inattuabile nei tempi il conseguenziale processo previsto dalla legge. Verrebbe, in altri termini, a mancare materialmente l'opportunita' di prosecuzione dell'attivita' in atto, anche se conforme alle previsioni del Piano d'Area ed esplicitamente consentita dall'articolo 13 della legge regionale in oggetto, esclusivamente per motivazioni di ordine burocratico-amministrativo.
In conseguenza di tale fatto l'attivita' estrattiva puo', quindi, subire una repentina interruzione con evidente pregiudizio per una sua ripresa finalizzata, tra l'altro, alla rinaturalizzazione delle aree interessate. E' facile infatti ipotizzare che gli operatori, nell'attesa dell'approvazione dei progetti, ricerchino, per il proseguimento dell'attivita' e sotto la spinta delle richieste di mercato, occasioni di rilocalizzazione in ambiti esterni mantenendo, di contro, indefinitamente gli impianti esistenti in area Parco. In tale deprecabile caso le Amministrazioni competenti non avrebbero alcuna possibilita' concreta di far rimuovere coattivamente gli impianti richiamati, ne' di procedere ad una riconversione dei medesimi in funzione delle finalita' del Piano d'Area.
La modifica della legge, per consentire tempi utili alla redazione dei progetti definitivi, concede pertanto ulteriori 12 mesi per il proseguimento delle attivita' estrattive, comunque finalizzato al recupero ambientale e nel rispetto delle previsione degli strumenti di pianificazione. Alla scadenza dei complessivi 36 mesi dalla data del rilascio delle autorizzazioni temporanee, nel caso in cui i progetti definitivi siano gia' stati depositati e quindi nelle more di formazione degli strumenti esecutivi di cui all'art. 32 della legge regionale 56/77, la modifica dispone la possibilita' del rilascio di un'ulteriore autorizzazione per altri 12 mesi, sentito il parere dell'Ente di gestione dell'Area protetta, condizionata al rispetto delle finalita' del Piano d'Area. Tale possibilita' da un lato farebbe superare, a quanti hanno gia' predisposto progetti definitivi, le complesse fasi burocratiche di approvazione, dall'altro, per quei soggetti che non hanno presentato tali progetti, consentirebbe il solo recupero dei quantitativi gia' precedentemente autorizzati, ma non asportati in tempo utile, con un significativo margine temporale per la risistemazione ed il ripristino dei luoghi.
Con il presente d.d.l. Si intende inoltre chiarire che la norma di cui all'articolo 13, comma 13 della legge regionale 65/95 si riferisce esclusivamente alle attivita' estrattive per le quali e' previsto il ricorso a strumenti attuativi (modifiche sostanziali negli ambiti individuati nelle Schede progettuali allegate al Piano d'Area ed al PTO -PO); pertanto sono state eliminate le parole "ovvero a rapporti convenzionali" in quanto tali procedure riguardano anche le attivita' estrattive ammissibili fuori dagli ambiti di coordinamento progettuale.
La sostituzione della parola "approvazione", con la parola "formazione" chiarisce che le autorizzazioni temporanee delle attivita' estrattive per le quali e' previsto il ricorso agli strumenti attuativi possono essere concesse prima della adozione degli stessi.