Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6157.

Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte.

Presentata da BENSO TERESA ANNA MARIA, BORTOLIN SILVANA, CASARI RAIMONDA, CHIEZZI GIUSEPPE, COTTO MARIANGELA, FERRARIS PAOLO, GHIGO ENZO, MANICA GIULIANA, MARENGO LUCIANO GIOVANNI, MINERVINI CALANDRI MARTA, PICCHIONI ROLANDO, SIMONETTI LAURA, SPAGNUOLO CARLA, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. E' istituita la Consulta delle elette del Piemonte che ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2.

1. La consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:
a) rendere le elette nelle Assemblee e negli Organismi locali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;
b) aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra societa';
c) offrire informazione e collaborazione all'interno ed all'esterno della Consulta stessa;
d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della "Cosa Pubblica", rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
e) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Piemonte;
f) promuovere la presenza femminile negli Organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;
g) agevolare i contatti con le Istituzioni;
h) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;
i) non ultimo, sviluppare sempre piu' in tutte le donne il senso della loro responsabilita' verso il proprio Paese e verso la Societa' attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

Art. 3.

1. La Consulta e' costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, le Presidenti delle Consulte femminili, delle Commissioni Pari Opportunita' e le consigliere di Parita'. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta stessa sono demandati a successivo provvedimento deliberativo.

Art. 4.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la spesa e' imputabile al capitolo 10220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, che presenta adeguata disponibilita'.