Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6142.

Sede Museo ferroviario Piemontese.

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, ANGELI MARIO, BELLINGERI GIAN FRANCO, CASARI RAIMONDA, CASONI WILLIAM, CAVALIERE PASQUALE, CHIEZZI GIUSEPPE, COTTO MARIANGELA, DUTTO CLAUDIO, FARASSINO GIUSEPPE, GALLI DANIELE, PEANO PIERGIORGIO, RIBA LIDO, ROSSI GIACOMO, ROSSO ROBERTO, RUBATTO PIER LUIGI, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Terreno)

1. La sede del Museo Ferroviario Piemontese verra' realizzata in Savigliano, su terreno gia' individuato dal P.R.G.C. situato fra il bivio delle ferrovie Torino-Savona e Savigliano-Saluzzo, che verra' acquisito e messo a disposizione da parte del Comune di Savigliano.

Art. 2.
(Edifici e strutture)

1. Gli elementi da realizzare in via prioritaria sono:
a) le officine per la manutenzione e per la riparazione dei rotabili;
b) la piattaforma girevole, gli scambi ed i binari di servizio raccordati con la ferrovia Savigliano-Saluzzo;
c) le rimesse per il materiale rotabile;
d) i servizi annessi.
2. In un secondo tempo, potranno essere realizzati:
a) la palazzina uffici;
b) i padiglioni espositivi;
c) le sale riunioni e la biblioteca;
d) i servizi di accoglienza e vari.

Art. 3.
(Realizzazione)

1. La realizzazione del Museo avverra' a cura e carico dell'associazione "Museo Ferroviario Piemontese", istituita in forza della legge regionale 26 luglio 1978, numero 45, che verra' finanziata dalla Regione Piemonte per l'importo di lire tre miliardi in tre anni e precisamente:
a) lire 1.000.000.000 per l'anno 1996;
b) lire 1.000.000.000 per l'anno 1997;
c) lire 1.000.000.000 per l'anno 1998.
2. Sara' cura dell'Associazione reperire altre fonti di finanziamento da Enti locali, fondazioni, associazioni e privati per il completamento dell'opera.
3. L'erogazione da parte della Regione Piemonte avverra' con l'entrata in vigore della presente legge per lire cinquecento milioni (lire 500.000.000) e per le quote successive in base allo stato avanzamento lavori documentato da opportune fatture di spesa.
4. Il Museo Ferroviario Piemontese iscrivera' dette somme nel fondo di dotazione a nome della Regione Piemonte.

Art. 4.
(Materiale rotabile)

1. Per l'acquisto, la riparazione, il restauro, la rimessa in efficienza del materiale rotabile, nonche' per l'acquisto di attrezzature e materiali atti ad effettuare in economia i lavori suddetti, l'associazione "Museo Ferroviario Piemontese" ricevera', inoltre, un finanziamento straordinario di lire seicentomilioni (lire. 600.000.000) ripartito in tre anni (lire. 200.000.000 nel 1996, 1997, 1998), somme erogabili contro presentazione delle fatture di spesa.
2. L'associazione "Museo Ferroviario Piemontese" iscrivera' dette somme nel suo fondo di dotazione a nome della Regione Piemonte.

Art. 5.
(Norme finanziarie)

1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, la spesa di lire un miliardo e duecento milioni (lire 1.200.000.000) per un totale complessivo nel triennio di lire tre miliardi e seicento milioni (lire 3.600.000.000).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, di un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per la realizzazione della sede in Savigliano del Museo Ferroviario Piemontese istituito con legge regionale 26 luglio 1978, numero 45, nonche' per l'acquisto, la riparazione, il restauro, la rimessa in efficenza del materiale rotabile" e con la dotazione di lire un miliardo e duecento milioni (lire 1.200.000.000).
3. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1996 si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte ai sottonotati capitoli del bilancio 1996 e precisamente:
a) per lire duecento milioni (lire 200.000.000) dal capitolo.11725 "contributi ad Enti Locali, Enti ed Istituzioni Culturali del Piemonte per la promozione ed il sostegno di iniziative e progetti culturali (articolo 7 legge regionale 28 luglio 1978 n. 58)";
b) per lire duecento milioni (lire 200.000.000) dal capitolo 20400 "contributi in conto capitale ad Enti Locali ed istituzioni culturali per interventi edilizi a favore di musei e biblioteche (legge 21 dicembre 1961, numero 1552; articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 28 agosto 1978, numero 58; articolo 19 legge regionale 19 dicembre 1978, numero 78 e legge regionale 68/94)";
c) per lire quattrocento milioni (lire 400.000.000) dal capitolo 20930 "contributi a Enti Locali per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva (legge regionale 1 marzo 1979, numero 10 e legge regionale 21 marzo 1984, numero 18)";
d) per lire quattrocento milioni (lire 400.000.000) dal capitolo 25020 "concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti di piste o percorsi ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati (legge regionale 17 aprile 1990, numero 33)".
4. Alla copertura degli oneri per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.