Proposta di legge regionale, n. 6142.
Sede Museo ferroviario Piemontese. 1. La sede del Museo Ferroviario Piemontese verra' realizzata in
Savigliano, su terreno gia' individuato dal P.R.G.C. situato fra
il bivio delle ferrovie Torino-Savona e Savigliano-Saluzzo, che
verra' acquisito e messo a disposizione da parte del Comune di
Savigliano. 1. Gli elementi da realizzare in via prioritaria sono: 1. La realizzazione del Museo avverra' a cura e carico
dell'associazione "Museo Ferroviario Piemontese", istituita in forza
della legge regionale 26 luglio 1978, numero 45, che verra'
finanziata dalla Regione Piemonte per l'importo di lire tre miliardi
in tre anni e precisamente: 1. Per l'acquisto, la riparazione, il restauro, la rimessa in
efficienza del materiale rotabile, nonche' per l'acquisto di
attrezzature e materiali atti ad effettuare in economia i lavori
suddetti, l'associazione "Museo Ferroviario Piemontese" ricevera',
inoltre, un finanziamento straordinario di lire seicentomilioni
(lire. 600.000.000) ripartito in tre anni (lire. 200.000.000 nel
1996, 1997, 1998), somme erogabili contro presentazione delle
fatture di spesa. 1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per
ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, la spesa di lire un miliardo e
duecento milioni (lire 1.200.000.000) per un totale complessivo nel
triennio di lire tre miliardi e seicento milioni (lire
3.600.000.000).
Art. 1, 2, 3, 4, 5
(Terreno)
(Edifici e strutture)
a) le officine per la manutenzione e per la riparazione dei
rotabili;
b) la piattaforma girevole, gli scambi ed i binari di servizio
raccordati con la ferrovia Savigliano-Saluzzo;
c) le rimesse per il materiale rotabile;
d) i servizi annessi.
2. In un secondo tempo, potranno essere realizzati:
a) la palazzina uffici;
b) i padiglioni espositivi;
c) le sale riunioni e la biblioteca;
d) i servizi di accoglienza e vari.
(Realizzazione)
a) lire 1.000.000.000 per l'anno 1996;
b) lire 1.000.000.000 per l'anno 1997;
c) lire 1.000.000.000 per l'anno 1998.
2. Sara' cura dell'Associazione reperire altre fonti di
finanziamento da Enti locali, fondazioni, associazioni e privati per
il completamento dell'opera.
3. L'erogazione da parte della Regione Piemonte avverra' con
l'entrata in vigore della presente legge per lire cinquecento
milioni (lire 500.000.000) e per le quote successive in base allo
stato avanzamento lavori documentato da opportune fatture di spesa.
4. Il Museo Ferroviario Piemontese iscrivera' dette somme nel fondo
di dotazione a nome della Regione Piemonte.
(Materiale rotabile)
2. L'associazione "Museo Ferroviario Piemontese" iscrivera' dette
somme nel suo fondo di dotazione a nome della Regione Piemonte.
(Norme finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa
per l'anno finanziario 1996, di un apposito capitolo con la seguente
denominazione: "Spese per la realizzazione della sede in Savigliano
del Museo Ferroviario Piemontese istituito con legge regionale 26
luglio 1978, numero 45, nonche' per l'acquisto, la riparazione, il
restauro, la rimessa in efficenza del materiale rotabile" e con la
dotazione di lire un miliardo e duecento milioni (lire
1.200.000.000).
3. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1996 si
provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte ai
sottonotati capitoli del bilancio 1996 e precisamente:
a) per lire duecento milioni (lire 200.000.000) dal capitolo.11725
"contributi ad Enti Locali, Enti ed Istituzioni Culturali del
Piemonte per la promozione ed il sostegno di iniziative e progetti
culturali (articolo 7 legge regionale 28 luglio 1978 n. 58)";
b) per lire duecento milioni (lire 200.000.000) dal capitolo 20400
"contributi in conto capitale ad Enti Locali ed istituzioni
culturali per interventi edilizi a favore di musei e biblioteche
(legge 21 dicembre 1961, numero 1552; articoli 4, 5 e 6 della legge
regionale 28 agosto 1978, numero 58; articolo 19 legge regionale 19
dicembre 1978, numero 78 e legge regionale 68/94)";
c) per lire quattrocento milioni (lire 400.000.000) dal capitolo
20930 "contributi a Enti Locali per lo sviluppo dell'impiantistica
sportiva (legge regionale 1 marzo 1979, numero 10 e legge regionale
21 marzo 1984, numero 18)";
d) per lire quattrocento milioni (lire 400.000.000) dal capitolo
25020 "concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione dei progetti di piste o percorsi ciclabili, della
relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati (legge regionale 17
aprile 1990, numero 33)".
4. Alla copertura degli oneri per ciascuno degli anni 1997 e 1998
si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.