Disegno di legge regionale, n. 6101.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo vanatorio. Allegato Art. 2. Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie
particolarmente protette
Art. 3. Promozione regionale di cultura faunistica
Art. 4. Esercizio delle funzioni amministrative
Titolo II. - Pianificazione regionale faunistica. Istituti per
l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale
Art. 5. Piano faunistico-venatorio regionale
Art. 6. Piani faunistico-venatori provinciali
Art. 7. Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale
Art. 8. Istituzione di zone di protezione da parte della Regione
Art. 9. Oasi di protezione
Art. 10. Zone di ripopolamento e cattura
Art. 11. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
Art. 12. Modalita' di costituzione delle zone di tutela
Art. 13. Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento,
allenamento, gare dei cani da caccia
Art. 14. Gestione delle oasi di protezione, delle zone di
ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare di
cani
Titolo III - Strutture private per la caccia e la produzione della
fauna selvatica
Art. 15. Aziende faunistico-venatorie ed aziende
agri-turistico-venatorie
Art. 16. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica
Art. 17. Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o
alimentare
Art. 18. Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e
amatoriale
Titolo IV - Strutture amministrative, attivita' di studio e ricerca
Art. 19.Comitato regionale di coordinamento delle attivita'
venatorie per la tutela della fauna selvatica
Art. 20. Comitato provinciale di coordinamento delle attivita'
venatorie per la tutela della fauna
Art. 21. Attivita' di studio e ricerca
Art. 22. Osservatorio regionale sulla fauna selvatica
Art. 23. Attivita' ispettiva in materia faunistica
Titolo V - Attivita' aventi ad oggetto la fauna selvatica
Art. 24. Controllo della fauna selvatica
Art. 25. Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a
scopo di ripopolamento
Art. 26. Cattura e inanellamento a scopo scientifico
Art. 27. Introduzione di fauna selvatica dall'estero
Art. 28. Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e
disponibilita' materiale di fauna selvatica
Art. 29. Attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di
trofei
Titolo VI. - Esercizio della caccia: Autorizzazione e requisiti
Art. 30. Esercizio dell'attivita' venatoria
Art. 31. Attivita' venatoria nelle aree contigue ai parchi
naturali, nazionali e regionali
Art. 32. Opzione sulla forma di caccia prescelta
Art. 33. Appostamenti
Art. 34. Il tesserino regionale
Art. 35. Abilitazione venatoria
Art. 36. Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle
Alpi
Art. 37. Commissione d'esame
Art. 38. Esame di abilitazione venatoria
Titolo VII. - Esercizio della caccia: specie, tempi, carniere,
modalita' e mezzi
Art. 39. Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
Art. 40. Calendario venatorio
Art. 41. Carniere giornaliero e stagionale
Art. 42. Giornate e orario di caccia
Art. 43. Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria
Titolo VIII. - Divieti, Vigilanza, Sanzioni
Art. 44. Altri divieti
Art. 45. Pubblicita' di zone speciali e luoghi di divieto mediante
tabelle
Art. 46. Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla
vigilanza venatoria
Art. 47. Rapporti sull'attivita' di vigilanza
Art. 48. Sanzioni amministrative
Titolo IX. - Tasse, contributi, indirizzi, premi
Art. 49. Tasse di concessione regionale in materia di caccia
Art. 50. Fondo regionale per il recupero ambientale e faunistico.
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
dall'attivita' venatoria
Art. 51. Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi
nel piano faunistico-venatorio
Art. 52. Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il
ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica
nelle zone di protezione
Titolo X. - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Art. 53. Disposizioni finanziarie
Art. 54. Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 53
Art. 55. Norma finale
Art. 56. Norme transitorie
Art. 57. Urgenza. Titolo I. - Disposizioni generali 1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio
Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la
comunita', ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica
come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse
della comunita' internazionale, nazionale e regionale. 1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente
presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio
indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge
157/1992. 1. La Regione avvalendosi della collaborazione della scuola,
dell'Universita', di musei naturalistici, di organizzazioni sociali,
di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonche' di
associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio
faunistico e dei modi per la sua tutela. 1. Le funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento
ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e i compiti di
orientamento, di controllo anche di natura repressiva, e sostitutivi
di cui alla presente legge e allo Statuto regionale sono esercitate
dalla Regione. Titolo II. - Pianificazione regionale faunistica. Istituti per
l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento
ambientale 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a
pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene
alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita'
riproduttive delle loro popolazioni, e per le altre specie, al
conseguimento della densita' ottimale ed alla loro conservazione
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio. 1. Le Province, ai fini della pianificazione generale del
territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 157/1992, piani
faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per
comprensori omogenei. 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata
della caccia, e' riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo
un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire
dall'approvazione del piano venatorio faunistico regionale, con le
modalita' e per i fini di cui all'articolo 51. Regione
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 5,
della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di
migrazione dell'avifauna, segnalate dall' INFS , zone di protezione
finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat
compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede, altresi', al
ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attivita' antropica.
Tali attivita' riguardano in particolare le specie di cui all'elenco
allegato alle direttive n. 79/409/CEE, n. 84/411/CEE e n.
91/244/CEE. 1. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione
degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta
della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della
prole. 1. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle
Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta
della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o
che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante
presenza di fauna selvatica. 1. Sono centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica le aree
destinate a produrre esemplari allo stato naturale a scopo di
ripopolamento con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria
interna. 1. Le zone di tutela previste all'articolo 10, comma 8, lettere a),
b) e c) della legge 157/1992, sono costituite dalla Giunta
provinciale. 1. Il cacciatore puo' esercitare l'addestramento e l'allenamento
dei cani da caccia nell'Ambito territoriale di caccia di ammissione,
dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui e'
permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' e
il venerdi' nei terreni destinati all'esercizio dell'attivita'
venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9. 1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i
centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, sono oggetto di
gestione da parte della Provincia, mediante: Titolo III. - Strutture private per la caccia e la produzione
della fauna selvatica 1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito
l' INFS , entro i limiti del 15 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, puo' autorizzare
l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie. 1. Sono centri privati di riproduzione di fauna selvatica, soggetti
a concessione regionale, le aree destinate a produrre esemplari allo
stato naturale per uso di ripopolamento organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In tali centri
e' vietato l'esercizio venatorio. 1. La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni
dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge, puo' rilasciare l'autorizzazione per l'impianto e
l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento o alimentare a persone nominativamente indicate. 1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento
provinciale, approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge, puo' rilasciare l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio
di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale
a persona nominativamente indicata. Titolo IV. - Strutture amministrative, attivita' di studio e
ricerca 1. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle
attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale
organo tecnico e consultivo della Regione. 1. Presso ogni Provincia e' istituito il Comitato provinciale di
coordinamento delle attivita' venatorie per la tutela della fauna
selvatica quale organo tecnico e consultivo della Provincia. 1. La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla
biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di
produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela
della fauna stessa nonche' sulle tecniche di recupero e sistemazione
di aree modificate dall'azione antropica. 1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 21, e'
istituito nell'ambito della struttura competente in materia di
caccia e pesca l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, in
base alle norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento
del personale regionale. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 14 e
16 della legge 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della
vigilanza e controllo sulle attivita' relative alla gestione
programmata della caccia e al funzionamento delle aziende
faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie viene
attivata nell'ambito della struttura competente in materia di caccia
e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica con i seguenti
compiti: Titolo V. - Attivita' aventi ad oggetto la fauna selvatica 1. Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto
all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, e' delegato alle
amministrazioni provinciali. 1. La Provincia sentiti gli organismi di gestione degli Ambiti
territorilai di caccia e dei Comprensori alpini predispone entro il
30 settembre di ciascun anno un piano delle attivita' e degli
interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa: 1. La Giunta regionale, su parere dell' INFS , puo' concedere, su
motivata richiesta, ed esclusivamente per ragioni di studio e
ricerca scientifica, a Istituti universitari, al Consiglio nazionale
delle ricerche e ai Musei di storia naturale, l'autorizzazione a
catturare e utilizzare esemplari di mammiferi e uccelli e di
prelevare uova, nidi e piccoli nati anche su territori ove e'
vietato l'esercizio venatorio. 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purche'
corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul
territorio regionale, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento
e di miglioramento genetico. 1. La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su
richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di
protezione ambientali, centri di recupero, cura, riabilitazione e
reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli
appartenenti a specie protette. 1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione, di
seguito chiamata imbalsamazione, e' subordinato all'iscrizione al
registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Titolo VI. - Esercizio della caccia: Autorizzazione e
requisiti 1. L'attivita' venatoria si svolge in base ad una concessione che
lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i
requisiti previsti dalla legge 157/1992, e dalla presente legge. 1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi naturali
nazionali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi
dell'articolo 32, 2 comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
"Legge quadro sulle aree protette", si svolge nella forma della
caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto
all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori
alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta. 1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a
norma dell'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992, ha la durata
triennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo precedente la
scadenza del triennio il cacciatore non fa pervenire alla Provincia
richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino
regionale. 1. Sono consentiti appostamenti purche' temporanei. 1. Chiunque intenda esercitare la caccia anche mediante l'uso
dell'arco e del falco nell'ambito della Regione Piemonte deve essere
in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione. 1. Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso
di caccia nonche' per l'esercizio della caccia mediante l'uso
dell'arco e del falco e per il rinnovo della stessa in caso di
revoca e' richiesta l'abilitazione venatoria. 1. Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare
l'attivita' venatoria in zona delle Alpi, ed e' privo del
certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni
deve sostenere presso la commissione di cui all'articolo 37,
apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in
cui dimostri, attraverso colloquio, di possedere nozioni
sufficienti: 1. Il Presidente della Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo
di Provincia una commissione di esame per il conseguimento
dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di tassidermia. 1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre: Titolo VII. - Esercizio della caccia: Specie, tempi, carniere,
modalita' e mezzi 1. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i
periodi indicati dall'articolo 18 della legge 157/1992. 1. La Giunta regionale, sentito l' INFS entro e non oltre il 15
giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero
territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione
venatoria. 1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore e' consentito
l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica di cui un solo
capo delle seguenti specie: gallo forcello, coturnice, pernice
bianca, e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui
quattro tra palmipedi e trampolieri e di non piu' di due beccacce. 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/1992, il cacciatore
puo' esercitare la caccia complessivamente per non piu' di tre
giornate la settimana, a scelta fra il lunedi', mercoledi',
giovedi', sabato e domenica. 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile: Titolo VIII. - Divieti, Vigilanza, Sanzioni 1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, e'
vietato: 1. Sono pubblicizzati con tabelle esenti da tasse i confini delle
seguenti zone: zona Alpi; Ambiti territoriali di caccia; Comprensori
alpini; oasi di protezione; valichi alpini; zone di ripopolamento e
cattura; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da
caccia; zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5 della
legge 157/1992; aziende faunistico venatorie; aziende
agri-turistico-venatorie; beni monumentali; centri di riproduzione
di selvaggina; zone militari e zone di industria della pesca o della
piscicoltura di cui all'articolo 21 della legge 157/1992. 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e' affidata
ai soggetti di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 della legge
157/1992. 1. Le Province, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, anche
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, trasmettono
alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attivita' di
sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria ivi
compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un
prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate. 1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della
legge 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e
sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi' sanzionate: Titolo IX. - Tasse, contributi, indirizzi, premi 1. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme
perviste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, "Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali" e dalla legge 14 giugno
1990, n. 158, "Norme di delega in materia di autonomia impositiva
delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari
tra lo Stato e le Regioni", cosi' come modificata dalla legge 23
dicembre 1994, n. 724. 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e
a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta,
e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura della Regione un
fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o
conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento
regionale previsto dall'articolo 53 della presente legge. 1. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari o
conduttori di fondi inclusi nel Piano faunistico regionale ai sensi
dell'articolo 5, in relazione alle misure dirette alla tutela ed
alla valorizzazione dell'ambiente, purche' tali soggetti si
impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale per i fini
di cui al successivo comma. 1. La Provincia prevede, all'interno dei piani di cui all'articolo
6, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di
ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle
aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque
umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle
zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di
ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione. Titolo X. - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale
vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti
denominazioni: 1. Il comma 10 dell'articolo 1 (Disposizioni provvisorie in ordine
alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio)
della legge regionale n. 53/1995, "Disposizioni provvisorie in
ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario
venatorio" e' sostituito dal seguente: "10. La Giunta regionale
fissa la quota di partecipazione economica dei cacciatori alla
gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori
alpini, differenziata anche per la caccia alla fauna stanziale e
migratoria e per la caccia di selezione agli ungulati ed alla
piccola fauna alpina". 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali: 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi
dell'articolo 72 della legge regionale n. 60/1979, come da ultimo
modificato dall'articolo 21 della legge regionale 22/1988,
continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute nello
stesso articolo fino all'attuazione della disciplina prevista
dall'articolo 10, comma 12, ed all'articolo 15 della legge 157/1992. 1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo
45 dello Statuto, ed entrera' in vigore nel giorno della
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. La
presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte. Allegato A.
Tabella A. - Titolo II Caccia e Pesca "Indicazione degli atti
soggetti a tassa" (Allegato A articolo 49, comma 2). Numero d'ordine
16. Allegato B.
Tabella B. - Titolo II Caccia e Pesca "Indicazione degli atti
soggetti a tassa" (Allegato A articolo 49, comma 2). Numero d'ordine
17.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57A., B.
(Finalita' della legge)
2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle
norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio",
disciplina l'attivita' venatoria e persegue in particolare i
seguenti scopi:
a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero
dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;
b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione
e al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie
faunistiche autoctone;
c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado
ambientale;
d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero
di cittadini;
e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e le risorse economiche
agli scopi della presente legge;
f) consentire il prelievo venatorio compatibilmente con l'esigenza
di conservazione della fauna selvatica;
g) garantire la salvaguardia delle colture agricole durante
l'attivita' venatoria, nonche' promuovere lo sviluppo di specifiche
iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire
il rilancio dell'economia agricola montana e collinare.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene
conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie
appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di
popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di
fattori naturali o antropici di disequilibrio.
(Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie
particolarmente protette)
2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della
presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali
esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in
stato di naturale liberta', nel territorio regionale.
3. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica
all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed
obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo
sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b) della legge 157/1992, nonche' tutte le
altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali
o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
indicano come minacciate di estinzione.
5. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti e alle arvicole.
(Promozione di cultura faunistica)
2. La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme piu'
rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle
acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione
della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto
concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e
sugli equilibri ambientali in generale.
(Esercizio delle funzioni amministrative)
2. Le funzioni amministrative in materia, ad eccezione di quelle
espressamente riservate allo Stato o alla Regione, vengono
esercitate dalle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8
giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", in
conformita' e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.
3. In caso di inadempienza da parte delle Province
nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale,
trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito,
esercita il potere sostitutivo.
4. La Giunta regionale e la Giunta provinciale nell'esercizio delle
rispettive funzioni in materia si avvalgono, quale organo consultivo
a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica ( INFS ) e delle sue articolazioni regionali ed
inoltre della collaborazione di Enti e di Istituti pubblici e
privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie,
agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.
(Piano faunisticovenatorio regionale)
2. Il piano faunistico-venatorio regionale, realizza il
coordinamento dei piani provinciali, ed e' predisposto dalla Giunta
regionale sulla base dei criteri per i quali l' INFS garantisce la
omogeneita' e la congruenza.
3. Il piano faunistico-venatorio regionale e' approvato dal
Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, ha durata quinquennale e puo' essere aggiornato.
(Piani faunisticovenatori provinciali)
2. I comprensori omogenei sono zone territoriali caratterizzati
sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle
caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al
comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta
giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa
provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito
l' INFS .
4. Le Province, sentiti i comitati di gestione degli Ambiti
territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, predispongono piani
di miglioramento ambientale nelle zone di protezione, tesi a
favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica.
5. I piani faunistico venatori adottati dalle Province sono
trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la
rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio
regionale.
6. I piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi,
fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni
dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta
regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la
Provincia e' tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro
trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico venatorio
apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano e' approvato
dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le
modalita' di cui al comma 6.
8. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7,
la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano
faunisticovenatorio regionale)
2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare
sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, al
Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del piano faunistico-venatorio, una richiesta motivata
che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi", e' esaminata entro sessanta
giorni.
3. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 5 e 6. E'
altresi' accolta, in casi da individuarsi specificamente con
provvedimento della Giunta regionale, quando l'attivita' venatoria
sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole
specializzate nonche' di produzioni agricole condotte con sistemi
sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia
motivo di danno ad attivita' di rilevante interesse economico,
sociale o ambientale.
4. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione, a cura del
proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, le
quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area
interessata, secondo le specificazioni di cui all'articolo 45.
5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e'
vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni
del divieto.
6. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi rustici
chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di
altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da
specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno
metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
7.I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelli che si intendera' successivamente istituire
devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore,
alla Giunta regionale e alla Provincia precisando l'estensione del
fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con
l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori
provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da
tasse regionali.
8. La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5, entra a far parte
della quota del territorio agro-silvo -pastorale della Regione,
destinata a protezione della fauna selvatica.
9. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Agli effetti della presente
legge sono considerati terreni in attualita' di coltivazione gli
orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a
raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con
raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto
effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con
protezione limitata, nonche' i terreni di recente rimboschimento.
10. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato nei fondi ove si
pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato
brado e semibrado, purche' delimitati da muretti, recinzioni in rete
o da steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere
naturali. La superficie di questi fondi entra a far parte della
quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione
della fauna selvatica.
(Istituzione di zone di protezione da parte della)
(Oasi di protezione)
2. L'istituzione delle oasi e' deliberata dalla Provincia in
attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di
particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di
specie rare o in estinzione.
3. L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico
delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarita'
del territorio correlata all'ambito territoriale di caccia o
comprensorio alpino cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle
oasi di protezione devono essere previste attivita' di intervento
per favorire ed agevolare le finalita' di cui al comma 1.
4. Le oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti
naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone
collinari e montane per assicurare una efficace protezione di tutte
le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.
5. La Provincia, quando si determinino situazioni di squilibrio
faunistico, sentiti l' INFS e la Giunta regionale, puo'
autorizzare, nelle oasi di protezione, immissioni e catture di fauna
autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento e di studio.
6. Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di
protezione ha validita' di cinque anni. Puo' essere rinnovato per
uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati
motivi di interesse generale, purche' non nel corso dell'annata
venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura
ove sia possibile, per la sua introduzione in altre oasi.
(Zone di ripopolamento e cattura)
2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:
a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per
ripopolamenti;
d) favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori
circostanti.
3. L'estensione di ciascuna zona sara' determinata in base a
criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo
agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:
a) ripristino a coltura di terreni marginali;
b) esecuzione di sfalci;
c) semine con opportune miscele;
d) allestimento di pozze alimentate con acqua sorgiva o piovana.
4. La fauna catturata in dette zone viene impiegata per il
ripopolamento degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori
alpini ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e puo'
essere destinata alla reintegrazione di altri Ambiti territorilai di
caccia e Comprensori alpini a condizione di reciprocita'.
5. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono
rinnovabili per uguale periodo.
6. In caso di scadente redditivita' o di accertati gravi danni
provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e' ammessa la
revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non
oltre il mese di marzo.
(Centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica)
2. L'istituzione di centri pubblici e' deliberata dalla Provincia
in attuazione dei piani faunistico-provinciali di cui all'articolo
6, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia
ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del
conduttore del fondo che ne abbia titolo, e che presentino varieta'
di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone
concentrazioni di fauna selvatica.
3. L'estensione complessiva dei centri di ciascuna Provincia non
deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio
agro-silvo-pastorale.
4. L'attivita' del centro pubblico deve prevedere interventi
diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni di
sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:
a) semine di aree marginali con opportune miscele;
b) allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
c) esecuzione di sfalci;
d) costruzione ed alimentazione di mangiatoie anche coperte;
e) formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;
f) messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e
palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di
ambientamento di animali selvatici.
5. La Giunta regionale puo' istituire e gestire centri regionali di
produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di
tutela della diversita' genetica e della biodiversita' nonche' di
promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.
(Modalita' di costituzione delle zone di tutela)
2. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da
vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di
fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio
dei Comuni territorialmente interessati.
3. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la
Provincia provvedera' a norma dell'articolo 8 della legge 241/1990,
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite.
4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori
interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice
ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, entro sessanta giorni
dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del
comma 3.
5. Decorso il termine, la Provincia, ove sussista il consenso
esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti
almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende
vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione,
delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di
produzione di fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni
presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure
necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone.
6. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in
cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui
al comma 4.
7. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai
proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso,
precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria fino alla destinazione
da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso
nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. La Giunta provinciale, sentita la Giunta regionale e le
organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in
vista di particolari necessita' ambientali, puo' disporre la
costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione di piani di
miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di
fauna selvatica.
(Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento,
allenamento, gare dei cani da caccia)
2. Nella zona delle Alpi il cacciatore puo' esercitare
l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel Comprensorio
alpino di ammissione, dal 1 settembre fino al quarto giorno
antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti
i giorni esclusi il martedi' e il venerdi' nei terreni individuati
al comma 1.
3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza
deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e
deve adoperarsi affinche' i cani stessi non arrechino danno alla
fauna selvatica.
4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di
cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani
vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6
della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, "Istituzione
dell'anagrafe canina", agli organi di polizia municipale del Comune
competente per territorio.
5. La Provincia, anche su richiesta degli Ambiti territoriali di
caccia e dei Comprensori alpini, delle associazioni venatorie o
cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o
associati previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei
fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
prove dei cani da ferma, con facolta' di sparo, esclusivamente su
fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie:
fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi
indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6;
d) zone, adeguatamente recintate, in cui sono permessi
l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito su cinghiale e
dei cani da tana anche con facolta' di sparo; i cinghiali impiegati
in tali zone devono essere sottoposti a periodico controllo
veterinario e identificabili mediante tatuaggio a norma della
legislazione vigente.
6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono
consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da
caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono
disciplinati da apposito regolamento provinciale, sentita la Giunta
regionale.
7. La Provincia, puo' istituire con le modalita' di cui al comma 5
nel periodo 1 marzo, 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento,
l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di
estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5
sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su
richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i
criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi
periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle
zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.
10. Le zone di cui ai commi 5 e 7:
a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente, e sono
determinate: le zone a) in misura non inferiore ciascuna ad ettari
30 e non superiore ad ettari 100, le zone b), c), e d) in misura non
inferiori a 50 e non superiore ad ettari 200;
b) sono individuate su territori in cui e' consentito l'esercizio
venatorio;
c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo
rinnovo.
11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile
riconosciute, puo' autorizzare, su fauna selvatica appartenente a
specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia
pratica per cani a carattere regionale, nazionale ed internazionale
nelle zone di cui ai commi 5 e 7, e nelle zone di ripopolamento e
cattura.
12. La Giunta regionale su richiesta dei concessionari puo'
autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende
agri-turistico-venatorie anche con facolta' di sparo e nelle aziende
faunistico-venatorie senza sparo.
13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli
allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze
dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana ( ENCI ).
14. Nella caccia di selezione agli ungulati per i recuperi dei capi
feriti e per l'abbattimento sanitario dei capi defedati, e'
consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Societa'
amatori cani da traccia ( SACT ) e purche' abilitati in prove di
lavoro organizzate dall' ENCI , secondo le disposizioni dettate
dalla Giunta regionale, che disciplina altresi' le modalita' per il
rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo
corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo
i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13
della legge 157/1992. Le operazioni da svolgersi con l'uso di un
solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari e del
periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio
venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca
viene autorizzata dalla Provincia competente, negli Ambiti
territoriali di caccia e nei Comprensori alpini dai Comitati di
gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione
privata dal concessionario dell'azienda venatoria.
(Gestione delle oasi di protezione, delle zone di
ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica. Delle zone di addestramento, allenamento e gare di
cani)
a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante
interesse naturalistico;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole;
d) interventi diretti di protezione o incremento numerico delle
specie maggiormente rappresentative.
2. Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese
relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario
nonche' il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o
catturati.
3. La Provincia previa approvazione di un regolamento di gestione,
puo' stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi
di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri
pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione
degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini.
4. Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di cui
all'articolo 13, commi 5, 7 e per le gare dei cani di cui
all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con le
associazioni venatorie o con le associazioni cinofile nazionali
riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli o associati,
previa approvazione del regolamento di gestione di cui al comma 3.
Tale regolamento dovra' garantire la possibilita' di accesso agli
aderenti di tutte le associazioni venatorie e alle associazioni
cinofile nazionali riconosciute.
(Aziende faunisticovenatorie ed aziende
agrituristicovenatorie)
2. Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalita'
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica
fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella
acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di
concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere
corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali
aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal
calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non e'
consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla
data del 31 agosto.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti
l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di
fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa
agricola.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere con il territorio di una o piu' aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da
interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
1094/88, e successive modificazioni.
5. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive
possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e
fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento
con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed individua i
criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle
dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie.
7. Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie l'esercizio
venatorio e' consentito secondo i piani annuali di abbattimento
proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta
regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine
stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica
a scopo di ripopolamento per le finalita' faunistiche in conformita'
degli atti di concessione.
8. Salvo quanto disposto al comma precedente nelle aziende
faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie per le
specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica
specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei
piani annuali di abbattimento, si applicano i limiti di carniere di
cui all'articolo 41.
9. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende
agri-turistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole
dall'attivita' venatoria e dalla fauna selvatica, devono essere
risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
10. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende
agri-turistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione
regionale.
11. L'ammontare della tassa annuale e' stabilita dalle disposizioni
regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo
49.
12. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al
comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge
e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al
comma 6 con l'esclusione dei limiti di cui all' articolo 30, comma
7.
(Centri privati di riproduzione della fauna selvatica)
2. L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati
deve essere corredata da una relazione contenente:
a) l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco
delle particelle catastali interessate;
b) i programmi di produzione;
c) le previsioni relative ai controlli sanitari.
3. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica puo'
essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna
selvatica appartenente alle specie cacciabili.
4. La gestione dei centri privati e' effettuata dal concessionario
in conformita' ad apposito disciplinare approvato contestualmente al
provvedimento istitutivo del centro. Il disciplinare deve indicare
gli interventi tecnici, le messe in opera delle attrezzature e
realizzazione degli impianti previsti per le zone di cui agli
articoli 10 e 11. Detti centri devono avere una estensione non
inferiore a ettari 500 e non superiore a ettari 1000 in relazione
alle esigenze biologiche delle specie destinate alla riproduzione.
5. La superficie complessiva dei centri di cui al comma 4 non puo'
superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di
ciascuna Provincia.
6. Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato, di norma,
mediante cattura. E' consentito il prelievo mediante abbattimento,
da parte del titolare del centro o di altre persone preventivamente
indicate nel provvedimento di concessione esclusivamente per motivi
sanitari, accertati dall' Unita' Sanitaria Locale ( USL ) competente
per territorio.
(Allevamento di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento o alimentare)
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alle cui
osservanze e' tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle
condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito
registro riportante i dati essenziali sull'andamento
dell'allevamento.
3. Gli allevamenti di cui al comma 1, sono soggetti alla vigilanza
veterinaria esercitata dalla USL competente per territorio.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti
di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita,
il numero progressivo, la matricola e sul retro del contrassegno il
numero di autorizzazione dell'allevatore.
5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1,
disciplinano altresi' il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato
di cattivita', operato esclusivamente da parte del titolare
dell'allevamento a scopo di ripopolamento che sia organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, con i
mezzi di cui all'articolo 43.
6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1, sia esercitato
dal titolare di un'impresa agricola, questi e' tenuto a dare
semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I
titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al
rispetto delle norme regionali.
(Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e
amatoriale)
2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte
esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli
emberizidi e dei ploceidi.
3. I soggetti ottenuti negli allevamenti devono essere muniti di
anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli
devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o
la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.
4. L'allevatore e' tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari
nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia e'
presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli
anelli inamovibili.
5. E' vietato introdurre nel territorio regionale esemplari
avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo
e la cui caccia e' vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di
anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla
identificazione e purche' siano documentati con certificato di
provenienza attestante la nascita in cattivita'.
6. Nelle mostre ornitologiche possono essere presentati
esclusivamente esemplari regolarmente denunciati.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
soggetti mutati ed agli animali appartenenti alle specie esotiche.
(Comitato regionale di coordinamento delle attivita'
venatorie e per la tutela della fauna selvatica)
2. Esso e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore delegato alla
materia;
c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o
biologiche;
d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie;
e) un esperto in problemi forestali laureato in scienze forestali;
f) un esperto in problemi zoo-sanitari laureato in medicina
veterinaria;
g) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a
livello nazionale e operanti in Regione;
h) sette rappresentanti delle associazioni ambientaliste
riconosciute a livello nazionale e operanti in Regione;
i) sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
riconosciute a livello nazionale e operanti in Regione.
l) un rappresentante dell' ENCI ;
m) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della fauna
selvatica ( CIC );
n) due rappresentanti designati dagli organi di gestione degli
Ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia;
o) due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei
Comprensori alpini per ciascuna provincia;
p) due esperti in tipica fauna alpina.
3. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di
insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al Consiglio
regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla
costituzione del nuovo Comitato.
4. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e p) sono
nominati dal Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle
lettere g), h) i) l), m), n), e o) il Presidente della Giunta
regionale procede alla nomina su designazione dei rispettivi Enti ed
associazioni.
5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta
regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo
stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il potere
di surroga.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore
competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura
la conservazione.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato,
le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano in eta' tra
gli altri componenti.
8. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali
in materia faunistico-venatoria e puo' proporre alla Giunta
regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del
territorio. E' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e
ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della
legge; puo'inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La Giunta regionale corrisponde ai componenti il Comitato
regionale della caccia, in quanto spettante, per ogni effettiva
partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso
delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente
in materia.
(Comitato provinciale di coordinamento delle
attivita' venatorie per la tutela della fauna selvatica)
2. Esso e' composto da:
a) il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato alla
materia che lo presiede;
b) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o
biologiche;
c) un esperto in problemi agricolo-forestali laureato in scienze
forestali;
d) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a
livello nazionale e operanti nel territorio provinciale;
e) sette rappresentanti delle associazioni ambientaliste
riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio
provinciale;
f) sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio
provinciale;
g) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza
venatoria;
h) un rappresentante dell' ENCI ;
i) un rappresentante della Delegazione italiana del CIC ;
l) due rappresentanti per ciascun Ambiti territoriali di caccia
designati dagli organi di gestione degli Ambiti territorilai di
caccia;
m) due rappresentanti per ciascun Comprensorio alpino designati
dagli organi di gestione dei Comprensori alpini.
3. Il Comitato e' costituito dalla Provincia entro e non oltre sei
mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale e decade
unitamente al Consiglio provinciale stesso e, comunque, svolge le
sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
4. I componenti del Comitato sono nominati dalla Provincia su
designazione dei rispettivi Enti ed associazioni.
5. Le designazioni devono pervenire alla Provincia entro trenta
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la stessa provvede
comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
6. Il Comitato provinciale formula pareri e proposte in materia
faunistico-venatoria, e' convocato dal Presidente almeno due volte
l'anno e puo' altresi' essere convocato qualora ne faccia richiesta
almeno un quarto dei suoi componenti.
7. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
funzionario della Provincia.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato,
le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano di eta' tra
gli altri componenti.
(Attivita' di studio e ricerca)
2. A tal fine, la Giunta regionale puo' avvalersi della
collaborazione dell' INFS , dell'Universita', di Enti,
amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata
competenza.
3. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto,
la Giunta regionale puo' organizzare corsi di aggiornamento ovvero
promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; puo'
inoltre istituire borse di studio a favore di coloro che partecipano
ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche per il
perfezionamento professionale.
(Osservatorio regionale sulla fauna selvatica)
2. I compiti dell'Osservatorio sono:
a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali
stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti
ed effettuare studi sulla loro distribuzione;
b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;
c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti
legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia
ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonche' agli aspetti
connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla
fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione
di Enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati
pubblici e privati;
d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i
censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con
particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni
svernanti e nidificanti;
e) promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per
caposquadra per caccie speciali, nonche' per la preparazione di
cacciatori di ungulati con metodi selettivi;
f) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati
nell'attivita' venatoria; costituire una banca dati quale strumento
fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;
g) organizzare, anche in collaborazione con le associazioni
venatorie, ambientaliste e le amministrazioni pubbliche, corsi di
preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento
delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni
agricole.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura
cui fa riferimento l'Osservatorio puo' avvalersi della
collaborazione delle amministrazioni pubbliche, degli Enti
strumentali regionali, delle associazioni scientifiche,
dell'Universita' degli Studi di Torino, di altri qualificati
istituti o enti scientifici, o di esperti di elevata e specifica
capacita' professionale.
(Attivita' ispettiva in materia faunistica)
a) verifica delle attivita' degli organismi di gestione degli
Ambiti territorilai di caccia e Comprensori alpini che devono essere
conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia e coerenti con
le indicazioni dei piani faunistico-venatorio regionale e
provinciali;
b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle
norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di
aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
c) accertartamento della regolare utilizzazione dei contribuiti
erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli
Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per le
finalita' di cui agli articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a
soggetti diversi per attivita' inerenti a progetti speciali.
d) verifica delle attivita' concernenti il regolare svolgimento dei
corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie
volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei
cacciatori.
(Controllo della fauna selvatica)
2. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi
coltivati e degli allevamenti, puo' autorizzare anche, su proposta
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture
regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti
dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle
sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme
inselvatichite di specie di fauna domestica.
3. Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del
completamento dei piani selettivi agli ungulati di cui al comma 1,
all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie, e' autorizzato dalla Giunta regionale.
4. La Giunta provinciale informa la Giunta regionale sui
provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei
piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale
una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte e ai
loro risultati.
5. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani
e' autorizzato dalla Provincia su parere dell' USL competente.
6. Il Presidente della Giunta regionale, per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per
malattie, puo' vietare o ridurre, anche su richiesta delle Province
o degli organismi di gestione degli Ambiti territorilai di caccia e
Comprensori alpini per periodi limitati ed ambiti definiti la caccia
a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della
legge 157/1992.
(Immissione, catture, destinazione della fauna
selvatica a scopo di ripopolamento)
a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e
nei centri pubblici di riproduzione;
b) la cattura di selvatici provenienti da:
1) parchi nazionali e regionali;
2) zone di ripopolamento e cattura;
3) aree dove ci siano necessita' di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;
c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle
zone di protezione.
2. Le catture sono predisposte dalla Provincia e vengono effettuate
dagli agenti venatori dipendenti dalla Provincia con la
collaborazione delle guardie volontarie delle associazione
venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed
agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato
l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti
in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi,
sentiti l' INFS e la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell' INFS , anche
su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei
Comprensori alpini, al fine di ripristinare l'habitat delle specie,
puo' autorizzare l'immissione di specie autoctone nei Comprensori
alpini ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.
4. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della
fauna selvatica, la Provincia entro il 31 luglio di ogni anno, invia
alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i
dati relativi alle operazione di produzione, di cattura, di
immissione effettuate e ai loro risultati.
5. Gli organismi di gestione degli Ambiti territorilai di caccia e
dei Comprensori alpini nell'espletamento dei compiti loro conferiti
dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma
annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone
di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di
cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia
e alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per
l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni
effettuate.
6. La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso
strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento
dei soggetti nati in cattivita' da immettere sul territorio.
7. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di
garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i capi
provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti
dall'estero, devono essere sottoposti a controllo sanitario sul
luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari
delle USL competenti per territorio, i quali rilasciano o negano
il nulla osta.
8. Per procedere all'introduzione e reintroduzione di fauna
selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale
sentito l' INFS , da concedersi comunque in base a comprovate
ragioni di ordine biogenetico.
9. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non
autorizzati.
(Cattura e inanellamento a scopo scientifico)
2. Non e' mai consentita l'utilizzazione per attivita' di
vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.
3. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico e' autorizzata dalla Giunta regionale ed
e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale
dall' INFS ; tale attivita' funge da schema nazionale di
inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento
( URING ). L'attivita' di inanellamento puo' comunque essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata
dalla Giunta regionale, su parere dell' INFS , la concessione
dell'autorizzazione e' subordinata alla partecipazione a specifici
corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
4. Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente
scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta
regionale puo' autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un
raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 600 intorno
ai punti di osservazione.
5. E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli
inanellati di darne notizia all' INFS o al Comune nel cui
territorio e' avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al Comune di
trasmettere l'informazione al predetto Istituto.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a
ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni
singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie
per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al comma 1 sono
rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali su parere dell' INFS nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
(Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e
disponibilita' materiale di fauna selvatica)
2. Chiunque, in qualsiasi tempo abbatta fauna selvatica per caso
fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilita' di fauna
selvatica viva o morta, deve farne consegna entro ventiquattro ore
al Comune di residenza, o a quello in cui e' avvenuto il fatto
oppure alla Provincia competente per territorio. Tali Enti
provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l'esemplare
e' morto, ad una destinazione di pubblica utilita'. Qualora la
specie rinvenuta appartenga a specie protetta e' fatto obbligo di
segnalarla alla Regione.
3. Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna
selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a
liberarla in localita' idonea tramite i propri agenti.
(Attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e
detenzione di trofei)
2. La Provincia, sulla base di apposito regolamento approvato dal
Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della
legge, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
imbalsamazione a seguito dell'accertamento, da parte della
commissione di cui al comma 3, della buona conoscenza della fauna e
delle tecniche della imbalsamazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione
composta da:
a) un esperto di legislazione venatoria;
b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in
vertebrati omotermi;
c) un laureato in veterinaria;
d) un esperto in tecniche di tassidermia;
e) un perito conciario.
4. L'esame, articolato in un colloquio e in prove pratiche, avra'
ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:
a) legislazione venatoria e relativa al commercio e alla detenzione
di fauna protetta e minacciata di estinzione;
b) biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento alla
individuazione e riconoscimento delle specie cacciabili;
c) tecniche di tassidermia e imbalsamazione;
d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da
impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle
precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e
smaltimento.
5. La commissione esprime giudizio di idoneita' se l'esito risulta
favorevole in tutte le materie sopra elencate.
6. I dipendenti di Enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di
storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attivita'
di imbalsamazione per l'Ente in cui lavorano e le ditte e imprese
artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata in vigore
della presente legge al registro tenuto dalle Camere di commercio,
sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2,
fatto salvo comunque l'obbligo di segnalare la loro attivita' al
Presidente della Provincia.
7. L'esercizio dell'attivita' di imbalsamazione svolta in forma
amatoriale e senza fine di lucro non necessita dell'iscrizione delle
ditte o imprese artigiane ed e' soggetta all'autorizzazione di cui
al comma 2.
8. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di
esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di
caccia o di abbattimento, purche' catturata nel rispetto delle norme
venatorie vigenti;
b) alla fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta
ai sensi della vigente normativa;
c) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purche' il
possesso sia accompagnato da documentazione attestante che
l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano
avvenuti in conformita' alla normativa vigente in materia e non si
tratti di specie protette da accordi internazionali;
d) alla fauna domestica.
9. E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in
cui ne e' consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia
comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati.
10. La Provincia e la Giunta regionale possono autorizzare
l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale rinvenuto
morto per cause naturali o accidentali.
11. E' consentita la detenzione di trofei e preparazioni
tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.
12. La Provincia rilascia gratuitamente apposito contrassegno di
modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle
preparazioni tassidermiche.
13. La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di
mammiferi ed uccelli in difformita' alle disposizioni del presente
articolo, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni che sono
comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono
oggetto del trattamento tassidermico.
14. Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2, deve
segnalare alla Provincia le richieste di imbalsamare spoglie di
esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto di
caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili
avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario
venatorio per la caccia delle singole specie e quelle appartenenti
alla fauna esotica.
15. La violazione alla disposizione di cui al comma 9, comporta
oltre alla revoca dell'autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 30 della legge 157/1992, per chi detiene
illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario
venatorio.
16. Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle
norme del presente articolo.
(Esercizio dell'attivita' venatoria)
2. Per poter esercitare l'attivita' venatoria nella Regione e'
necessario aver stipulato contratto di assicurazione ai sensi
dell'articolo 12, comma 8, della legge 157/1992.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le
modalita', nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo
43, e degli animali a cio' destinati.
4. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per
abbatterla o catturarla.
5. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna
selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 16, comma
6.
6. Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto dalla
presente legge e' vietato.
7. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco
l'attivita' venatoria puo' essere praticata nel territorio regionale
in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante nella zona Alpi;
b) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli Ambiti
territoriali di caccia programmata.
8. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni
della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
(Attivita' venatoria nelle aree contigue ai parchi
naturali nazionali e regionali)
2. L'organo di gestione del parco d'intesa con i Comitati di
gestione dell' Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori
alpini, sentiti gli Enti locali interessati stabiliscono piani e
programmi di prelievo.
3. Nelle aree contigue individuate ai sensi del primo comma, la
gestione dei piani e programmi di prelievo e' affidata al Comitato
di gestione dell'Ambiti territoriali di caccia e del Comprensori
alpini in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo
di gestione del Parco.
(Opzioni sulla forma di caccia prescelta)
2. Il cacciatore che abbia conseguito ai sensi degli articoli 35 e
36, l'abilitazione all'esercizio venatorio, dopo l'entrata in vigore
della presente legge, deve comunicare la propria opzione alla
Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto
conseguimento.
3. Le Province trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi
alle opzioni di cui al comma 1 e le relative variazioni.
(Appostamenti)
2. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino
modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per
non piu' di una giornata di caccia. Al termine della giornata il
cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione
dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui
si trovava precedentemente. Detti appostamenti, qualora necessitino
di preparazione di sito, sono soggetti al consenso verbale del
conduttore del fondo.
3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non puo' essere
effettuata mediante taglio di piante o di rami, ne' con l'impiego di
parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai
sensi delle leggi vigenti.
4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione
spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha
cagionati.
5. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da
non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei
frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto
di metri 100.
(Il tesserino regionale)
2. Il rilascio del tesserino e' subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di
caccia rilasciato dalla competente autorita' statale;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella
di concessione regionale annuale di cui al successivo articolo 49;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui
all'articolo 30, comma 2;
d) alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria,
che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30
settembre.
3. Il tesserino e' valido per una annata venatoria e si intende
automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca
della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
4. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il
titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver
provveduto a denunciare il fatto all'autorita' di Pubblica Sicurezza
e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di
concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
5. Il cacciatore fa apporre sul tesserino apposito timbro
attestante l' Ambito territoriale di caccia o il Comprensorio alpino
in cui e' autorizzato ad esercitare l'attivita' venatoria ed annota
in modo indelebile o mediante perforazione negli appositi spazi il
giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni
all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di fauna
selvatica non appena abbattuti.
6. Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende praticare
la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido
tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme
vigenti nella Regione di residenza. Per l'esercizio dell'attivita'
venatoria il cacciatore e' comunque tenuto, all'osservanza delle
norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.
(Abilitazione venatoria)
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato
presenta domanda alla Provincia nel cui territorio risiede
allegando:
a) certificato di residenza;
b) certificato di idoneita' all'esercizio venatorio rilasciato
dall' USL competente per territorio.
3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre
anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente
legge che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai
sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la
prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti
il compimento del diciottesimo anno di eta', ferma restando la
possibilita' di esercizio effettivo al compimento di tale eta'.
(Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona
delle Alpi)
a) sulle specie alpine, protette e oggetto di caccia;
b) sulla biologia delle medesime;
c) sulle armi consentite;
d) sulle disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona
delle Alpi.
2. Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio
nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 35.
3. Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione
per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore puo'
praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro
cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio
nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia
commesso violazioni alle norme regionali e provinciali che
comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi
dell'articolo 32 della legge 157/1992.
(Commissione d'esame)
2. La durata in carica della commissione corrisponde a quella
effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate fino
alla costituzione della nuova commissione. I componenti possono
essere riconfermati per non piu' di una volta in via continuativa.
3. Ogni commissione e' composta da:
a) un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione
con funzione di Presidente;
b) un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in
materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e
comportamento venatorio, tutela della natura e principi di
salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di
questi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze
naturali e uno in medicina veterinaria;
c) un funzionario della Regione.
4. La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b)
avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a
curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie
discipline.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
Provincia.
6. Non possono essere nominati componenti della commissione
dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e
coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
7. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico
della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale
2 luglio 1976, n. 33, "Compensi ai componenti di commissioni,
consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione
regionale".
(Esame di abilitazione venatoria)
a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti
nell'ambito del programma di cui al comma 5;
b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso
delle armi da caccia.
2. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice
esprime giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato.
L'abilitazione e' concessa se il giudizio della commissione e'
favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.
3. Il candidato giudicato non idoneo e' ammesso a ripetere l'esame,
non prima che siano trarcorsi centoventi giorni dalla data del
precedente esame.
4. Le prove d'esame sono pubbliche.
5. Le nozioni su cui verte l'esame di cui al precedente comma 1
riguardano i seguenti temi:
a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la
tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di
"fauna", "fauna stanziale", "fauna migratoria"; tesserino regionale,
abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie
cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario
venatorio; luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio; mezzi di
caccia, uso di cani, appostamenti, modalita' di caccia vietate; zona
delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura,
zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia,
aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti
venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della
Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche;
caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e
venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli
con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente
protette;
c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni
agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente,
protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al
ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in
rapporto all'attivita' venatoria, norme di sicurezza e prevenzione
degli incendi agroforestali;
d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la
caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi
durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione
degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;
e) norme di pronto soccorso.
6. La Giunta regionale per favorire la preparazione dei candidati,
puo' predisporre un testo contenente le principali nozioni su cui
verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da distribuire a cura
delle Province al momento della presentazione della domanda.
(Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria)
2. La Giunta regionale nella predisposizione annuale del calendario
venatorio di cui all'articolo 40 puo' ridurre l'elenco delle specie
cacciabili e i periodi dell'esercizio dell'attivita' venatoria.
3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte,
pernice bianca, francolino di monte, coturnice, lepre bianca,
l'esercizio venatorio e' consentito esclusivamente sulla base di
piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle
stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli
organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e
Comprensori alpini.
4. Per una razionale tutela delle specie: cervo, capriolo,
camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio e' consentito in
base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di
gestione degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini.
Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa
effettuazione, da parte degli Ambiti territoriali di caccia e
Comprensori alpini, di censimenti quantitativi e qualitativi che
determinino la densita' delle popolazioni e la composizione delle
stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e
giovani.
5. La Giunta regionale, sentito l' INFS puo', per determinate
specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse
realta' territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio
compresi tra il 1 settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto
dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel precedente comma
1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione
agli ungulati; l'esercizio venatorio a tali specie puo' essere
autorizzato dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale previsto
all'articolo 18, comma 1 della legge 157/1992.
(Calendario venatorio)
2. Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria,
riguarda i seguenti oggetti:
a) specie cacciabili e periodi di caccia;
b) giornate e orari di caccia;
c) carniere giornaliero e stagionale;
d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) periodi, modalita' per l'addestramento dei cani da caccia e loro
impiego durante la stagione venatoria.
(Carniere giornaliero e stagionale)
2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo'
abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna
selvatica cosi' stabiliti:
a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: un capo annuale;
cinghiale: due capi annuali;
b) coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre bianca:
complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per
specie;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;
e) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: trenta capi annuali per
specie.
3. Il limite di abbattimento puo' essere variato con provvedimento
della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di
gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori
alpini, previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati
al patrimonio agro-silvo-pastorale.
4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' inoltre
abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o
di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non
superiore a cinquanta di cui non piu' di dieci scolopacidi e trenta
tra anatidi e rallidi.
5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale puo'
prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto
conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto
di caccia.
(Giornate e orario di caccia)
2. L'esercizio venatorio e' consentito per non piu' di due giorni
consecutivi e in ogni caso e' vietato in tutto il territorio
regionale nelle giornate di martedi' e venerdi'.
3. L'esercizio venatorio nel territorio della zona Alpi e'
consentito per non piu' di due giornate di caccia la settimana a
scelta fra il mercoledi', il sabato e la domenica. Per la caccia di
selezione agli ungulati fermo restando il limite di due giornate di
caccia la settimana l'esercizio venatorio e' consentito anche nei
giorni di lunedi' e giovedi'.
4. Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui
all'articolo 40, la caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere
del sole fino al tramonto.
5. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un
ora dopo il tramonto.
(Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e
semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di
contenere non piu' di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri
6.0, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresi' l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore
a millimetri 6.0 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
3. Nella zona faunistica delle Alpi, e' vietato l'uso del fucile
con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il
caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in
canna, piu' di un colpo; e' altresi' vietato l'uso del fucile con
canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.
4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata e' consentito
esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito
dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella
zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di
controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 24.
5. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con
l'arco. La detenzione del falco e' consentita nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n 150, "Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica".
6 L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle
zone di cui all'articolo 13. comma, 5.
7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia
e' autorizzato, durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle
armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.
8. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
9. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore
e non lasciati sul luogo di caccia.
(Altri divieti)
a) negli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini
esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello
assegnato;
b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore
di metri 1.000 dai valichi montani;
c) usare piu' di due cani per cacciatore e piu' di sei cani per
comitiva;
d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie
fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, camoscio,
altri ungulati, ad eccezione della specie cinghiale;
e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a
riceverle o impostate con scatto provocato dalla preda, nonche'
quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile
a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;
g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di
caccia e l'uso di richiami elettronici;
h) usare radio ricetrasmittenti ai fini dell'esercizio venatorio;
i) l'uso dei cani, salvo quelli da traccia per la caccia agli
ungulati, ad esclusione del cinghiale; e' facolta' della Giunta
regionale consentirne l'uso in casi specifici;
l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da
neve, fatta eccezione per il cinghiale e la volpe, i tetraonidi
nella zona faunistica delle Alpi, gli ungulati oggetto di piani di
prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 24;
m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200
metri dal perimetro delle zone in cui la caccia e' vietata;
n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di
mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli
nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli
24, 25 e 26;
o) l'addestramento e allenamento dei cani a distanza inferiore a
100 metri dai luoghi in cui la caccia e' vietata, dalle aziende
faunsitico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai
centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 13;
p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto
qualsiasi forma, al beccaccino;
q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al
fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di
caccia riservata per scopi venatori;
r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica
durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 13, comma 14, ed articolo 24.
s) e' vietata la raccolta di palchi dei cervidi, salvo quella
autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle
aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
(Pubblicita' di zone speciali e luoghi di divieto
mediante tabelle)
2. Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a
cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge
regionale di riferimento, la dizione "divieto di caccia", ove
pertinente, in conformita' al modello approvato dalla Giunta
regionale.
3. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona
interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza
superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50 l'una
dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili
ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano di norma visibili
le due contigue.
4. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le
tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti
almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.
5. Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono
stato di conservazione e di leggibilita'.
6. La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma
1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarita' o
la gestione.
7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice
penale e' sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere
inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di cui ai
commi precedenti.
(Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti
alla vigilanza venatoria)
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di
norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza e'
vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui
esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. La Provincia coordina l'attivita' delle guardie volontarie delle
associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
5. La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e
le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della
legge 157/1992 corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti
di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.
6. Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria volontaria
e di guardia ecologica e' subordinato alla frequenza dei corsi di
cui al comma 5, e al conseguimento di un attestato di idoneita',
rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito
esame.
7. La Giunta regionale, nomina di volta in volta, una commissione
d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il
medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalita' di
svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.
8. La commissione e' composta da sei esperti nelle discipline
previste all'articolo 38, comma 5, da un funzionario regionale e da
un esperto designato dal Prefetto. Nella commissione deve essere
garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria
alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano
dell'attestato di idoneita' di cui al comma 6.
10. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.
2. I questori competenti per territorio, comunicano al Presidente
della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i
dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno
precedente.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo
concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per
l'ambiente.
(Sanzioni Amministrative)
a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformita'
all'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da
lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca
dell'autorizzazione;
b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da
lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
c) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi
per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila
a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione
amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4
milioni 800 mila;
e) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato
dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
f) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della
prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in
possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione
200 mila;
g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni
trasgressore;
h) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e
tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
i) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei
limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1. milione a lire 6
milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad
un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna
ad eccezione della tipica avifauna alpina;
l) esercizio dell'attivita' venatoria oltre il numero delle
giornate consentite dall'articolo 42: sanzione amministrative da
lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
m) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi
forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire
1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da
lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
n) caccia di selezione agli ungulati in difformita' alle
disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa
da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
o) abbattimento di capo diverso da quello assegnato nella caccia di
selezione agli ungulati; sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 1 milione 200 mila;
p) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di
fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo
10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione
200 mila;
q) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del
cacciatore; sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600
mila;
r) violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico
venatorie e agri turistico venatorie: sanzione amministrativa da
lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva sanzione
amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;
s) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e
mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila
a lire 600 mila;
t) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione
della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per
ciascun capo;
u) altre violazioni alle norme regionali e provinciali
sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire
150 mila a lire 900 mila e revoca dell'autorizzazione
all'allevamento;
v) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della
fauna di specie di mammiferi o uccelli in difformita' all'articolo
16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila;
z) vendere a privati o detenere da parte di questi, reti da
uccellagione salvo che per le attivita' previste dall'articolo 26
della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila;
aa) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica
oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di
cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente
normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
bb) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che
gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle
campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
cc) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti
previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1
milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare
senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
dd) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino
liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il
consenso del concessinario: sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 1 milione 200 mila;
ee) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per
ogni cacciatore e sei per cacciatori in comitiva): sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane;
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per
l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento
temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione 200 mila;
gg) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti:
sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone
la sanzione e' da lire 1 milione a lire 6 milioni;
hh) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della
USL competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila;
ii) omessa comunicazione all'autorita' della raccolta di uova o
nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato
di necessita': sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila;
ll) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni
indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge
157/1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione
200 mila;
mm) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle
legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in
attualita' di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e
fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di
danneggiamento ex articolo 635 del codice penale;
nn) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e'
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche
e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila;
oo) uso dei cani di cui all'articolo 44, comma 1, lettera i):
sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire
3 milioni 600 mila;
pp) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per
chi viola le disposizioni della presente legge e del calendario
venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del
presente articolo, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifica al sistema penale",
si applicano:
a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati
nel comma 1, lettere d), e), f), h), i), l), m), n), p), v), nn);
fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della
legge 157/1992, per quanto riguarda la fauna selvatica sequestrata e
le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non debba
procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi
proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova
dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981;
b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al
comma 1, lettere z), aa);
c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera nn).
3. La confisca dei beni sequestrati e' disposta dal Presidente
della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20
della legge 689/1981.
4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata
avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della legge
157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 aprile 1985,
n. 45, "Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per
gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti
amministrativi".
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere i), l), n), v), del presente
articolo, il tesserino regionale viene sospeso per tre annate
venatorie. Il provvedimento di sospensione e' disposto dalla
Provincia, competente per territorio, previa comunicazione da parte
della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del
procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla
competente autorita' regionale, di rapporto ex articolo 17 della
legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di
opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di
trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta
opposizione. E' sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai
piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti
di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione
con riguardo al sesso, alla classe di eta' o in orari non
consentiti.
6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della
Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla
Regione con destinazione vincolata all'attivita' venatoria.
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)
2. I numeri d'ordine 16 e 17 del Titolo II della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali approvata con Decreto legislativo
22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni sono sostituiti
cosi' come stabilito nella Tabella A allegata alla presente legge.
(Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti
dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria)
2. La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come
segue:
a) alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla
fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone
di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della
fauna selvatica;
b) agli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini per il
risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a
gestione programmata della caccia.
3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito
provvedimento i criteri di riparto il funzionamento e i meccanismi
risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo,
viene istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un
apposito Comitato regionale.
4. Il Comitato e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere
provinciale delegato dal Presidente della Provincia;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute;
e) Un Presidente di un Ambito territoriale di caccia e un
Presidente di un Comprensorio alpino per ogni Provincia, designati
d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;
f) un funzionario della Regione con compiti di segretario.
5. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e
dall'attivita' venatoria nei terreni utilizzati per centri privati
di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie,
aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare
cinofile, e' a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni
devono essere risarciti entro novanta giorni dall'accertamento.
6. Il proprietario o conduttore del fondo e' tenuto a denunciare
tempestivamente i danni alla Provincia o al Comitato di gestione
dell' Ambito territoriale di caccia e del Comprensorio alpino, che
procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche
anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi degli uffici
regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei
centottanta giorni successivi.
(Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi
inclusi nel piano faunisticovenatorio regionale)
2. A tale scopo i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di
caccia e Comprensori alpini e le Comunita' montane, d'intesa con i
proprietari o conduttori dei fondi, elaborano i programmi
quinquennali d'intervento per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il
territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei
mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del
Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il
ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la
differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli,
alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche'
dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della
difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento,
della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della
manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna
selvatica.
3. I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni
circa il tipo, la dislocazione, la quantita' degli interventi, la
misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono trasmessi
alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati da relazioni
illustative degli interventi proposti.
4. Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:
a) la rispondenza ai criteri del Piano faunistico-venatorio
regionale e provinciale;
b) l'idoneita' tecnica;
c) la congruita' della spesa.
5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva
i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi disponibili.
6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere
revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno
del destinatario venga meno o non sia adeguato.
7. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la
Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del
Comitato di cui all'articolo 50, comma 4.
(Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per
il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica
nelle zone di protezione)
2. La Provincia elabora i programmi di intervento per il ripristino
dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica, i quali
dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la
quantita' degli interventi, la misura degli interventi e il loro
costo complessivo.
3. Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta
regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli
interventi e gli incentivi dell'anno successivo. Per gli anni
successivi, la Provincia, corredera' il programma con un quadro
riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione ed
osservazioni.
4. I contributi sono concessi dalla Provincia al conduttore del
fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa
almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente
significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora
l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
5. Per una medesima iniziativa non e' ammesso il cumulo dei
benefici.
6. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la
Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto
dall'articolo 52 e lo ripartisce e lo assegna alle singole Province
sentito il comitato regionale di cui all'articolo 50, comma 4.
(Disposizioni finanziarie)
a) "Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende
faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri
privati di riproduzione di fauna selvatica";
b) "Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in
materia di caccia e di tutela faunistica".
2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di
concessione regionale di cui all'articolo 49, come determinate dalle
tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di spesa
relativi alle materie caccia e pesca.
3. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, con la legge di approvazione del
bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente
non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno
precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:
a) "Fondo regionale per il risarcimento e la prevenzione dei danni
provocati dalla fauna selvatica e dalle attivita'
faunistico-venatorie di cui all'articolo 50";
b) "Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel
piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 51";
c) "Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la
salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di cui
all'articolo 52";
d) "Spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze,
indagini ed attivita' in materia faunistico-venatoria, anche in
deroga alla legge regionale 25 giugno 1988, n. 6, 'Norme relative
allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita'
dell'Amministrazione regionale', nonche' per interventi ed
iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini
faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia";
e) "Assegnazioni alle Province per gli interventi in materia di
pianificazione del territorio, piani di immissione di fauna
selvatica di cui all'articolo 25, e per gli interventi in materia di
tutela della fauna e disciplina della caccia";
f) "Contributi agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori
alpini per il perseguimento dei fini istituzionali";
g) "Contributi al 'Fondo regionale per la montagna' finalizzati al
finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente, alla
salvaguardia della fauna selvatica ed allo sviluppo
dell'occupazione, anche per gli scopi di cui all'articolo 51, in
misura non superiore al due per cento dei proventi derivanti dalle
tasse annuali di concessione regionale in materia di caccia e
pesca".
3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono
stabiliti, con legge di approvazione del bilancio regionale nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge.
(Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995,
n. 53)
(Norma finale)
a) legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, "Norme per la tutela
della fauna e la disciplina della caccia", salvo quanto
espressamente previsto dall'articolo 56 della presente legge;
b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 38;
c) legge regionale 22 Aprile 1988, n. 22;
d) legge regionale 11 Agosto 1994, n.31, "Calendario venatorio
regionale 1994/1995".
(Norma transitoria)
2. Le zone di divieto istituite ai sensi degli articoli 8, 9, 10
della legge regioanle 60/1979 cosi' come modificati dagli articoli
2, 3 e 4 della legge regionale 38/1985 sono confermate fino
all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 10 della legge
157/1992.
3. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28
della legge regionale 60/1979 cosi' come modificati dagli articoli
19 e 20 della legge regionale n. 38/1985, sono regolati dalle norme
contenute nei medesimi articoli fino all'entrata in vigore dei
rispettivi regolamenti di attuazione.
(Urgenza)
OMISSIS
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