Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6101.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vanatorio.

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57A., B.

Allegato

Art. 2. Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette Art. 3. Promozione regionale di cultura faunistica Art. 4. Esercizio delle funzioni amministrative Titolo II. - Pianificazione regionale faunistica. Istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale Art. 5. Piano faunistico-venatorio regionale Art. 6. Piani faunistico-venatori provinciali Art. 7. Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale Art. 8. Istituzione di zone di protezione da parte della Regione Art. 9. Oasi di protezione Art. 10. Zone di ripopolamento e cattura Art. 11. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica Art. 12. Modalita' di costituzione delle zone di tutela Art. 13. Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia Art. 14. Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani Titolo III - Strutture private per la caccia e la produzione della fauna selvatica Art. 15. Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie Art. 16. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica Art. 17. Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare Art. 18. Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale Titolo IV - Strutture amministrative, attivita' di studio e ricerca Art. 19.Comitato regionale di coordinamento delle attivita' venatorie per la tutela della fauna selvatica Art. 20. Comitato provinciale di coordinamento delle attivita' venatorie per la tutela della fauna Art. 21. Attivita' di studio e ricerca Art. 22. Osservatorio regionale sulla fauna selvatica Art. 23. Attivita' ispettiva in materia faunistica Titolo V - Attivita' aventi ad oggetto la fauna selvatica Art. 24. Controllo della fauna selvatica Art. 25. Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento Art. 26. Cattura e inanellamento a scopo scientifico Art. 27. Introduzione di fauna selvatica dall'estero Art. 28. Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilita' materiale di fauna selvatica Art. 29. Attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei Titolo VI. - Esercizio della caccia: Autorizzazione e requisiti Art. 30. Esercizio dell'attivita' venatoria Art. 31. Attivita' venatoria nelle aree contigue ai parchi naturali, nazionali e regionali Art. 32. Opzione sulla forma di caccia prescelta Art. 33. Appostamenti Art. 34. Il tesserino regionale Art. 35. Abilitazione venatoria Art. 36. Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi Art. 37. Commissione d'esame Art. 38. Esame di abilitazione venatoria Titolo VII. - Esercizio della caccia: specie, tempi, carniere, modalita' e mezzi Art. 39. Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria Art. 40. Calendario venatorio Art. 41. Carniere giornaliero e stagionale Art. 42. Giornate e orario di caccia Art. 43. Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria Titolo VIII. - Divieti, Vigilanza, Sanzioni Art. 44. Altri divieti Art. 45. Pubblicita' di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle Art. 46. Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria Art. 47. Rapporti sull'attivita' di vigilanza Art. 48. Sanzioni amministrative Titolo IX. - Tasse, contributi, indirizzi, premi Art. 49. Tasse di concessione regionale in materia di caccia Art. 50. Fondo regionale per il recupero ambientale e faunistico. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria Art. 51. Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio Art. 52. Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione Titolo X. - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie Art. 53. Disposizioni finanziarie Art. 54. Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 Art. 55. Norma finale Art. 56. Norme transitorie Art. 57. Urgenza.

Titolo I. - Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunita', ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunita' internazionale, nazionale e regionale.
2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", disciplina l'attivita' venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi:
a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;
b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e le risorse economiche agli scopi della presente legge;
f) consentire il prelievo venatorio compatibilmente con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica;
g) garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attivita' venatoria, nonche' promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

Art. 2.
(Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)

1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 157/1992.
2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta', nel territorio regionale.
3. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 157/1992, nonche' tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
5. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3.
(Promozione di cultura faunistica)

1. La Regione avvalendosi della collaborazione della scuola, dell'Universita', di musei naturalistici, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonche' di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.
2. La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme piu' rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale.

Art. 4.
(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e i compiti di orientamento, di controllo anche di natura repressiva, e sostitutivi di cui alla presente legge e allo Statuto regionale sono esercitate dalla Regione.
2. Le funzioni amministrative in materia, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato o alla Regione, vengono esercitate dalle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", in conformita' e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.
3. In caso di inadempienza da parte delle Province nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
4. La Giunta regionale e la Giunta provinciale nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia si avvalgono, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ( INFS ) e delle sue articolazioni regionali ed inoltre della collaborazione di Enti e di Istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo II. - Pianificazione regionale faunistica. Istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale

Art. 5.
(Piano faunisticovenatorio regionale)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle loro popolazioni, e per le altre specie, al conseguimento della densita' ottimale ed alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Il piano faunistico-venatorio regionale, realizza il coordinamento dei piani provinciali, ed e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l' INFS garantisce la omogeneita' e la congruenza.
3. Il piano faunistico-venatorio regionale e' approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e puo' essere aggiornato.

Art. 6.
(Piani faunisticovenatori provinciali)

1. Le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 157/1992, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori omogenei.
2. I comprensori omogenei sono zone territoriali caratterizzati sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito l' INFS .
4. Le Province, sentiti i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, predispongono piani di miglioramento ambientale nelle zone di protezione, tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica.
5. I piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale.
6. I piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia e' tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano e' approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalita' di cui al comma 6.
8. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.

Art. 7.
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunisticovenatorio regionale)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, e' riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dall'approvazione del piano venatorio faunistico regionale, con le modalita' e per i fini di cui all'articolo 51.
2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' esaminata entro sessanta giorni.
3. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 5 e 6. E' altresi' accolta, in casi da individuarsi specificamente con provvedimento della Giunta regionale, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche' di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
4. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione, a cura del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, secondo le specificazioni di cui all'articolo 45.
5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e' vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore, esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
6. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
7.I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendera' successivamente istituire devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale e alla Provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
8. La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo -pastorale della Regione, destinata a protezione della fauna selvatica.
9. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualita' di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata, nonche' i terreni di recente rimboschimento.
10. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purche' delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali. La superficie di questi fondi entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica.

Art. 8.
(Istituzione di zone di protezione da parte della)

Regione 1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall' INFS , zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede, altresi', al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attivita' antropica. Tali attivita' riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alle direttive n. 79/409/CEE, n. 84/411/CEE e n. 91/244/CEE.

Art. 9.
(Oasi di protezione)

1. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole.
2. L'istituzione delle oasi e' deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.
3. L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarita' del territorio correlata all'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere previste attivita' di intervento per favorire ed agevolare le finalita' di cui al comma 1.
4. Le oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare una efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.
5. La Provincia, quando si determinino situazioni di squilibrio faunistico, sentiti l' INFS e la Giunta regionale, puo' autorizzare, nelle oasi di protezione, immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento e di studio.
6. Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di protezione ha validita' di cinque anni. Puo' essere rinnovato per uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, purche' non nel corso dell'annata venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura ove sia possibile, per la sua introduzione in altre oasi.

Art. 10.
(Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.
2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:
a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;
d) favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti.
3. L'estensione di ciascuna zona sara' determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:
a) ripristino a coltura di terreni marginali;
b) esecuzione di sfalci;
c) semine con opportune miscele;
d) allestimento di pozze alimentate con acqua sorgiva o piovana.
4. La fauna catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e puo' essere destinata alla reintegrazione di altri Ambiti territorilai di caccia e Comprensori alpini a condizione di reciprocita'.
5. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.
6. In caso di scadente redditivita' o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e' ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il mese di marzo.

Art. 11.
(Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica)

1. Sono centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale a scopo di ripopolamento con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
2. L'istituzione di centri pubblici e' deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani faunistico-provinciali di cui all'articolo 6, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia titolo, e che presentino varieta' di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.
3. L'estensione complessiva dei centri di ciascuna Provincia non deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio agro-silvo-pastorale.
4. L'attivita' del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:
a) semine di aree marginali con opportune miscele;
b) allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
c) esecuzione di sfalci;
d) costruzione ed alimentazione di mangiatoie anche coperte;
e) formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;
f) messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici.
5. La Giunta regionale puo' istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversita' genetica e della biodiversita' nonche' di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.

Art. 12.
(Modalita' di costituzione delle zone di tutela)

1. Le zone di tutela previste all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della legge 157/1992, sono costituite dalla Giunta provinciale.
2. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
3. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvedera' a norma dell'articolo 8 della legge 241/1990, mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite.
4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del comma 3.
5. Decorso il termine, la Provincia, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione di fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone.
6. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 4.
7. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. La Giunta provinciale, sentita la Giunta regionale e le organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' ambientali, puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.

Art. 13.
(Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia)

1. Il cacciatore puo' esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'Ambito territoriale di caccia di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' e il venerdi' nei terreni destinati all'esercizio dell'attivita' venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.
2. Nella zona delle Alpi il cacciatore puo' esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel Comprensorio alpino di ammissione, dal 1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' e il venerdi' nei terreni individuati al comma 1.
3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinche' i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.
4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, "Istituzione dell'anagrafe canina", agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
5. La Provincia, anche su richiesta degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facolta' di sparo, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6;
d) zone, adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito su cinghiale e dei cani da tana anche con facolta' di sparo; i cinghiali impiegati in tali zone devono essere sottoposti a periodico controllo veterinario e identificabili mediante tatuaggio a norma della legislazione vigente.
6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale, sentita la Giunta regionale.
7. La Provincia, puo' istituire con le modalita' di cui al comma 5 nel periodo 1 marzo, 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.
10. Le zone di cui ai commi 5 e 7:
a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente, e sono determinate: le zone a) in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 100, le zone b), c), e d) in misura non inferiori a 50 e non superiore ad ettari 200;
b) sono individuate su territori in cui e' consentito l'esercizio venatorio;
c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo.
11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, puo' autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani a carattere regionale, nazionale ed internazionale nelle zone di cui ai commi 5 e 7, e nelle zone di ripopolamento e cattura.
12. La Giunta regionale su richiesta dei concessionari puo' autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facolta' di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza sparo.
13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana ( ENCI ).
14. Nella caccia di selezione agli ungulati per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento sanitario dei capi defedati, e' consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Societa' amatori cani da traccia ( SACT ) e purche' abilitati in prove di lavoro organizzate dall' ENCI , secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresi' le modalita' per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992. Le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.

Art. 14.
(Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica. Delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani)

1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, sono oggetto di gestione da parte della Provincia, mediante:
a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole;
d) interventi diretti di protezione o incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.
2. Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonche' il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati.
3. La Provincia previa approvazione di un regolamento di gestione, puo' stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini.
4. Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e per le gare dei cani di cui all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con le associazioni venatorie o con le associazioni cinofile nazionali riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli o associati, previa approvazione del regolamento di gestione di cui al comma 3. Tale regolamento dovra' garantire la possibilita' di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie e alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

Titolo III. - Strutture private per la caccia e la produzione della fauna selvatica

Art. 15.
(Aziende faunisticovenatorie ed aziende agrituristicovenatorie)

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l' INFS , entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, puo' autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
2. Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88, e successive modificazioni.
5. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.
6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie.
7. Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie l'esercizio venatorio e' consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalita' faunistiche in conformita' degli atti di concessione.
8. Salvo quanto disposto al comma precedente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento, si applicano i limiti di carniere di cui all'articolo 41.
9. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attivita' venatoria e dalla fauna selvatica, devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
10. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale.
11. L'ammontare della tassa annuale e' stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 49.
12. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6 con l'esclusione dei limiti di cui all' articolo 30, comma 7.

Art. 16.
(Centri privati di riproduzione della fauna selvatica)

1. Sono centri privati di riproduzione di fauna selvatica, soggetti a concessione regionale, le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In tali centri e' vietato l'esercizio venatorio.
2. L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati deve essere corredata da una relazione contenente:
a) l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate;
b) i programmi di produzione;
c) le previsioni relative ai controlli sanitari.
3. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica puo' essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili.
4. La gestione dei centri privati e' effettuata dal concessionario in conformita' ad apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro. Il disciplinare deve indicare gli interventi tecnici, le messe in opera delle attrezzature e realizzazione degli impianti previsti per le zone di cui agli articoli 10 e 11. Detti centri devono avere una estensione non inferiore a ettari 500 e non superiore a ettari 1000 in relazione alle esigenze biologiche delle specie destinate alla riproduzione.
5. La superficie complessiva dei centri di cui al comma 4 non puo' superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia.
6. Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato, di norma, mediante cattura. E' consentito il prelievo mediante abbattimento, da parte del titolare del centro o di altre persone preventivamente indicate nel provvedimento di concessione esclusivamente per motivi sanitari, accertati dall' Unita' Sanitaria Locale ( USL ) competente per territorio.

Art. 17.
(Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare)

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, puo' rilasciare l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare a persone nominativamente indicate.
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alle cui osservanze e' tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.
3. Gli allevamenti di cui al comma 1, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla USL competente per territorio.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola e sul retro del contrassegno il numero di autorizzazione dell'allevatore.
5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1, disciplinano altresi' il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattivita', operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, con i mezzi di cui all'articolo 43.
6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1, sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi e' tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al rispetto delle norme regionali.

Art. 18.
(Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale)

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento provinciale, approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, puo' rilasciare l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata.
2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli emberizidi e dei ploceidi.
3. I soggetti ottenuti negli allevamenti devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.
4. L'allevatore e' tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia e' presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili.
5. E' vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia e' vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purche' siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattivita'.
6. Nelle mostre ornitologiche possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti mutati ed agli animali appartenenti alle specie esotiche.

Titolo IV. - Strutture amministrative, attivita' di studio e ricerca

Art. 19.
(Comitato regionale di coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica)

1. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. Esso e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore delegato alla materia;
c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche;
d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie;
e) un esperto in problemi forestali laureato in scienze forestali;
f) un esperto in problemi zoo-sanitari laureato in medicina veterinaria;
g) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti in Regione;
h) sette rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e operanti in Regione;
i) sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e operanti in Regione.
l) un rappresentante dell' ENCI ;
m) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica ( CIC );
n) due rappresentanti designati dagli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia;
o) due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei Comprensori alpini per ciascuna provincia;
p) due esperti in tipica fauna alpina.
3. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
4. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e p) sono nominati dal Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle lettere g), h) i) l), m), n), e o) il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina su designazione dei rispettivi Enti ed associazioni.
5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano in eta' tra gli altri componenti.
8. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e puo' proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. E' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della legge; puo'inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La Giunta regionale corrisponde ai componenti il Comitato regionale della caccia, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 20.
(Comitato provinciale di coordinamento delle attivita' venatorie per la tutela della fauna selvatica)

1. Presso ogni Provincia e' istituito il Comitato provinciale di coordinamento delle attivita' venatorie per la tutela della fauna selvatica quale organo tecnico e consultivo della Provincia.
2. Esso e' composto da:
a) il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato alla materia che lo presiede;
b) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche;
c) un esperto in problemi agricolo-forestali laureato in scienze forestali;
d) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio provinciale;
e) sette rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio provinciale;
f) sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio provinciale;
g) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza venatoria;
h) un rappresentante dell' ENCI ;
i) un rappresentante della Delegazione italiana del CIC ;
l) due rappresentanti per ciascun Ambiti territoriali di caccia designati dagli organi di gestione degli Ambiti territorilai di caccia;
m) due rappresentanti per ciascun Comprensorio alpino designati dagli organi di gestione dei Comprensori alpini.
3. Il Comitato e' costituito dalla Provincia entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale e decade unitamente al Consiglio provinciale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
4. I componenti del Comitato sono nominati dalla Provincia su designazione dei rispettivi Enti ed associazioni.
5. Le designazioni devono pervenire alla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la stessa provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
6. Il Comitato provinciale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, e' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e puo' altresi' essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
7. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Provincia.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano di eta' tra gli altri componenti.

Art. 21.
(Attivita' di studio e ricerca)

1. La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonche' sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
2. A tal fine, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione dell' INFS , dell'Universita', di Enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.
3. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale puo' organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; puo' inoltre istituire borse di studio a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche per il perfezionamento professionale.

Art. 22.
(Osservatorio regionale sulla fauna selvatica)

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 21, e' istituito nell'ambito della struttura competente in materia di caccia e pesca l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, in base alle norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale.
2. I compiti dell'Osservatorio sono: a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;
b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;
c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonche' agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di Enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;
d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni svernanti e nidificanti;
e) promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per caposquadra per caccie speciali, nonche' per la preparazione di cacciatori di ungulati con metodi selettivi;
f) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attivita' venatoria; costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;
g) organizzare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ambientaliste e le amministrazioni pubbliche, corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura cui fa riferimento l'Osservatorio puo' avvalersi della collaborazione delle amministrazioni pubbliche, degli Enti strumentali regionali, delle associazioni scientifiche, dell'Universita' degli Studi di Torino, di altri qualificati istituti o enti scientifici, o di esperti di elevata e specifica capacita' professionale.

Art. 23.
(Attivita' ispettiva in materia faunistica)

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e controllo sulle attivita' relative alla gestione programmata della caccia e al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie viene attivata nell'ambito della struttura competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica con i seguenti compiti:
a) verifica delle attivita' degli organismi di gestione degli Ambiti territorilai di caccia e Comprensori alpini che devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatorio regionale e provinciali;
b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
c) accertartamento della regolare utilizzazione dei contribuiti erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per le finalita' di cui agli articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attivita' inerenti a progetti speciali.
d) verifica delle attivita' concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori.

Titolo V. - Attivita' aventi ad oggetto la fauna selvatica

Art. 24.
(Controllo della fauna selvatica)

1. Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, e' delegato alle amministrazioni provinciali.
2. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, puo' autorizzare anche, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica.
3. Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani selettivi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, e' autorizzato dalla Giunta regionale.
4. La Giunta provinciale informa la Giunta regionale sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte e ai loro risultati.
5. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani e' autorizzato dalla Provincia su parere dell' USL competente.
6. Il Presidente della Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, puo' vietare o ridurre, anche su richiesta delle Province o degli organismi di gestione degli Ambiti territorilai di caccia e Comprensori alpini per periodi limitati ed ambiti definiti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992.

Art. 25.
(Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento)

1. La Provincia sentiti gli organismi di gestione degli Ambiti territorilai di caccia e dei Comprensori alpini predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attivita' e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:
a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
b) la cattura di selvatici provenienti da:
1) parchi nazionali e regionali;
2) zone di ripopolamento e cattura;
3) aree dove ci siano necessita' di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;
c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.
2. Le catture sono predisposte dalla Provincia e vengono effettuate dagli agenti venatori dipendenti dalla Provincia con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazione venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi, sentiti l' INFS e la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell' INFS , anche su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei Comprensori alpini, al fine di ripristinare l'habitat delle specie, puo' autorizzare l'immissione di specie autoctone nei Comprensori alpini ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.
4. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la Provincia entro il 31 luglio di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazione di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.
5. Gli organismi di gestione degli Ambiti territorilai di caccia e dei Comprensori alpini nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia e alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.
6. La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattivita' da immettere sul territorio.
7. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle USL competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.
8. Per procedere all'introduzione e reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale sentito l' INFS , da concedersi comunque in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.
9. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

Art. 26.
(Cattura e inanellamento a scopo scientifico)

1. La Giunta regionale, su parere dell' INFS , puo' concedere, su motivata richiesta, ed esclusivamente per ragioni di studio e ricerca scientifica, a Istituti universitari, al Consiglio nazionale delle ricerche e ai Musei di storia naturale, l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di mammiferi e uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati anche su territori ove e' vietato l'esercizio venatorio.
2. Non e' mai consentita l'utilizzazione per attivita' di vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.
3. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' autorizzata dalla Giunta regionale ed e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall' INFS ; tale attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento ( URING ). L'attivita' di inanellamento puo' comunque essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell' INFS , la concessione dell'autorizzazione e' subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
4. Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta regionale puo' autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 600 intorno ai punti di osservazione.
5. E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all' INFS o al Comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.

Art. 27.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purche' corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali su parere dell' INFS nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 28.
(Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilita' materiale di fauna selvatica)

1. La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientali, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
2. Chiunque, in qualsiasi tempo abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilita' di fauna selvatica viva o morta, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza, o a quello in cui e' avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali Enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l'esemplare e' morto, ad una destinazione di pubblica utilita'. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta e' fatto obbligo di segnalarla alla Regione.
3. Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a liberarla in localita' idonea tramite i propri agenti.

Art. 29.
(Attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei)

1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, e' subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La Provincia, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della legge, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di imbalsamazione a seguito dell'accertamento, da parte della commissione di cui al comma 3, della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della imbalsamazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione composta da:
a) un esperto di legislazione venatoria;
b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omotermi;
c) un laureato in veterinaria;
d) un esperto in tecniche di tassidermia;
e) un perito conciario.
4. L'esame, articolato in un colloquio e in prove pratiche, avra' ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:
a) legislazione venatoria e relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;
b) biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento alla individuazione e riconoscimento delle specie cacciabili;
c) tecniche di tassidermia e imbalsamazione;
d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento.
5. La commissione esprime giudizio di idoneita' se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.
6. I dipendenti di Enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attivita' di imbalsamazione per l'Ente in cui lavorano e le ditte e imprese artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge al registro tenuto dalle Camere di commercio, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatto salvo comunque l'obbligo di segnalare la loro attivita' al Presidente della Provincia.
7. L'esercizio dell'attivita' di imbalsamazione svolta in forma amatoriale e senza fine di lucro non necessita dell'iscrizione delle ditte o imprese artigiane ed e' soggetta all'autorizzazione di cui al comma 2.
8. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purche' catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
b) alla fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta ai sensi della vigente normativa;
c) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purche' il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformita' alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali;
d) alla fauna domestica.
9. E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne e' consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati.
10. La Provincia e la Giunta regionale possono autorizzare l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.
11. E' consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.
12. La Provincia rilascia gratuitamente apposito contrassegno di modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle preparazioni tassidermiche.
13. La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di mammiferi ed uccelli in difformita' alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico.
14. Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2, deve segnalare alla Provincia le richieste di imbalsamare spoglie di esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto di caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle singole specie e quelle appartenenti alla fauna esotica.
15. La violazione alla disposizione di cui al comma 9, comporta oltre alla revoca dell'autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 157/1992, per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
16. Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme del presente articolo.

Titolo VI. - Esercizio della caccia: Autorizzazione e requisiti

Art. 30.
(Esercizio dell'attivita' venatoria)

1. L'attivita' venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 157/1992, e dalla presente legge.
2. Per poter esercitare l'attivita' venatoria nella Regione e' necessario aver stipulato contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della legge 157/1992.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalita', nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 43, e degli animali a cio' destinati.
4. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
5. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 16, comma 6.
6. Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto dalla presente legge e' vietato.
7. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco l'attivita' venatoria puo' essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante nella zona Alpi;
b) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli Ambiti territoriali di caccia programmata.
8. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

Art. 31.
(Attivita' venatoria nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali)

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32, 2 comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.
2. L'organo di gestione del parco d'intesa con i Comitati di gestione dell' Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, sentiti gli Enti locali interessati stabiliscono piani e programmi di prelievo.
3. Nelle aree contigue individuate ai sensi del primo comma, la gestione dei piani e programmi di prelievo e' affidata al Comitato di gestione dell'Ambiti territoriali di caccia e del Comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del Parco.

Art. 32.
(Opzioni sulla forma di caccia prescelta)

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a norma dell'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992, ha la durata triennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino regionale.
2. Il cacciatore che abbia conseguito ai sensi degli articoli 35 e 36, l'abilitazione all'esercizio venatorio, dopo l'entrata in vigore della presente legge, deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
3. Le Province trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle opzioni di cui al comma 1 e le relative variazioni.

Art. 33.
(Appostamenti)

1. Sono consentiti appostamenti purche' temporanei.
2. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non piu' di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente. Detti appostamenti, qualora necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo.
3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non puo' essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, ne' con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti.
4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati.
5. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 100.

Art. 34.
(Il tesserino regionale)

1. Chiunque intenda esercitare la caccia anche mediante l'uso dell'arco e del falco nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione.
2. Il rilascio del tesserino e' subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla competente autorita' statale;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui al successivo articolo 49;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 30, comma 2;
d) alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30 settembre.
3. Il tesserino e' valido per una annata venatoria e si intende automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
4. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorita' di Pubblica Sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
5. Il cacciatore fa apporre sul tesserino apposito timbro attestante l' Ambito territoriale di caccia o il Comprensorio alpino in cui e' autorizzato ad esercitare l'attivita' venatoria ed annota in modo indelebile o mediante perforazione negli appositi spazi il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti.
6. Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria il cacciatore e' comunque tenuto, all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.

Art. 35.
(Abilitazione venatoria)

1. Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonche' per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco e per il rinnovo della stessa in caso di revoca e' richiesta l'abilitazione venatoria.
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla Provincia nel cui territorio risiede allegando:
a) certificato di residenza;
b) certificato di idoneita' all'esercizio venatorio rilasciato dall' USL competente per territorio.
3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta', ferma restando la possibilita' di esercizio effettivo al compimento di tale eta'.

Art. 36.
(Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi)

1. Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attivita' venatoria in zona delle Alpi, ed e' privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni deve sostenere presso la commissione di cui all'articolo 37, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti:
a) sulle specie alpine, protette e oggetto di caccia;
b) sulla biologia delle medesime;
c) sulle armi consentite;
d) sulle disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.
2. Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
3. Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme regionali e provinciali che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992.

Art. 37.
(Commissione d'esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di Provincia una commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia.
2. La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate fino alla costituzione della nuova commissione. I componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta in via continuativa.
3. Ogni commissione e' composta da:
a) un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione con funzione di Presidente;
b) un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di questi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali e uno in medicina veterinaria;
c) un funzionario della Regione.
4. La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b) avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.
6. Non possono essere nominati componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
7. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, "Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale".

Art. 38.
(Esame di abilitazione venatoria)

1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:
a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5;
b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.
2. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato. L'abilitazione e' concessa se il giudizio della commissione e' favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.
3. Il candidato giudicato non idoneo e' ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trarcorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.
4. Le prove d'esame sono pubbliche.
5. Le nozioni su cui verte l'esame di cui al precedente comma 1 riguardano i seguenti temi:
a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di "fauna", "fauna stanziale", "fauna migratoria"; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appostamenti, modalita' di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;
c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attivita' venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agroforestali;
d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;
e) norme di pronto soccorso.
6. La Giunta regionale per favorire la preparazione dei candidati, puo' predisporre un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da distribuire a cura delle Province al momento della presentazione della domanda.

Titolo VII. - Esercizio della caccia: Specie, tempi, carniere, modalita' e mezzi

Art. 39.
(Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi indicati dall'articolo 18 della legge 157/1992.
2. La Giunta regionale nella predisposizione annuale del calendario venatorio di cui all'articolo 40 puo' ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio dell'attivita' venatoria.
3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, francolino di monte, coturnice, lepre bianca, l'esercizio venatorio e' consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini.
4. Per una razionale tutela delle specie: cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio e' consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini, di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densita' delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.
5. La Giunta regionale, sentito l' INFS puo', per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1 settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel precedente comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati; l'esercizio venatorio a tali specie puo' essere autorizzato dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale previsto all'articolo 18, comma 1 della legge 157/1992.

Art. 40.
(Calendario venatorio)

1. La Giunta regionale, sentito l' INFS entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria.
2. Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti:
a) specie cacciabili e periodi di caccia;
b) giornate e orari di caccia;
c) carniere giornaliero e stagionale;
d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) periodi, modalita' per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.

Art. 41.
(Carniere giornaliero e stagionale)

1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore e' consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica di cui un solo capo delle seguenti specie: gallo forcello, coturnice, pernice bianca, e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non piu' di due beccacce.
2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica cosi' stabiliti:
a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: un capo annuale; cinghiale: due capi annuali;
b) coturnice, pernice bianca, gallo forcello e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per specie;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;
e) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: trenta capi annuali per specie.
3. Il limite di abbattimento puo' essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.
4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non piu' di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.
5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale puo' prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.

Art. 42.
(Giornate e orario di caccia)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/1992, il cacciatore puo' esercitare la caccia complessivamente per non piu' di tre giornate la settimana, a scelta fra il lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica.
2. L'esercizio venatorio e' consentito per non piu' di due giorni consecutivi e in ogni caso e' vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedi' e venerdi'.
3. L'esercizio venatorio nel territorio della zona Alpi e' consentito per non piu' di due giornate di caccia la settimana a scelta fra il mercoledi', il sabato e la domenica. Per la caccia di selezione agli ungulati fermo restando il limite di due giornate di caccia la settimana l'esercizio venatorio e' consentito anche nei giorni di lunedi' e giovedi'.
4. Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 40, la caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
5. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un ora dopo il tramonto.

Art. 43.
(Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)

1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non piu' di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 6.0, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresi' l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 6.0 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
3. Nella zona faunistica delle Alpi, e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, piu' di un colpo; e' altresi' vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.
4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata e' consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 24.
5. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. La detenzione del falco e' consentita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n 150, "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica".
6 L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui all'articolo 13. comma, 5.
7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia e' autorizzato, durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
9. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Titolo VIII. - Divieti, Vigilanza, Sanzioni

Art. 44.
(Altri divieti)

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, e' vietato:
a) negli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;
c) usare piu' di due cani per cacciatore e piu' di sei cani per comitiva;
d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, camoscio, altri ungulati, ad eccezione della specie cinghiale;
e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverle o impostate con scatto provocato dalla preda, nonche' quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;
g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;
h) usare radio ricetrasmittenti ai fini dell'esercizio venatorio;
i) l'uso dei cani, salvo quelli da traccia per la caccia agli ungulati, ad esclusione del cinghiale; e' facolta' della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per il cinghiale e la volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, gli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 24;
m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia e' vietata;
n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 24, 25 e 26;
o) l'addestramento e allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia e' vietata, dalle aziende faunsitico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13;
p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;
r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 13, comma 14, ed articolo 24.
s) e' vietata la raccolta di palchi dei cervidi, salvo quella autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Art. 45.
(Pubblicita' di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle)

1. Sono pubblicizzati con tabelle esenti da tasse i confini delle seguenti zone: zona Alpi; Ambiti territoriali di caccia; Comprensori alpini; oasi di protezione; valichi alpini; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia; zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 157/1992; aziende faunistico venatorie; aziende agri-turistico-venatorie; beni monumentali; centri di riproduzione di selvaggina; zone militari e zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui all'articolo 21 della legge 157/1992.
2. Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge regionale di riferimento, la dizione "divieto di caccia", ove pertinente, in conformita' al modello approvato dalla Giunta regionale.
3. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano di norma visibili le due contigue.
4. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.
5. Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
6. La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma 1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarita' o la gestione.
7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale e' sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di cui ai commi precedenti.

Art. 46.
(Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 157/1992.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. La Provincia coordina l'attivita' delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
5. La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/1992 corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.
6. Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica e' subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, e al conseguimento di un attestato di idoneita', rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame.
7. La Giunta regionale, nomina di volta in volta, una commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalita' di svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.
8. La commissione e' composta da sei esperti nelle discipline previste all'articolo 38, comma 5, da un funzionario regionale e da un esperto designato dal Prefetto. Nella commissione deve essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 6.
10. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.

Art. 47.

1. Le Province, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attivita' di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.
2. I questori competenti per territorio, comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per l'ambiente.

Art. 48.
(Sanzioni Amministrative)

1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della legge 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi' sanzionate:
a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformita' all'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca dell'autorizzazione;
b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
c) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4 milioni 800 mila;
e) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
f) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni trasgressore;
h) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
i) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1. milione a lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna ad eccezione della tipica avifauna alpina;
l) esercizio dell'attivita' venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 42: sanzione amministrative da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
m) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
n) caccia di selezione agli ungulati in difformita' alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
o) abbattimento di capo diverso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati; sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
p) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
q) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore; sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
r) violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;
s) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
t) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per ciascun capo;
u) altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
v) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli in difformita' all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
z) vendere a privati o detenere da parte di questi, reti da uccellagione salvo che per le attivita' previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
aa) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
bb) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
cc) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
dd) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessinario: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ee) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e sei per cacciatori in comitiva): sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane;
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione 200 mila;
gg) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione e' da lire 1 milione a lire 6 milioni;
hh) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della USL competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ii) omessa comunicazione all'autorita' della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessita': sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ll) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
mm) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualita' di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento ex articolo 635 del codice penale;
nn) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
oo) uso dei cani di cui all'articolo 44, comma 1, lettera i): sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
pp) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per chi viola le disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifica al sistema penale", si applicano:
a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere d), e), f), h), i), l), m), n), p), v), nn); fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge 157/1992, per quanto riguarda la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981;
b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere z), aa);
c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera nn).
3. La confisca dei beni sequestrati e' disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20 della legge 689/1981.
4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 aprile 1985, n. 45, "Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi".
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere i), l), n), v), del presente articolo, il tesserino regionale viene sospeso per tre annate venatorie. Il provvedimento di sospensione e' disposto dalla Provincia, competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorita' regionale, di rapporto ex articolo 17 della legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione. E' sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo al sesso, alla classe di eta' o in orari non consentiti.
6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione con destinazione vincolata all'attivita' venatoria.

Titolo IX. - Tasse, contributi, indirizzi, premi

Art. 49.
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme perviste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni", cosi' come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. I numeri d'ordine 16 e 17 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni sono sostituiti cosi' come stabilito nella Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 50.
(Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 53 della presente legge.
2. La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come segue:
a) alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b) agli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della caccia.
3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento i criteri di riparto il funzionamento e i meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo, viene istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un apposito Comitato regionale.
4. Il Comitato e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;
e) Un Presidente di un Ambito territoriale di caccia e un Presidente di un Comprensorio alpino per ogni Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;
f) un funzionario della Regione con compiti di segretario.
5. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, e' a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dall'accertamento.
6. Il proprietario o conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia o al Comitato di gestione dell' Ambito territoriale di caccia e del Comprensorio alpino, che procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi degli uffici regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.

Art. 51.
(Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunisticovenatorio regionale)

1. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nel Piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 5, in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purche' tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale per i fini di cui al successivo comma.
2. A tale scopo i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini e le Comunita' montane, d'intesa con i proprietari o conduttori dei fondi, elaborano i programmi quinquennali d'intervento per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche' dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
3. I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantita' degli interventi, la misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono trasmessi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati da relazioni illustative degli interventi proposti.
4. Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:
a) la rispondenza ai criteri del Piano faunistico-venatorio regionale e provinciale;
b) l'idoneita' tecnica;
c) la congruita' della spesa.
5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi disponibili.
6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
7. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del Comitato di cui all'articolo 50, comma 4.

Art. 52.
(Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione)

1. La Provincia prevede, all'interno dei piani di cui all'articolo 6, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione.
2. La Provincia elabora i programmi di intervento per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica, i quali dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantita' degli interventi, la misura degli interventi e il loro costo complessivo.
3. Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli interventi e gli incentivi dell'anno successivo. Per gli anni successivi, la Provincia, corredera' il programma con un quadro riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione ed osservazioni.
4. I contributi sono concessi dalla Provincia al conduttore del fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
5. Per una medesima iniziativa non e' ammesso il cumulo dei benefici.
6. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto dall'articolo 52 e lo ripartisce e lo assegna alle singole Province sentito il comitato regionale di cui all'articolo 50, comma 4.

Titolo X. - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 53.
(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) "Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica";
b) "Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica".
2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 49, come determinate dalle tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di spesa relativi alle materie caccia e pesca.
3. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:
a) "Fondo regionale per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dalle attivita' faunistico-venatorie di cui all'articolo 50";
b) "Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 51";
c) "Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di cui all'articolo 52";
d) "Spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attivita' in materia faunistico-venatoria, anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988, n. 6, 'Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione regionale', nonche' per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia";
e) "Assegnazioni alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio, piani di immissione di fauna selvatica di cui all'articolo 25, e per gli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia";
f) "Contributi agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini per il perseguimento dei fini istituzionali";
g) "Contributi al 'Fondo regionale per la montagna' finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente, alla salvaguardia della fauna selvatica ed allo sviluppo dell'occupazione, anche per gli scopi di cui all'articolo 51, in misura non superiore al due per cento dei proventi derivanti dalle tasse annuali di concessione regionale in materia di caccia e pesca".
3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti, con legge di approvazione del bilancio regionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Art. 54.
(Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 53)

1. Il comma 10 dell'articolo 1 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio) della legge regionale n. 53/1995, "Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio" e' sostituito dal seguente: "10. La Giunta regionale fissa la quota di partecipazione economica dei cacciatori alla gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, differenziata anche per la caccia alla fauna stanziale e migratoria e per la caccia di selezione agli ungulati ed alla piccola fauna alpina".

Art. 55.
(Norma finale)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia", salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 56 della presente legge;
b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 38;
c) legge regionale 22 Aprile 1988, n. 22;
d) legge regionale 11 Agosto 1994, n.31, "Calendario venatorio regionale 1994/1995".

Art. 56.
(Norma transitoria)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 60/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale 22/1988, continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute nello stesso articolo fino all'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 10, comma 12, ed all'articolo 15 della legge 157/1992.
2. Le zone di divieto istituite ai sensi degli articoli 8, 9, 10 della legge regioanle 60/1979 cosi' come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 38/1985 sono confermate fino all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 10 della legge 157/1992.
3. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 60/1979 cosi' come modificati dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 38/1985, sono regolati dalle norme contenute nei medesimi articoli fino all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione.

Art. 57.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A.

Tabella A. - Titolo II Caccia e Pesca "Indicazione degli atti soggetti a tassa" (Allegato A articolo 49, comma 2). Numero d'ordine 16.
OMISSIS

Allegato B.

Tabella B. - Titolo II Caccia e Pesca "Indicazione degli atti soggetti a tassa" (Allegato A articolo 49, comma 2). Numero d'ordine 17.
OMISSIS