Consiglio regionale
del Piemonte




Disegno di legge numero 101 della legislatura "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" presentato il giorno 5 gennaio 1996 dalla giunta regionale.
Tratta la materia Caccia - Pesca.
È stato assegnato in commissione in data 27 marzo 1996. Sono state effettuate consultazioni. Licenziato con parere positivo (a maggioranza), con astensioni, in data 26 luglio 1996. Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 29 luglio 1996. Il Relatore di maggioranza Lido RIBA (PDS) ha presentato relazione scritta.
Sono stati presentati in aula emendamenti sul testo. È stato approvato in data 30 luglio 1996 con 42 voti favorevoli, 6 voti contrari, 6 astenuti e 2 non votanti.
È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 2 agosto 1996 e vistato in data 29 agosto 1996.
È diventato la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, pubblicata in data 25 settembre 1996 sul supplemento del Bollettino Ufficiale numero 39 ed entrata in vigore in data 25 settembre 1996 secondo quanto previsto dall'articolo 61. La legge è composta da 61 articoli e 1 allegato ed è vigente. Sulla legge è stata sollevata questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale (trib. di to dichiara fondata quest. legitt. cost. voci 16,17 tab. a ex art. 54 contr. art. 119 cost.).
La legge ha avuto una errata corrige.

Indicatori giuridici

La legge prevede:

  • l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
  • l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
  • sanzioni amministrative
  • la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
  • iter procedurale
  • piani o programmi di attuazione
  • riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
  • riferimento ad atti normativi CE
  • la formula dell'urgenza