Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 19 novembre 2003, n. 31.

Celebrazione del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino.

(B.U. 27 novembre 2003, n. 48)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, con riferimento alle finalita' di cui alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Universita' e il Diritto allo Studio Universitario) e alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali), concorre alla celebrazione del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino, che cade nel 2004, mediante la partecipazione ad un programma triennale di interventi.
2. La partecipazione regionale al programma delle celebrazioni e' finalizzata a sostenere iniziative nei seguenti settori di intervento:
a) sviluppo e qualificazione delle strutture universitarie, conservazione e allestimento di collezioni museali, valorizzazione del patrimonio storico - scientifico e bibliografico e sviluppo dei sistemi informativi;
b) incremento di strutture ricettive per lo sviluppo, nell'ambito del diritto allo studio, della mobilita' internazionale degli studenti e per l'interscambio scientifico di docenti e ricercatori;
c) organizzazione di iniziative che promuovano presso l'Ateneo lo sviluppo di progetti di ricerca e di formazione;
d) promozione di iniziative a favore della valorizzazione del piano di decentramento didattico nel Piemonte occidentale e dei programmi di internazionalizzazione avviati dall'Universita';
e) promozione di manifestazioni di carattere divulgativo-celebrativo.

Art. 2.
(Comitato regionale delle celebrazioni)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), e' istituito il Comitato regionale delle celebrazioni del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino, di seguito denominato Comitato. Compito del Comitato e' definire il programma delle celebrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), armonizzandolo con altri eventuali programmi promossi a livello nazionale e locale.
2. Il Comitato e' composto da:
a) Presidente della Regione Piemonte, che lo presiede;
b) Presidente della Provincia di Torino;
c) Sindaco della Citta' di Torino;
d) Assessore alla Cultura della Regione Piemonte;
e) Rettore dell'Universita' di Torino;
f) Presidente dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU);
g) tre rappresentanti degli studenti dell'Universita' degli Studi di Torino, di cui uno eletto dagli studenti presenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita', uno eletto dagli studenti presenti nel Senato Accademico dell'Universita' ed uno eletto dagli studenti dell'Universita' presenti nel Consiglio di Amministrazione dell'EDISU.
3. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.
4. Il Presidente della Regione Piemonte puo' cooptare nel Comitato i rappresentanti di quei soggetti che hanno aderito al programma delle celebrazioni con finanziamenti significativi.

Art. 3.
(Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti)

1. Il programma delle celebrazioni proposto dal Comitato e' approvato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva inoltre gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Il finanziamento a sostegno degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), fissato in euro 3 milioni, e' erogato all'Universita', secondo le modalita' previste dalla convenzione sottoscritta tra Universita' e Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.
3. Il finanziamento a sostegno degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), fissato in euro 5 milioni, e' erogato all'EDISU, secondo le modalita' previste dalla convenzione sottoscritta tra l'Ente stesso e la Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.
4. Il finanziamento a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), fissato in euro 650 mila, e' erogato all'Universita' secondo le modalita' che saranno definite, d'intesa con il Rettore, con atto della struttura regionale competente per i Beni culturali.

Art. 4.
(Norma finanziaria)

1. I finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono quantificati per l'anno 2003 in euro 1 milione e ricompresi nell'Unita' previsionale di base (UPB) 31042 (Beni culturali Universita' ed istituti scientifici - Titolo II spese di investimento), che presenta la necessaria disponibilita' finanziaria. Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa, quantificata rispettivamente in euro 3 milioni e in euro 4 milioni, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), nell'UPB 31041 (Beni culturali Universita' ed istituti scientifici - Titolo I spese correnti), si prevede l'erogazione di contributi alle spese per manifestazioni celebrative del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 150 mila per l'anno 2003. La relativa copertura finanziaria e' reperita riducendo gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2003 all'UPB 31991 (Beni culturali Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 35 mila, all'UPB 31031 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale - Titolo I spese correnti) di euro 40 mila, all'UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 20 mila, all'UPB 06011 (Comunicazioni istituzionali della Giunta Relazioni esterne della Giunta - Titolo I spese correnti) di euro 25 mila, all'UPB 21991 (Turismo Sport Parchi Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 30 mila.
3. Per l'anno 2004 al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), quantificato in euro 500 mila, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003.

Art. 5.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.