Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26.

(B.U. 9 ottobre 2003, n. 41)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalita' gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'articolo 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2004.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7, 5 tonnellate, indicati all'articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i) e n) nonche' gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 3.
(Protocollo d'intesa)

1. Le modalita' di attuazione dell'intervento sono stabilite con protocollo d'intesa tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, la societa' concessionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.
2. Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.

Art. 4.
(Pagamento pedaggi)

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalita' di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.
2. La liquidazione della spesa e' disposta dal competente dirigente dell'assessorato ai trasporti in favore della societa' concessionaria della autostrada A/26.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di euro 155.000,00 per l'anno 2004.
2. Alla copertura finanziaria per l'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).